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Entscheid

D-4171/2024

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

17. Juli 2024Deutsch10 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 26 giugno 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

29.

giugno 2013), che nel suo memoriale ricorsuale l’insorgente, espone, in maniera confusionaria, i motivi e le problematiche che avrebbe subito e che l’avrebbero

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D-4171/2024 Pagina 4 motivato ad espatriare e afferma di non voler tornare in Francia in quanto la persona che l’avrebbe incontrato nel suddetto Paese gli avrebbe riferito che non sarebbe al sicuro, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che la Francia ha riconosciuto espressamente la propria competenza, fondata sull’art. 12 par. 4 RD III, per la trattazione della domanda d’asilo in questione, che, di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Francia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che, infatti, il trasferimento in Francia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti della SEM n. 19/2, 20/2, 21/2 e 22/2), che su questi presupposti, il suo caso non rientra nelle succitate casistiche, tanto più che è notorio che lo stato di destinazione disponga di infrastrutture mediche sufficienti, che in definitiva, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che dagli atti non appaiono nemmeno elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere di apprezzamento nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), -- 4 of 6 -D-4171/2024 Pagina 5 che, pertanto, pure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), non è applicabile, che la Francia è tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, come pure d’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dal ricorrente, sono divenute prive d’oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-4171/2024 Pagina 4 motivato ad espatriare e afferma di non voler tornare in Francia in quanto la persona che l’avrebbe incontrato nel suddetto Paese gli avrebbe riferito che non sarebbe al sicuro, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che la Francia ha riconosciuto espressamente la propria competenza, fondata sull’art. 12 par. 4 RD III, per la trattazione della domanda d’asilo in questione, che, di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Francia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che, infatti, il trasferimento in Francia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti della SEM n. 19/2, 20/2, 21/2 e 22/2), che su questi presupposti, il suo caso non rientra nelle succitate casistiche, tanto più che è notorio che lo stato di destinazione disponga di infrastrutture mediche sufficienti, che in definitiva, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che dagli atti non appaiono nemmeno elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere di apprezzamento nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), -- 4 of 6 -D-4171/2024 Pagina 5 che, pertanto, pure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), non è applicabile, che la Francia è tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, come pure d’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dal ricorrente, sono divenute prive d’oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-4171/2024 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le misure supercautelari pronunciate il 9 luglio 2024 sono revocate.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:

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