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Entscheid

D-4168/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

23. September 2022Deutsch20 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 settembre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

19.

aprile 2022, il Tribunale ha già avuto modo di chinarsi sul nuovo sistema d’accoglienza italiano, che nel sistema SAI prevede in particolare delle prestazioni di accoglienza materiale (vitto e alloggio), l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, nonché sono previsti anche progetti specializzati per l’accoglienza ed il sostegno di persone portatrici di specifiche vulnerabilità, tra i quali persone con problemi di salute (fisica e mentale) e nuclei monoparentali (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 precitata consid. 10.4.3.2); che a tali prestazioni – quindi comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti – hanno in principio accesso dal loro arrivo in Italia, i richiedenti l’asilo che non vi hanno ancora depositato una domanda d’asilo (cosiddetti “take charge”, art. 18 par. 1 lett. a RD III; cfr. sentenza D-4235/2021 precitata consid. 10.4.3.2 – 10.4.3.3), che non essendovi argomentazioni circostanziate dei ricorrenti che possano condurre lo scrivente Tribunale ad una modifica delle conclusioni ivi esposte, onde evitare inutili ridondanze, occorre rinviare integralmente alla medesima giurisprudenza succitata, come pure alle argomentazioni chiare e corrette espresse dalla SEM nella decisione avversata a questo proposito (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), che peraltro, l’Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, -- 7 of 12 -D-4168/2022 Pagina 8 RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dai ricorrenti, nel loro caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nella presente disamina, va in primo luogo osservato come spetti innanzitutto ai ricorrenti di presentare al più presto una domanda d’asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che permetterà loro di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza D-3135/2022 del 21 luglio 2022), che proseguendo nell’analisi, gli insorgenti non hanno neppure apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione -- 8 of 12 -D-4168/2022 Pagina 9 non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese, che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, essendo qui rammentato come gli insorgenti, dopo il deposito della domanda d’asilo in Italia, avranno accesso al sistema SAI, comprensivo anche delle prestazioni materiali di vitto ed alloggio (cfr. supra), che per quanto poi riguarda lo stato di salute della ricorrente – da ultimo con diagnosi poste di cefalea cronica mista con crisi di emicrania e mal di testa tensivi, con trattamento farmacologico impostato (cfr. n. 38/2), nonché con una situazione di importante depressione, con disturbi del sonno ed una diminuzione della concentrazione con uno stato d’ansia importante, con una terapia in atto a base di Pramin 25 mg e Seresta 15 mg la sera al bisogno (cfr. certificato medico del 14 settembre 2022) – non vi sono indizi per ritenere che tali problematiche di salute rientrino nella restrittiva giurisprudenza convenzionale in materia da risultare ostative al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.4.3.3), che per quanto poi attiene al ricorrente minorenne, dagli atti all’inserto, egli non appare soffrire attualmente di alcuna patologia di rilievo, che a tal proposito inoltre, a differenza di quanto argomentato dai ricorrenti nel loro gravame, e come già sopra osservato, in una procedura di presa in carico come è il loro caso – peraltro che potranno accedere direttamente nel SAI dal deposito della loro domanda d’asilo – si deve partire dall’assunto che essi potranno accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, anche dal profilo psichiatrico e psicologico, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 consid. 10.4.3.3), che del resto pare opportuno rammentare che l’Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva acco-- 9 of 12 -D-4168/2022 Pagina 10 glienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che in altre parole, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del loro trasferimento in Italia, che ad ogni modo se, dopo il loro trasferimento nel suddetto Stato membro, essi dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovessero ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà ai ricorrenti medesimi sollevare l’eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l’applicazione da parte della Svizzera della “clausola di sovranità” prevista all’art. 17 par. 1 RD III, che nelle surriferite circostanze non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in casu, l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d’apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l’Italia è competente per l’esame della domanda d’asilo dei ricorrenti ai sensi del RD III, ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l’Italia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che i predetti non possiedono un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), -- 10 of 12 -D-4168/2022 Pagina 11 che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-4168/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

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