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Entscheid

D-4316/2025

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

5. August 2025Deutsch34 min

Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SE... Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 3 giugno 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

44.

LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale Paese – l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le tante, la sentenza del Tribunale D-3601/2025 del 6 giugno 2025 pag. 9), che altresì, secondo l'art. 83 cpv. 5 LStrI in relazione all’Allegato 2 dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999 (OEAE, RS 142.81), l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione in Georgia è di norma ragionevolmente esigibile, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intendono le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana, che tale definizione di cure essenziali esclude, in principio, le cure avanzate relativamente comuni nonché quelle costose; che in tal senso, le cure devono generalmente limitarsi a trattamenti relativamente semplici, effettuati tramite metodi diagnostici e di routine relativamente economici, -- 8 of 16 -D-4316/2025 Pagina 9 che rimangono riservate le cure vitali e quelle volte ad evitare sofferenze intense (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières?, 2018, pagg. 150 e segg.), che l'art. 83 cpv. 4 LStrI è una norma di carattere eccezionale e non può essere interpretata quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che gli elementi da ponderare sono, da una parte, la gravità dello stato di salute e, dall’altro, l’accesso a cure essenziali, che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che si potrà dunque trattare, eventualmente, di cure alternative a quelle fornite in Svizzera, le quali – corrispondendo agli standard del Paese d’origine – sono adeguate allo stato di salute della persona interessata, anche se di un livello di qualità, efficacia sul campo (o clinica) e utilità (per la qualità di vita) inferiori a quelli disponibili in Svizzera, che in particolare, i trattamenti farmacologici (ad esempio tramite l’uso di farmaci generici) di una generazione più vecchia e meno efficaci possono, a seconda delle circostanze, essere considerati adeguati (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2014/26 consid. 7.3–7.10), che considerata l’esigibilità generale dell’esecuzione dell’allontanamento in Georgia (cf. supra, pag. 8), si pone quindi la questione di sapere se la situazione personale dei ricorrenti sia tale da metterli concretamente in pericolo in caso di ritorno, segnatamente a causa dei loro problemi di salute, che il Tribunale constata che nel caso in esame il ricorrente soffre principalmente di insufficienza renale cronica (malattia renale policistica [ADPKD] determinante insufficienza renale terminale; diagnosticata per la prima volta nel 200[…]), nonché di ipertensione, disturbo misto ansioso-- 9 of 16 -D-4316/2025 Pagina 10 depressivo (ICD-10: F41.2) e claustrofobia (cfr. atti SEM 30/2, 34/2, 37/3, 40/2, 51/3, 53/2, 55/2, 74/10 e 76/16), che il ricorrente è stato ospedalizzato dal 14 al 20 gennaio 2025 a causa di una cisti emorragica al rene destro, trattata con l’antibiotico (…)(cfr. rapporto di uscita del 20 gennaio 2025 allegato al ricorso; atto