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Entscheid

D-4755/2019

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

25. September 2019Deutsch12 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 10 settembre 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

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Erwägungen

25.

maggio 2019 – 4 luglio 2019 (cfr. atto 1044992-7/1), cosa del resto confermata dal medesimo al momento dell’audizione (cfr. atto 1044992-13/13, pag. 7, punto 2.05); che il ricorrente ha inoltre espressamente ammesso di aver raggiunto la Danimarca proprio per il tramite del visto in questione (cfr. atto 1044992-13/13, pag. 7, punto 2.05), che su tali presupposti, il 16 luglio 2019, la SEM ha presentato alle autorità danesi competenti, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico del ricorrente fondata sull’art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto 1044992-19/7), che queste hanno accettato detta domanda di presa in carico (cfr. atto 1044992-21/2), che nel caso in disamina, fermo considerati i fatti esposti a margine e la menzionata avvenuta accettazione, la competenza della Danimarca per la trattazione della domanda d’asilo dell’interessato è di principio data, -- 4 of 8 -D-4755/2019 Pagina 5 che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che con l’impugnativa il ricorrente non avversa censure in proposito, che, proseguendo l’analisi, in virtù dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta disposizione concretizza in diritto interno svizzero la cosiddetta «clausola di sovranità» prevista dall’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che l’autorità di prima istanza, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d’esame del -- 5 of 8 -D-4755/2019 Pagina 6 Tribunale e che pertanto quest’ultimo può e deve unicamente controllare che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d’apprezzamento e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in casu, agli atti non figurano indizi oggettivi, concreti e seri che permettano di concludere che in caso di trasferimento in Danimarca il ricorrente sarebbe durevolmente privato del sostentamento minimo e rischierebbe di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che, in proposito, l’insorgente non ha opposto censura alcuna, che in altre parole egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Danimarca, che infine, per quanto riguarda l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso che ci occupa, a difetto di conclusioni chiare, si ha ragione di considerare che l’argomentazione relativa a un’integrazione facilitata in Svizzera – in virtù della presunta esistenza nel Paese di una nutrita rappresentanza della comunità biafrana, nonché della conoscenza di una delle lingue nazionali – sia stata sollevata dal ricorrente quale implicito motivo umanitario, che dagli atti non appaiono tuttavia elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, che non vi è perciò motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, -- 6 of 8 -D-4755/2019 Pagina 7 che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Danimarca è competente dell’esame della domanda di asilo dell’insorgente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Danimarca conformemente all’art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-4755/2019 Pagina 8 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

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