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Entscheid

D-396/2024

Ritardata giustizia/Denegata giustizia

23. Februar 2024Deutsch17 min

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Erwägungen

206.

consid. 2; 131 III 334 consid. 2.3; 130 I 312 consid. 5.2; cfr. CHRISTOPH

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D-396/2024 Pagina 6 AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, n.

2.

e 16 ad art. 46a PA; cfr. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, pag. 74), che determinante è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati, che se all’autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest’ultima non può di principio invocare a giustificazione della lentezza della procedura un’organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (cfr. DTAF 2012/10 consid. 5.1.1; DTF 144 II 486 consid. 3.1; 138 II 513 consid. 6.5; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2 con riferimenti citati; cfr. STEINMANN/SCHINDLER/ WYSS, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer, Die schweizerische Bundesverfassung – St. Galler Kommentar [Art. 1-72], 4a ed. 2023, n. 36 ad art. 29 Cost.; cfr. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. III, 3. ed., Berna 2013, pag. 590 e seguenti), che appartiene inoltre al ricorrente d’intraprendere certi passi per invitare l’autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola a accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia, che, in difetto di un periodo di inattività palesemente eccessivo, è necessario effettuare una valutazione complessiva delle circostanze, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che il dossier venga momentaneamente accantonato in favore di altre pendenze; che secondo la giurisprudenza afferente alla procedura penale, è ritenuto un periodo di carenza eccessivo un’inattività di 13 o 14 mesi allo stadio dell’istruzione (cfr. DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2), che, ben inteso, il soggiorno e il rinvio degli stranieri non attiene propriamente alla procedura penale (cfr. DTF 137 I 128 consid. 4.4.2), che, tuttavia, come già menzionato, il principio generale e costituzionale di celerità viene dedotto dall’art. 29 cpv. 1 Cost (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_670/2016 del 13 febbraio 2017 consid. 3.1 con riferimenti), sicché la giurisprudenza succitata, relativa alla procedura penale, può essere applicata per analogia (cfr. sentenza del Tribunale D-7057/2023, D7055/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 5), -- 6 of 11 -D-396/2024 Pagina 7 che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione deve essere presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, precisando che si tratta di un termine ordinatorio, che questo termine ordinatorio può essere superato se le misure d’istruzione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono più tempo (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo [Riassetto del settore dell’asilo], FF 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che ai sensi dell'art. 37b LAsi, la SEM stabilisce una strategia per la trattazione delle domande d’asilo in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o dell’infondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente, che nel caso concreto, il ricorrente ha depositato la domanda d’asilo in data

12.