SEM 76/16), che, dal più recente referto medico del 12 giugno 2025 in merito al ricorrente, di data posteriore alla decisione impugnata e redatto su richiesta del ricorrente (cfr. pag. 1), si evince che l’insufficienza renale cronica ha raggiunto lo stadio 5, ossia lo stadio terminale e che il 26 maggio 2025 ha subito un intervento chirurgico per la posa di uno shunt dialitico (cfr. referto medico allegato al gravame), che secondo il precedente rapporto medico del 20 gennaio 2025 relativo al ricorrente, il trattamento farmacologico per la patologia nefrologica prevede l’assunzione di (…) (che già assumeva in Georgia), quella per l’ipertensione (…) (che già assumeva in Georgia), (…) forte (che già assumeva in Georgia), (…) (che già assumeva in Georgia sotto forma di farmaco generico [{…}]) ed (…), nonché per il bruciore di stomaco (…) (cfr. atto SEM 49/14, D83, e referto medico del 20 gennaio 2025 allegato al ricorso), che alla ricorrente è stata diagnosticato, in Svizzera, un episodio depressivo lieve e disturbo da attacchi di panico (cfr. atti SEM 31/2, 32/2, 38/2, 43/2 e 47/2), che la figlia maggiore è affetta da ritardo globale dello sviluppo con una grave compromissione del linguaggio verbale e difficoltà nell’autoregolazione emotiva, motivo per cui sarebbe indicata l’educazione precoce speciale (cfr. atti SEM 42/3, 44/3, 54/2 e 73/11), che la figlia minore, dalla documentazione di cui agli atti, gode di buona salute in generale (cfr. atti SEM 33/2, 41/2, 48/2 e 66/2), che questo Tribunale ritiene che, senza sminuire i problemi di salute che affliggono il ricorrente e la figlia maggiore, gli stessi non costituiscono un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento, che infatti, così come ritenuto e argomentato in modo esaustivo dalla SEM nella decisione impugnata, i ricorrenti potranno beneficiare in Georgia di cure mediche adeguate sia nell’ambito del programma statale di dialisi e trapianto di reni, programma al quale il ricorrente avrebbe avuto già accesso in patria prima del suo espatrio, sia – segnatamente – in ambito di -- 10 of 16 -D-4316/2025 Pagina 11 psichiatria infantile, oltre all’ambito della psicologia e/o della psichiatria qualora dovesse essere ancora necessario per la ricorrente e/o gli altri insorgenti, che invero l'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha appurato come negli ultimi anni il sistema sanitario in Georgia ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-1311/2025 del 12 marzo 2025 consid. 5.6; E-19/2022 del 27 febbraio 2025 consid. 7.2.3; D-5599/2023 del 14 novembre 2023 pag. 10), che si constata dapprima che emergono contraddizioni in merito ai (mancati) finanziamenti e ai sussidi per le cure mediche dei ricorrenti, nonché all’accesso all’assicurazione malattia (cfr. atti SEM 49/14, D50-D53, e 50/12, D51-D55), che, in ogni caso, a tal proposito va rammentato come a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma dell’UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l’acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che in caso d’incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla “Referral Service Commission”, che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall’UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili; che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, compresi anche