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Entscheid

D-450/2026

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

4. Februar 2026Deutsch17 min

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'a... Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 12 gennaio 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

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Erwägungen

13.

gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza del TAF D-1951/2023 del 1° maggio 2023 pag. 6), che l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del TAF D3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), -- 5 of 10 -D-450/2026 Pagina 6 che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità mongole (cfr. anche la sentenza del TAF E-2057/2019 del 5 agosto 2022 consid. 8.3.2), che, nel caso di specie, la ricorrente non è stata in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine, che, in sede di audizione, ella ha indicato che le forze di polizia sarebbero intervenute per la prima volta nel 2020, a seguito della segnalazione effettuata da una vicina di casa (cfr. atto SEM n. 59/14 D56-58); che, dopo tale episodio, la ricorrente non avrebbe più contattato la polizia, avendo compreso che gli agenti avrebbero tendenzialmente preso le parti del marito anziché le sue (cfr. atto SEM n. 59/14 D59); che, per tale ragione, ella non avrebbe mai sporto denuncia nei confronti di quest’ultimo (cfr. atto SEM n. 59/14 D60-62); che, tuttavia, in modo del tutto incongruente, ella ha successivamente dichiarato di aver contattato le forze di polizia quattro o cinque volte per una richiesta d’aiuto senza mai presentare una denuncia ufficiale (cfr. atto SEM n. 59/14 D67: “avevo solo provato a sentire cosa potessero fare”); che, anche lasciando aperta la questione della verosimiglianza di tali affermazioni, occorre rilevare come la ricorrente non abbia in ogni caso esaurito i mezzi di protezione disponibili nel proprio Paese d’origine; che, in particolare, ella non avrebbe mai tentato di sporgere denuncia nei confronti dell’ex marito, né si sarebbe rivolta a tutte le varie strutture di accoglienza protetta disponibili, a organizzazioni non governative, a un avvocato specializzato o a un servizio di consulenza per le vittime; che le dichiarazioni secondo cui le autorità di polizia non prenderebbero sul serio un’eventuale denuncia, poiché schierate a favore dell’ex marito, non appaiono essere fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza; che infine ella non avrebbe, per sua stessa ammissione, mai avuto problemi con le autorità mongole o con terze persone all’infuori dell’ex coniuge (cfr. atto SEM n. 59/14 D52-55), che, posto quanto sopra, non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale; che inoltre la Mongolia ha segnatamente adottato la Legge sulla lotta contro la violenza domestica, -- 6 of 10 -D-450/2026 Pagina 7 volta a istituire un quadro giuridico per l’individuazione e il contrasto degli atti di violenza mediante misure legali, nonché a proteggere la vita, la salute e la sicurezza delle vittime e dei loro familiari, a garantire l’erogazione dei servizi necessari e a prevenire ogni forma di violenza domestica (cfr. art. 1 di tale legge), che per i dettagli conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi), che alla luce di quanto sopra, le allegazioni della madre non risultano rilevanti in materia d’asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl (RS 142.20), il quale dispone che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI); che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del loro allontanamento verso la Mongolia, che anzitutto gli insorgenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 -- 7 of 10 -D-450/2026 Pagina 8 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che in Mongolia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale dei ricorrenti non dia adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D1951/2023 del 1° maggio 2023 pag. 8-9; E-4021/2020 del 26 aprile 2021 consid. 9.5), che nemmeno la situazione personale degli interessati risulta d’impedimento all’esecuzione dell’allontanamento; che, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2009, la ricorrente avrebbe frequentato le scuole dell’obbligo a E._______, per poi conseguire, nel 2013, una laurea in (…) presso l’Università (…) a F._______; che, successivamente, ella sarebbe rimasta presso il medesimo ateneo svolgendo attività di (…) e conseguendo nel contempo un master in (…); che, dopo il divorzio, avrebbe lavorato per circa un mese come addetta alle (…) nella provincia di G._______; che, al fine di provvedere al proprio sostentamento, si sarebbe anche trasferita a E._______, ove risiederebbe la madre, la quale l’avrebbe supportata con la cura dei figli; che la ricorrente avrebbe inoltre collaborato con l’ex marito nella gestione della sua (…), in considerazione del fatto di essere una (…); che la madre dell’interessata risiederebbe tuttora a E._______ e trarrebbe il proprio sostentamento dalla pensione; che, prima dell’espatrio, uno dei figli avrebbe frequentato la scuola primaria, mentre l’altro l’asilo; che, inoltre, l’interesse superiore dei minori, così come protetto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), non risulta essere contrario all’esecuzione di un loro allontanamento dalla Svizzera (per l’apprezzamento da svolgere in tale contesto cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.); che, anche tenuto conto del tempo di permanenza in Svizzera, non sussistono elementi per concludere che un loro allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio; che essi verranno infatti allontanati con la madre, la quale potrà continuare a occuparsi degli stessi sia dal profilo educativo che affettivo; che, infine, dal punto di vista medico, non emergono problematiche di una gravità tale da -- 8 of 10 -D-450/2026 Pagina 9 ostacolare l’esecuzione del rinvio dei ricorrenti, circostanza che, peraltro, non viene neppure fatta valere nel gravame, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’000.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente)

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D-450/2026 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 1’000.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

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