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Entscheid

D-4014/2023

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

26. Oktober 2023Deutsch18 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 11 luglio 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

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Erwägungen

21.

gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),

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D-4014/2023 Pagina 6 che nel caso in disamina, il ricorrente si oppone al suo trasferimento verso la Bulgaria invocando principalmente di aver subito maltrattamenti e secondariamente sollevando il problema dell’attuale condizione di sovraccarico del sistema d’asilo bulgaro dovuto anche al massiccio afflusso di migranti provenienti dall’Ucraina; che nonostante la loro valenza, né la prima né la seconda doglianza, presa distintamente o insieme, sono sufficienti, di per sé, a far supporre che la procedura d’asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande d’asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine; che più concretamente, va precisato che le violenze e i maltrattamenti che il ricorrente asserisce di avere subito, presumibilmente da parte di alcuni membri delle forze di polizia, costituiscono un’allegazione di parte non suffragata da alcun indizio; che altresì, i problemi venuti alla luce in Bulgaria con la crisi dei rifugiati ucraini sembrano essere riconducibili alla gravità e alla tragicità della congiuntura bellica attuale, ma non ad insufficienze strutturali (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell’11 febbraio 2020 consid. 6.6.1. e 6.6.7; cfr. anche fra le altre le sentenze del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 7.2, E-2068/2023 del 26 aprile 2023 consid. 5.2, D-2011/2023 del

24.

aprile 2023 consid. 8.2); che altresì le asserite violenze sessuali sollevate dal ricorrente nello scritto del 16 agosto 2023 sarebbero state perpetrate da altri richiedenti l’asilo che si troverebbero attualmente in Svizzera e che il ricorrente non sembrerebbe aver denunciato alle autorità, né in Bulgaria, né in Svizzera; che infine, la fattispecie della sentenza del Tribunale F-4984/2022 non è paragonabile alla presente in quanto quest’ultima concerneva un richiedente con problemi medici di una certa gravità e non sufficientemente acclarati, che inoltre il Tribunale ha anche già avuto modo di sancire che malgrado il sistema d’asilo esistente in Bulgaria presenti delle problematiche importanti sia sotto l’aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza, le condizioni di sussistenza, pur non essendo comparabili a quelle elvetiche, non configurano un trattamento inumano o degradante giustificante un’applicazione generalizzata dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F7195/2018 consid. 6.6.7; cfr. fra le altre, la sentenza del Tribunale D-2806/2023 del 27 giugno 2023 consid. 6.3), che conseguentemente, le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire la suesposta presunzione, -- 6 of 11 -D-4014/2023 Pagina 7 che di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che come già rilevato in precedenza, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì, per quanto concerne gli asseriti maltrattamenti subiti da parte di membri delle forze dell’ordine, il ricorrente non ha fornito dettagli concreti e precisi; che non si può pertanto escludere che, ammesso e non concesso che egli abbia effettivamente subito delle violenze, le stesse siano occorse in quanto egli si sarebbe rifiutato di far rilevare le impronte dattiloscopiche per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera; che si costata come il ricorrente avrebbe deciso di lasciare il Paese dopo soli 10/12 giorni senza -- 7 of 11 -D-4014/2023 Pagina 8 adire alle vie legali; che perciò, sarà compito dell’insorgente rivolgersi alle autorità di polizia bulgare onde tutelare la propria incolumità; che pure per gli asseriti abusi sessuali perpetrati da altri richiedenti l’asilo spetterà al ricorrente presentare una denuncia alle autorità competenti, che una violazione dell’art. 3 CEDU può, però, anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che, in tal senso, al momento dell’emissione della decisione impugnata l’incarto dell’autorità inferiore conteneva diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente; che i nuovi documenti prodotti dal ricorrente il 16 agosto 2023 non hanno modificato le diagnosi; che, in particolare, dai referti medici presenti nell’incarto risultano le seguenti diagnosi: sotto il profilo psichico, di PTSD la cui terapia farmacologica consiste in Psichopax, Zyprexa Velotab, Pantozol, Redormin, Sertralin, Zyprexa (cfr. risultanze istruttorie), pancreatite di eziologia etiltossica, sindrome cervicovertebrale e lombo-vertebrale dopo trauma, gonalgia sinistra post-traumatica (cfr. atto SEM n.17/2), lussazioni recidivanti stabilizzate anteriormente con Laterjet (cfr. atto SEM n. 37/3), la risonanza magnetica cerebrale è invece risultata nella norma nonostante egli soffrirebbe di cefalea post-traumatica, con la prescrizione di Saroten, Pantozolo e Dafalgan (cfr. risultanze istruttorie), a livello cardiologico i medici hanno ipotizzato un possibile evento ischemico multifocale pregresso mentre in un secondo tempo è stata diagnosticata una recidiva di dolore toracico di verosimile origine non cardiaca, oltre che un’acinesia dell’apice con presenza di trombo, per il quale è stato somministrato un anticoagulante (cfr. risultanze istruttorie); che al Tribunale non sono pervenuti ulteriori certificati medici nonostante il tempo trascorso, che lo stato di salute dell’insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e le suesposte problematiche mediche, nonostante la loro gravità, non possono essere considerate, alla luce del suo attuale stato di salute, di un’importanza tale da lasciar presupporre, ai sensi della summenzionata giurisprudenza, nel caso di un suo trasferimento in Bulgaria, che la sua morte appaia come una prospettiva prossima, -- 8 of 11 -D-4014/2023 Pagina 9 che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l’esecuzione dell’allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell’arrivo e dei problemi di salute dell’interessato (cfr. art. 31 RD III), che, pertanto, l’insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 RD III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria, che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, -- 9 of 11 -D-4014/2023 Pagina 10 che per il medesimo motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 20 luglio 2023 decadono con la presente sentenza (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: WALD-MANN/KRAUSKOPF [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 54-

56 PA), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

56 PA), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-4014/2023 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:

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