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Entscheid

D-4714/2018

Asilo ed allontanamento

11. Juni 2020Deutsch18 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 9... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 9 agosto 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

10.

dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); anche nel contesto della diaspora tamil non basta inoltre una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4),

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D-4714/2018 Pagina 9 che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. sentenza di riferimento E1866/2015 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni – qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Jaffna, provincia Settentrionale, e quindi non dalla regione di Vanni; che non vi è da dubitare quanto al fatto che (come del resto non contestato in sede ricorsuale) disponga di una solida rete sociale in patria, ritenuto che viveva nella casa di proprietà del padre con quest’ultimo, la madre, il fratello, due sorelle e il marito e i figli di una di queste mentre diversi altri parenti, tra cui quelli che lo hanno ospitato negli ultimi mesi prima dell’espatrio, vivono nello stesso distretto; che altresì, egli è giovane ([…] anni), è andato a scuola per nove anni, ha fatto il contadino e l’autista e a sua detta appartiene a una famiglia mediamente benestante; che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che egli sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3); che infatti per l’ipertensione di cui soffre, egli in Sri Lanka era in grado di procurarsi i necessari medicinali e non vi sono motivi per ritenere che non sarà così anche in futuro, -- 9 of 11 -D-4714/2018 Pagina 10 che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art.

83.

cpv. 4 LStrI), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento; che il ricorrente dispone della carta d’identità originale emessa dal Paese d’origine e, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 21 dicembre 2018, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 21 dicembre 2018, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-4714/2018 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.– versato il 21 dicembre

2018.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione:

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