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Entscheid

D-4473/2016

Asilo ed allontanamento

29. November 2018Deutsch10 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 giugno 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

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Erwägungen

20.

agosto 2015 bensì dev’essere fatto riferimento al marzo del 2014; che il ricorrente ha infatti asserito di aver lasciato il paese già in tale momento, ossia a meno di un anno di distanza dagli avvenimenti menzionati; che il successivo espatrio del 2015 è infatti stato il risultato della sua espulsione da un paese terzo; espulsione non dipendente dalla sua volontà ed avvenuta oltretutto nell’aprile del 2015, cioè pochi mesi prima dell’abbandono definitivo dell’Afghanistan, che inoltre, quand’anche dallo stato attuale degli atti di causa non sia evidente se il presunto rapimento e l’aggressione subita dal ricorrente siano riconducibili al sequestro del fratello – il cui carattere politico è assodato vista la sua attività in favore delle forze di occupazione statunitensi (cfr. per il timore fondato di una persona al soldo delle International Security Assistance Force la sentenza del Tribunale D-780/2017 del 13 giugno 2018) – non se può escludere con certezza la rilevanza in materia d’asilo sulla sola base del fatto che il ricorrente ignori chi sia stato all’origine di tali atti, che del resto, l’appartenenza del ricorrente all’etnia Hazara impone una certa prudenza nel valutare se i motivi rientrino o meno nella definizione di cui all’art. 3 LAsi, che la decisione della SEM, laddove nega l’asilo al ricorrente ritenendo i motivi addotti non pertinenti, implica dunque una violazione dell’art. 3 LAsi, che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 29 giugno 2016 è annullata; che nutrendo tuttavia il Tribunale dei dubbi in merito alla veridicità della versione esposta dall’insorgente, si necessita in specie una ritrasmissione degli atti all’autorità di prime cure (art. 61 cpv. 1 PA) onde analizzarne la verosimiglianza, se del caso con l’ausilio di ulteriori misure istruttorie, che una volta chiarito tale aspetto, l’autorità è inviata a pronunciare, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, -- 5 of 7 -D-4473/2016 Pagina 6 che qualora la SEM dovesse nuovamente respingere la domanda d’asilo e non riconoscere lo statuto di rifugiato al ricorrente, essa avrà premura di valutare la presenza di ostacoli per l’esecuzione dell’allontanamento alla luce dell’attuale giurisprudenza del Tribunale (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale D-5800/2016 [pubblicata come ref.] che fa stato di un generale peggioramento della situazione securitaria nel paese). che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA), che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la pronuncia è definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

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D-4473/2016 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

D-4473/2016 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 29 giugno 2016 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non vengono assegnate indennità ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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