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Entscheid

D-4557/2011

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento

25. August 2011Deutsch23 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 agosto 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

seg.); che, peraltro, nella prima audizione, ha allegato di essersi personalmente recato a richiedere un documento d'identità presso le autorità competenti di M._______ nel marzo 2011, per poi, nella seconda audizione, asserire che suo padre avrebbe richiesto tale documento per suo conto un anno prima (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4); che appare altresì contrario all'esperienza di vita che egli non abbia mai avuto un documento d'identità per identificarsi in loco, nonostante avesse l'età per ottenere sia un passaporto sia una carta d'identità; che neanche nell'atto ricorsuale ha poi presentato degli argomenti atti a comprovare la sua versione dei fatti (cfr. ricorso, pag. 3); che, infatti, si è limitato a ribadire quanto già asserito in sede d'audizione ed ha aggiunto che sarebbe notorio che la maggioranza delle persone che approderebbero a E._______ lo farebbe in maniera illegale, senza documenti d'identità (cfr. ibidem); che tale affermazione risulta essere una mera affermazione di parte non corroborata; che con tale comportamento egli ha chiaramente segnalato di non volere in alcun modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera identità; che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

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D4557/2011 Pagina 7 che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. ibidem consid. 5.6.4 seg.); che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese per motivi socioeconomici e per la situazione generale d'instabilità in loco; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non è rilevante in materia d'asilo; che, infatti, codesto Tribunale rileva che motivi socioeconomici, sono, come facilmente riconoscibili, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto); che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

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D4557/2011 Pagina 8 che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58, DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, di conseguenza, la censura ricorsuale secondo cui l'UFM avrebbe dovuto provvedere a maggiori approfondimenti in merito all'esecuzione del rinvio dell'insorgente non può essere ritenuta, considerato altresì che la sua identità non è dimostrata, che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