i bambini, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenze del Tribunale E-19/2022; D1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4; cfr. anche Georgia: sistema sanitario e accesso alle cure sanitarie, Rapporto tematico dell’analisi del Paese dell’OSAR [Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati], 31 gennaio 2024, p.to 3.1 segg. [in seguito: rapporto OSAR]), che pertanto, conto tenuto delle allegazioni dei ricorrenti quanto alla loro precaria situazione finanziaria (cfr. atti SEM 49/14, D22, D40, D49-D53, D79, D80, D94 e D95, e 50/12, D22, D34, D36, D37, D43 e D50-D55), non -- 11 of 16 -D-4316/2025 Pagina 12 vi è motivo di ritenere che non avranno accesso all’assicurazione malattia e al sostegno finanziario statale di cui al paragrafo precedente, che per quanto concerne nello specifico l’affezione nefrologica del ricorrente, egli ha già avuto accesso alle cure nel suo Paese d’origine, segnatamente sarebbe stato sottoposto a visite e controlli regolari presso medici specialisti a H._______ e a I._______ e avrebbe avuto accesso ai medicamenti necessari (cfr. atti SEM 49/14, D39, D40, D58, D60-D64, D71-D74, D83 e D92 e 50/12, D34, D49), che per di più, in Georgia esiste un programma statale specifico per le persone che soffrono di insufficienza renale, gestito dalla “Social Service Agency”, le cui spese sono interamente sostenute dallo Stato, e l’accesso non è sottoposto ad alcuna restrizione; che il programma comprende gli esami, la fornitura di farmaci specifici, l’emodialisi, la dialisi ventricolare e il trapianto renale (cfr. rapporto OSAR, pag. 18 seg.; sentenza del Tribunale E-2134/2025 del 30 aprile 2025 pag. 10), che, a tali condizioni, il ricorrente potrà ricevere gratuitamente le sedute di dialisi allorquando saranno necessarie, nonché le medicazioni necessarie alla sua patologia e ad eventuali complicazioni, che ciò posto, l’eventuale differenza degli standard medici tra la Svizzera e la Georgia non è di per sé un elemento pertinente e non modifica l’esito della presente sentenza, che il trapianto di reni – trattamento al quale aspira il ricorrente, rispettivamente specificamente al trapianto da donatori deceduti – è una prestazione medica altamente specializzata che necessita di considerabili risorse, nonché di personale qualificato in chirurgia e in cure post-operatorie; che pertanto una tale prestazione medica non rientra nel campo d’applicazione dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze del Tribunale E-2134/2025 pag. 10; D-422/2023 del 6 febbraio 2023 consid. 7.4.2), che, detto questo, la Georgia dispone – nel quadro del programma statale citato – della possibilità di eseguire un trapianto renale da donatori viventi, anche se l’accesso a un tale intervento è sottomesso a un sistema di razionamento (tetto finanziario per anno) ed eventualmente alla creazione di una lista d’attesa, come d’altra parte è previsto anche in Svizzera (cfr. al riguardo, sentenza del Tribunale D-422/2023 consid. 7.4.2 e riferimenti citati; cfr. ugualmente il rapporto OSAR, pag. 20, che osserva che i trapianti -- 12 of 16 -D-4316/2025 Pagina 13 di reni eseguiti da donatori viventi sono relativamente frequenti in Georgia ed interamente presi a carico dall’assicurazione universale), che per quanto riguarda la figlia maggiore, si rileva che i bambini tra i sei e

