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Entscheid

D-3936/2021

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)

25. November 2021Deutsch23 min

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decision... Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame); decisione della SEM del 4 agosto 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

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Erwägungen

13.

dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che come verrà esposto più avanti, la situazione dell’insorgente non risulta ostativa all’esecuzione dell’allontanamento da un punto di vista dell’esigibilità; che su questi presupposti e per i motivi esposti di seguito, nemmeno si può ritenere che il suo respingimento ponga problemi rispetto alla citata e più restrittiva giurisprudenza convenzionale, che visto quanto precede non v’è nemmeno motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. sentenza E-3258/2018 consid. 12.3) fondato su motivi che esulano dallo stato di salute dell’insorgente, che ne consegue che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguitati, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte; che tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di -- 8 of 12 -D-3936/2021 Pagina 9 impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo; che l’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d’origine, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali; che sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana; che lo straniero non può tuttavia prevalersi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico; che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). che stante il fatto che in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, l’esecuzione dell’allontanamento verso la Turchia risulta in termini generali ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 4 LStrI), che per quanto riguarda la situazione personale dell’insorgente, occorre innanzitutto fare riferimento alla documentazione medica agli atti, che dalla medesima si evince una sintomatologia francamente depressiva in associazione con una sintomatologia post-traumatica caratterizzata da evidenti manifestazioni neurovegetative associate a significative quote di ansia, pensieri intrusivi, incubi notturni che rendono conto di un disturbo del sonno iniziale e centrale, mancanza di appetito, e difficoltà nella concentrazione, nell’attenzione e nella memoria (cfr. rapporto psicologico del -- 9 of 12 -D-3936/2021 Pagina 10

29 ottobre 2021); che per queste ragioni, la richiedente l’asilo è stata oggetto di un ricovero volontario presso la CPC dal 13 al 30 agosto 2021, da cui è stata dimessa in adeguato compenso psichico con slancio vitale e buona progettualità futura; che la terapia farmacologica alla dimissione e non diversamente precisata nel rapporto psicologico successivo prevede la somministrazione di Fluoxetine e Zyprexa (cfr. lettera di dimissione dell’8 settembre 2021), che così, pur senza sminuire le problematiche in essere, non si può che constatare come le stesse non siano manifestamente tali da pregiudicare l’esecuzione del rinvio; che infatti, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che in Turchia sussiste un’infrastruttura medica sufficiente per il trattamento di questa tipologia di affezioni, segnatamente nove centri ospedalieri specializzati nelle malattie mentali, 167 centri di salute mentale e ben 356 divisioni psichiatriche negli ospedali (cfr. sentenza del Tribunale E-3413/2019 del 27 marzo 2020 consid. 7.3.1.2 e riferimenti citati; recentemente anche D-1703/2020 del 26 gennaio 2021), che peraltro non privo di rilievo è pure il fatto che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2), che tuttavia, le autorità competenti per l’esecuzione sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli nel quadro del rimpatrio per garantire che la vita e la salute dell’interessato non siano compromesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 2D_14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 7.3,2C_98/2018 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.3, DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; sentenza della CorteEdu Sanda Dragan e altri contro Germania del 7 ottobre 2004, 33743/03, § 1.2), che per il resto, la situazione personale dell’insorgente non osta all’esecuzione del rinvio, come già puntualizzato nella procedura D-6290/2018, che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all’art. 44 LAsi), -- 10 of 12 -D-3936/2021 Pagina 11 che infine, non risultano impedimenti neppure sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all’art. 44 LAsi), che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il ricorso effetto sospensivo la rispettiva richiesta era sin dall’inoltro priva d’oggetto (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, 3939), che essendo state le conclusioni ricorsuali al momento del deposito del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che nondimeno, per motivi inerenti alla parte in causa, non vengono riscosse spese (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

29 ottobre 2021); che per queste ragioni, la richiedente l’asilo è stata oggetto di un ricovero volontario presso la CPC dal 13 al 30 agosto 2021, da cui è stata dimessa in adeguato compenso psichico con slancio vitale e buona progettualità futura; che la terapia farmacologica alla dimissione e non diversamente precisata nel rapporto psicologico successivo prevede la somministrazione di Fluoxetine e Zyprexa (cfr. lettera di dimissione dell’8 settembre 2021), che così, pur senza sminuire le problematiche in essere, non si può che constatare come le stesse non siano manifestamente tali da pregiudicare l’esecuzione del rinvio; che infatti, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che in Turchia sussiste un’infrastruttura medica sufficiente per il trattamento di questa tipologia di affezioni, segnatamente nove centri ospedalieri specializzati nelle malattie mentali, 167 centri di salute mentale e ben 356 divisioni psichiatriche negli ospedali (cfr. sentenza del Tribunale E-3413/2019 del 27 marzo 2020 consid. 7.3.1.2 e riferimenti citati; recentemente anche D-1703/2020 del 26 gennaio 2021), che peraltro non privo di rilievo è pure il fatto che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2), che tuttavia, le autorità competenti per l’esecuzione sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli nel quadro del rimpatrio per garantire che la vita e la salute dell’interessato non siano compromesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 2D_14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 7.3,2C_98/2018 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.3, DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; sentenza della CorteEdu Sanda Dragan e altri contro Germania del 7 ottobre 2004, 33743/03, § 1.2), che per il resto, la situazione personale dell’insorgente non osta all’esecuzione del rinvio, come già puntualizzato nella procedura D-6290/2018, che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all’art. 44 LAsi), -- 10 of 12 -D-3936/2021 Pagina 11 che infine, non risultano impedimenti neppure sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all’art. 44 LAsi), che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il ricorso effetto sospensivo la rispettiva richiesta era sin dall’inoltro priva d’oggetto (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, 3939), che essendo state le conclusioni ricorsuali al momento del deposito del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che nondimeno, per motivi inerenti alla parte in causa, non vengono riscosse spese (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-3936/2021 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Non vengono riscosse spese processuali.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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