giugno 2022, che egli è stato subito sentito nell’ambito di un’audizione sui dati personali il 21 giugno 2022, che il 26 ottobre 2022 la SEM ha tenuto con l’interessato un’audizione sui motivi d’asilo, che la maggior parte dei mezzi di prova sono stati versati agli atti prima o contestualmente all’audizione succitata, che il 23 novembre 2022 il ricorrente ha inoltrato alla SEM l’ultimo mezzo di prova (cfr. mdp SEM n. 18; atto SEM n. 36/1), che in data 4 gennaio 2023 l’autorità inferiore ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata, che, dall’audizione del 26 ottobre 2022, la SEM non ha tuttavia svolto ulteriori atti istruttori né emesso alcuna decisione (cfr. incarto SEM), che nei 13 mesi successivi alla decisione di estensione alla procedura ampliata, il ricorrente non è stato neppure convocato per un’ulteriore audizione integrativa, che l’interessato non ha però mancato di sollecitare la SEM a più riprese (cfr. atti SEM n. 21/5, 23/3, 25/4 e 26/3), -- 7 of 11 -D-396/2024 Pagina 8 che, peraltro, nella comunicazione di posta elettronica del 7 luglio 2023, notificata in risposta ai solleciti del ricorrente del 31 gennaio e 14 giugno 2023, la SEM ha affermato di voler statuire nel merito della causa tra l’agosto e il settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 24/1), che da allora, l’autorità opponente non ha inoltre dato seguito ai successivi due scritti del richiedente datati 26 ottobre e 12 dicembre 2023, nonostante l’avvertimento di un ricorso per ritardata/denegata giustizia, che nel corso del 2023, la SEM non ha fornito valide spiegazioni a giustificazione del suo ritardo nel prendere una decisione o nell'intraprendere qualsiasi misura investigativa aggiuntiva, che, del resto, nelle osservazioni al ricorso la SEM non afferma di prospettare ulteriori audizioni integrative o atti istruttori, ma indica generalmente la necessità di procedere alla verifica dell’autenticità dei documenti, che l’ultimo mezzo di prova è stato però versato agli atti il 23 novembre 2022 (cfr. mdp SEM n. 18; atto SEM n. 36/1), quindi prima della decisione della SEM di estensione alla procedura ampliata del 4 gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 15/2), che, pertanto, la SEM ha già disposto di oltre 14 mesi per procedere alla trattazione dei mezzi di prova, che, oltre a ciò, risulta dagli atti che la SEM non ha finora inoltrato le traduzioni dei documenti al richiedente, nonostante le quattro richieste di quest’ultimo in tal senso, che, a tale riguardo, risulta peraltro dagli atti che la maggior parte dei mezzi di prova sarebbero stati tradotti dall’autorità opponente, perlomeno nella loro essenza, già nel corso del 2022 – ad eccezione del mezzo di prova n. 18, che occorre quindi constatare che da circa 14 mesi non vi è stato più alcun rilevante passo procedurale, che pur comprendendo le difficoltà dovute prima alla pandemia del virus COVID-19 e, successivamente, alla crisi dei profughi provenienti dall’Ucraina, si tratta di un periodo di inattività significativo, soprattutto se si considera che la durata complessiva della procedura ha superato i 20 mesi, -- 8 of 11 -D-396/2024 Pagina 9 che, in definitiva, non vi sono valide prove nel fascicolo a sostegno dell'esistenza di motivi obiettivamente fondati, legati al caso specifico, che giustifichino l'inattività dell’autorità di prima istanza a seguito dell’audizione del

26.

ottobre 2022 e il deposito dell’ultimo documento in data 23 novembre 2022, che, in queste circostanze, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, si deve ammettere che il procedimento non si è svolto in tempi ragionevoli ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost., che, di riflesso, il ricorso per denegata/ritardata giustizia è accolto e il caso è rinviato alla SEM, con l'ingiunzione di decidere sulla domanda d’ asilo dell'interessato nel più breve tempo possibile, che, in considerazione dell'esito della causa, non si prelevano spese processuali e l’istanza di assistenza giudiziaria diviene priva d’oggetto (cfr. art.

63.

cpv. 1 e 2 PA), che giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF), che le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d’ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l’indennità dovuta; che in difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che nel caso concreto, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha quindi diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF), -- 9 of 11 -D-396/2024 Pagina 10 che, giusta l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi, che la patrocinatrice ha allegato al ricorso un elenco delle spese sostenute fino al deposito del ricorso; che, sulla base di tale nota, gli onorari ammonterebbero a complessivi CHF 785.44; che il Tribunale ritiene tuttavia che la tariffa indicata sia troppo elevata; che, apportando un’adeguata riduzione dell’indennità richiesta, viene pertanto accordato il versamento di un’indennità per spese ripetibili di complessivi CHF 440.80, corrispondenti a quattro ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 100.00, disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi (cfr. art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art.

14 cpv. 2 TS-TAF), che, visto quanto precede, la domanda di gratuito patrocinio diviene priva d’oggetto, che la presente sentenza è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

14 cpv. 2 TS-TAF), che, visto quanto precede, la domanda di gratuito patrocinio diviene priva d’oggetto, che la presente sentenza è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-396/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

2.

Alla SEM è fatto ordine di decidere sulla domanda d’asilo dell'interessato nel più breve tempo possibile.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

La SEM rifonderà alla patrocinatrice del ricorrente, signora Patrizia Testori, Caritas Svizzera, complessivi CHF 440.80 a titolo di indennità ripetibili.

5.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:

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