18 anni di età beneficiano della totalità delle prestazioni dell’UHCP (cfr. rapporto OSAR, pag. 8); che gli insorgenti non hanno reso verosimile che ciò non si applicherebbe alle loro figlie, ovvero che l’accesso a delle cure espressamente richieste o necessarie sarebbe stato o sarà negato, che per di più, per C._______ è indicata tra l’altro la frequentazione di un asilo nido (cfr. atto SEM 73/11, pt. 8); che dagli atti si evince che ella ha già frequentato l’asilo nido in Georgia fino all’espatrio, e che potrà dunque tornarci una volta rientrata in tale Paese (cfr. atto SEM 44/3), che del resto, con il ricorso, i ricorrenti si limitano in sostanza a ribadire quanto fatto valere nell’ambito della procedura di prima istanza rispettivamente a contestare la valutazione della SEM, senza sollevare motivi concreti e seri, atti ad inficiare quanto precede, che, alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute dei ricorrenti e della figlia maggiore esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento; che pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute degli insorgenti, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per gli stessi di rimanere in Svizzera, anche tenuto conto del raggiungimento dello stadio 5 dell’insufficienza renale cronica di cui è affetto il ricorrente e della vulnerabilità della figlia maggiore, che nemmeno la situazione personale dei ricorrenti giustifica una diversa valutazione del caso, che il ricorrente – a prescindere dalla sua buona formazione e dalla pluriennale e diversificata esperienza lavorativa (cfr. atto SEM 49/14, D5, D12D17, D20 e D21), le quali potrebbero inficiarsi qualora non vi fosse un miglioramento dello stato di salute – dispone di una solida rete di famigliari e amici che lo hanno già sostenuto in passato finanziariamente, con cui è tutt’ora in buoni rapporti, e non vi è pertanto motivo per ritenere che non dovrebbero continuare a sostenerlo, segnatamente con l’organizzazione logistica delle sue cure in caso di necessità (cfr. atto SEM 49/14, D9, D18, D23-D25, D27, D86 e D90), -- 13 of 16 -D-4316/2025 Pagina 14 che la ricorrente possiede una laurea universitaria in (…) e vanta un’esperienza professionale quasi decennale (cfr. atto SEM 50/12, D16-D22 e D41); che ha già lavorato anche in seguito alla nascita della seconda figlia (cfr. atto SEM 50/12, D18) e che percepiva un buono stipendio (cfr. atto SEM 50/12, D22); che potrebbe chiedere aiuto per la cura delle figlie nella rete di parenti – con cui è in buoni rapporti (cfr. atto SEM 50/12, D24 e D26) – e amici; che in particolare sua madre è in pensione e la ricorrente non ha menzionato alcun motivo per cui non potrebbe sostenerla nella cura delle figlie (cfr. atto SEM 50/12, D24 e D44); che, salvo un leggero disturbo psicologico che può essere trattato nel suo Paese d’origine, la ricorrente è in buona salute (cfr. atto SEM 50/12, D5); che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l’interessata non sarà in grado di reinserirsi nel mondo del lavoro e di far fronte, almeno in parte, ai propri bisogni e a quelli della sua famiglia, che le figlie dei ricorrenti hanno (…) anni e potranno tornare in Georgia – dove dispongono di un’ampia rete di parenti – insieme ai loro genitori; che considerato ciò, nonché la loro età e il tempo trascorso in Svizzera, la partenza da questo Paese non comporta uno sradicamento rilevante per la presente procedura (cfr. sentenza del Tribunale D-1056/2025 del 7 aprile 2025 consid. 9.3.4), che per quanto concerne le modalità di rimpatrio concrete che saranno messe in atto (esplicitate dalla SEM nella decisione impugnata), esse appaiono adeguate e conformi alle esigenze definite dalla giurisprudenza, che conto tenuto della coordinazione e della cooperazione specifica attuata tra la SEM, le autorità cantonali, l’Ambasciata svizzera a Tbilisi e il Ministero della salute georgiano, nonché e soprattutto dell’esperienza acquisita nell’ambito del trasferimento/trasporto di una persona malata, anche nel caso in cui la stessa sia già sottoposta a dialisi, non vi è motivo di dubitare che la continuità delle cure di cui in particolare il ricorrente necessita non sarà garantita (cfr. le sentenze del Tribunale E-2134/2025 pag. 11 e E1693/2020 del 17 dicembre 2020 let. N e consid. 4.7.2), che in conclusione, i ricorrenti non hanno fatto valere indizi concreti atti a sovvertire la presunzione secondo cui l’esecuzione dell’allontanamento in Georgia non è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 e 5 LStrI), che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti ragionevolmente esigibile, -- 14 of 16 -D-4316/2025 Pagina 15 che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che l’autorità inferiore ha altresì stabilito in modo corretto e completo i fatti determinanti e non s’impone dunque un rinvio degli atti all’autorità inferiore per un completamento istruttorio e una nuova decisione; che invero, alla luce di quanto precede, il raggiungimento dello stadio 5 dell’insufficienza renale cronica di cui è affetto il ricorrente non modifica l’esito della procedura, e anche la situazione medica della figlia maggiore risulta sufficientemente acclarata, motivo per il quale la richiesta dei ricorrenti in via subordinata è respinta, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, altresì, la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA e art. 102m cpv. 1 LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