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D4557/2011 Pagina 9 che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, la situazione in Tunisia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che nemmeno la situazione venutasi a creare a fine dicembre 2010 in Nordafrica, compresa la Tunisia, è atta a rendere inesigibile l'allontanamento, trattandosi piuttosto di rivolte orientate a processi di transizione politica; che dagli atti di causa non emergono neppure elementi che possano ostare all'esecuzione dell'allontanamento in ragione della minore età riconosciuta al ricorrente dall'UFM, che, difatti, l'insorgente ha affermato di essere nato il 6 aprile 1994; che, pertanto, al momento attuale, egli presenta un'età di 17 anni e quattro mesi e mezzo, ossia molto vicina alla maggiore età; che egli ha dichiarato di avere affrontato il viaggio d'espatrio dalla Tunisia verso la Svizzera in modo del tutto autonomo (cfr. verbale 1 pagg. 6 seg.); che egli ha dichiarato di aver frequentato la scuola dell'obbligo e di parlare l'arabo nonché di avere delle conoscenze di base del francese, dell'inglese come pure dell'italiano (cfr. verbale 1 pagg. 2 seg.); che egli ha altresì affermato di avere lavorato come giardiniere ed imbianchino dopo aver interrotto gli studi un anno prima del suo espatrio (cfr. verbale 2, pag. 4); che, da quanto esposto, discende che l'insorgente è da considerarsi capace di discernimento ed in grado, senza bisogno di alcun aiuto particolare, di gestire autonomamente la vita quotidiana; che, difatti, avendo egli saputo badare a sé stesso quando si trovava all'estero, in particolare durante il viaggio per giungere nel nostro Paese, compreso il soggiorno in Italia, non vi è ragione di ritenere che non sia in grado di farlo anche in futuro, adattandosi nuovamente ad una realtà diversa da quella svizzera, ovvero in Tunisia, Paese di cui è originario e conosce la lingua ufficiale, impegnandosi a trovare un'occupazione, ad esempio come giardiniere o imbianchino, che gli permetta di soddisfare i suoi fabbisogni; che, in altre parole, le circostanze rilevanti del caso nel loro insieme non impongono la necessità di una presa a carico da parte di terze persone, ragione per cui può essere lasciata aperta la questione a sapere se sua -- 9 of 12 -D4557/2011 Pagina 10 madre nel villaggio di C._______ sia effettivamente disposta ed in grado a mantenerlo per gli ultimi sette mesi e mezzo che lo separano dal raggiungimento della maggiore età; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, in siffatte circostanze, non può essere rimproverato all'UFM di non avere proceduto alle necessarie ed adeguate misure d'istruzione che il caso di specie imponeva, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) ed alla giurisprudenza (cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2, GICRA 1999 n. 2 consid. 6b6c e GICRA 1998 N. 13 consid. 5); che, infatti, come l'UFM ha rettamente ritenuto, sono adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, molto prossimo alla maggiore età, di inserirsi adeguatamente in Tunisia, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed -- 10 of 12 -D4557/2011 Pagina 11 inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D4557/2011 Pagina 9 che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, la situazione in Tunisia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che nemmeno la situazione venutasi a creare a fine dicembre 2010 in Nordafrica, compresa la Tunisia, è atta a rendere inesigibile l'allontanamento, trattandosi piuttosto di rivolte orientate a processi di transizione politica; che dagli atti di causa non emergono neppure elementi che possano ostare all'esecuzione dell'allontanamento in ragione della minore età riconosciuta al ricorrente dall'UFM, che, difatti, l'insorgente ha affermato di essere nato il 6 aprile 1994; che, pertanto, al momento attuale, egli presenta un'età di 17 anni e quattro mesi e mezzo, ossia molto vicina alla maggiore età; che egli ha dichiarato di avere affrontato il viaggio d'espatrio dalla Tunisia verso la Svizzera in modo del tutto autonomo (cfr. verbale 1 pagg. 6 seg.); che egli ha dichiarato di aver frequentato la scuola dell'obbligo e di parlare l'arabo nonché di avere delle conoscenze di base del francese, dell'inglese come pure dell'italiano (cfr. verbale 1 pagg. 2 seg.); che egli ha altresì affermato di avere lavorato come giardiniere ed imbianchino dopo aver interrotto gli studi un anno prima del suo espatrio (cfr. verbale 2, pag. 4); che, da quanto esposto, discende che l'insorgente è da considerarsi capace di discernimento ed in grado, senza bisogno di alcun aiuto particolare, di gestire autonomamente la vita quotidiana; che, difatti, avendo egli saputo badare a sé stesso quando si trovava all'estero, in particolare durante il viaggio per giungere nel nostro Paese, compreso il soggiorno in Italia, non vi è ragione di ritenere che non sia in grado di farlo anche in futuro, adattandosi nuovamente ad una realtà diversa da quella svizzera, ovvero in Tunisia, Paese di cui è originario e conosce la lingua ufficiale, impegnandosi a trovare un'occupazione, ad esempio come giardiniere o imbianchino, che gli permetta di soddisfare i suoi fabbisogni; che, in altre parole, le circostanze rilevanti del caso nel loro insieme non impongono la necessità di una presa a carico da parte di terze persone, ragione per cui può essere lasciata aperta la questione a sapere se sua -- 9 of 12 -D4557/2011 Pagina 10 madre nel villaggio di C._______ sia effettivamente disposta ed in grado a mantenerlo per gli ultimi sette mesi e mezzo che lo separano dal raggiungimento della maggiore età; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, in siffatte circostanze, non può essere rimproverato all'UFM di non avere proceduto alle necessarie ed adeguate misure d'istruzione che il caso di specie imponeva, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) ed alla giurisprudenza (cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2, GICRA 1999 n. 2 consid. 6b6c e GICRA 1998 N. 13 consid. 5); che, infatti, come l'UFM ha rettamente ritenuto, sono adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, molto prossimo alla maggiore età, di inserirsi adeguatamente in Tunisia, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed -- 10 of 12 -D4557/2011 Pagina 11 inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

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D4557/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:

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