18 anni di età beneficiano della totalità delle prestazioni dell’UHCP (cfr. rapporto OSAR, pag. 8); che gli insorgenti non hanno reso verosimile che ciò non si applicherebbe alle loro figlie, ovvero che l’accesso a delle cure espressamente richieste o necessarie sarebbe stato o sarà negato, che per di più, per C._______ è indicata tra l’altro la frequentazione di un asilo nido (cfr. atto SEM 73/11, pt. 8); che dagli atti si evince che ella ha già frequentato l’asilo nido in Georgia fino all’espatrio, e che potrà dunque tornarci una volta rientrata in tale Paese (cfr. atto SEM 44/3), che del resto, con il ricorso, i ricorrenti si limitano in sostanza a ribadire quanto fatto valere nell’ambito della procedura di prima istanza rispettivamente a contestare la valutazione della SEM, senza sollevare motivi concreti e seri, atti ad inficiare quanto precede, che, alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute dei ricorrenti e della figlia maggiore esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento; che pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute degli insorgenti, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per gli stessi di rimanere in Svizzera, anche tenuto conto del raggiungimento dello stadio 5 dell’insufficienza renale cronica di cui è affetto il ricorrente e della vulnerabilità della figlia maggiore, che nemmeno la situazione personale dei ricorrenti giustifica una diversa valutazione del caso, che il ricorrente – a prescindere dalla sua buona formazione e dalla pluriennale e diversificata esperienza lavorativa (cfr. atto SEM 49/14, D5, D12D17, D20 e D21), le quali potrebbero inficiarsi qualora non vi fosse un miglioramento dello stato di salute – dispone di una solida rete di famigliari e amici che lo hanno già sostenuto in passato finanziariamente, con cui è tutt’ora in buoni rapporti, e non vi è pertanto motivo per ritenere che non dovrebbero continuare a sostenerlo, segnatamente con l’organizzazione logistica delle sue cure in caso di necessità (cfr. atto SEM 49/14, D9, D18, D23-D25, D27, D86 e D90), -- 13 of 16 -D-4316/2025 Pagina 14 che la ricorrente possiede una laurea universitaria in (…) e vanta un’esperienza professionale quasi decennale (cfr. atto SEM 50/12, D16-D22 e D41); che ha già lavorato anche in seguito alla nascita della seconda figlia (cfr. atto SEM 50/12, D18) e che percepiva un buono stipendio (cfr. atto SEM 50/12, D22); che potrebbe chiedere aiuto per la cura delle figlie nella rete di parenti – con cui è in buoni rapporti (cfr. atto SEM 50/12, D24 e D26) – e amici; che in particolare sua madre è in pensione e la ricorrente non ha menzionato alcun motivo per cui non potrebbe sostenerla nella cura delle figlie (cfr. atto SEM 50/12, D24 e D44); che, salvo un leggero disturbo psicologico che può essere trattato nel suo Paese d’origine, la ricorrente è in buona salute (cfr. atto SEM 50/12, D5); che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l’interessata non sarà in grado di reinserirsi nel mondo del lavoro e di far fronte, almeno in parte, ai propri bisogni e a quelli della sua famiglia, che le figlie dei ricorrenti hanno (…) anni e potranno tornare in Georgia – dove dispongono di un’ampia rete di parenti – insieme ai loro genitori; che considerato ciò, nonché la loro età e il tempo trascorso in Svizzera, la partenza da questo Paese non comporta uno sradicamento rilevante per la presente procedura (cfr. sentenza del Tribunale D-1056/2025 del 7 aprile 2025 consid. 9.3.4), che per quanto concerne le modalità di rimpatrio concrete che saranno messe in atto (esplicitate dalla SEM nella decisione impugnata), esse appaiono adeguate e conformi alle esigenze definite dalla giurisprudenza, che conto tenuto della coordinazione e della cooperazione specifica attuata tra la SEM, le autorità cantonali, l’Ambasciata svizzera a Tbilisi e il Ministero della salute georgiano, nonché e soprattutto dell’esperienza acquisita nell’ambito del trasferimento/trasporto di una persona malata, anche nel caso in cui la stessa sia già sottoposta a dialisi, non vi è motivo di dubitare che la continuità delle cure di cui in particolare il ricorrente necessita non sarà garantita (cfr. le sentenze del Tribunale E-2134/2025 pag. 11 e E1693/2020 del 17 dicembre 2020 let. N e consid. 4.7.2), che in conclusione, i ricorrenti non hanno fatto valere indizi concreti atti a sovvertire la presunzione secondo cui l’esecuzione dell’allontanamento in Georgia non è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 e 5 LStrI), che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti ragionevolmente esigibile, -- 14 of 16 -D-4316/2025 Pagina 15 che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che l’autorità inferiore ha altresì stabilito in modo corretto e completo i fatti determinanti e non s’impone dunque un rinvio degli atti all’autorità inferiore per un completamento istruttorio e una nuova decisione; che invero, alla luce di quanto precede, il raggiungimento dello stadio 5 dell’insufficienza renale cronica di cui è affetto il ricorrente non modifica l’esito della procedura, e anche la situazione medica della figlia maggiore risulta sufficientemente acclarata, motivo per il quale la richiesta dei ricorrenti in via subordinata è respinta, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, altresì, la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA e art. 102m cpv. 1 LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-4316/2025 Pagina 16 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio sono respinte.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner Data di spedizione:

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