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Entscheid

D-4905/2020

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

9. Oktober 2020Deutsch30 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 23 settembre 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

16.

giugno 2020, giungendo in Svizzera il 23 giugno 2020, che essendo il visto in parola scaduto da meno di sei mesi al momento del deposito della domanda d'asilo, il 21 luglio 2020 la SEM ha presentato alle autorità francesi competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-21/7), che il 21 settembre 2020, le autorità francesi hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Francia, in applicazione della stessa disposizione, ovvero l'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-28/1), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimile l’allegazione secondo la quale il ricorrente avrebbe fatto ritorno illegalmente in Sri Lanka fra il febbraio del 2020 e il giugno del 2020; che in tal senso, egli non avrebbe fornito prova alcuna dell’asserito viaggio; che oltretutto, sembrerebbe improbabile che – avendo appena ricevuto un visto per entrare lecitamente in Europa – egli si esponesse ai rischi di un viaggio irregolare a meno di sei mesi dalla scadenza del visto, che dappoi, le autorità francesi avrebbero esplicitamente accettato la loro competenza sebbene avvisate del supposto rientro in Patria, che pertanto, la SEM ha ritenuto data la competenza della Francia per la trattazione della domanda d'asilo del richiedente, che tuttavia in casu l'insorgente contesta tale competenza, -- 5 of 13 -D-4905/2020 Pagina 6 che l’autorità inferiore non avrebbe debitamente ponderato l’asserzione secondo la quale egli avrebbe fatto rientro in Sri Lanka fra il febbraio del 2020 e il mese di giugno di medesimo anno; che di conseguenza, con tale assunto il ricorrente parrebbe alludere al fatto che avendo egli lasciato il territorio degli Stati membri ai sensi dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, la competenza della Francia sarebbe cessata, che inoltre, la SEM avrebbe indotto all’errore le autorità francesi giacché il verbale dell’audizione Dublino sarebbe in lingua italiana e che le autorità francesi non esaminerebbero, a suo dire, le richieste in lingua straniera; che così facendo il ricorrente censura implicitamente una violazione del principio della buona fede nella relazione fra gli Stati, che oltre a ciò, la richiesta di presa in carico trasmessa dalla SEM alle autorità francesi non conterrebbe le informazioni previste dagli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III, che orbene, nel caso in esame le argomentazioni ricorsuali non possono essere condivise dal Tribunale, che anzitutto, il ricorrente non ha prodotto alcun mezzo di prova atto a rendere verosimile il supposto ritorno in Sri Lanka fra il febbraio e il giugno del 2020 (come avrebbe potuto essere per esempio il biglietto aereo per mezzo del quale si sarebbe recato in Patria); che del resto, egli nemmeno ha chiarito, né durante l’audizione Dublino così come neppure nel gravame, le ragioni che lo avrebbero spinto a ritornare in Patria in tale frangente, che d’altro canto, anche l’accettazione espressa da parte delle autorità francesi di prendere in carico l’interessato, benché informate delle dichiarazioni dell’insorgente (cfr. atto [...]-21/7), costituisce indizio del non rientro, che pertanto, l'insorgente non ha provato né reso verosimile di aver lasciato il territorio degli Stati membri dopo esservi entrato munito di un visto, che inoltre, il Tribunale rileva che lo Stato membro richiedente (in casu, la Svizzera) ha il dovere di comunicare allo Stato membro richiesto ogni fattualità importante, del quale è a conoscenza, affinché questi possa opporre, se del caso, la cessazione delle competenze (cfr. sentenza del Tribunale D-4198/2016 dell’11 luglio 2016; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständingkeitsystem, Vienna 2014, punto

10.

ad art. 19, pag. 179 e 180),

-- 6 of 13 --

D-4905/2020 Pagina 7 che su tali presupposti, la richiesta di presa in carico inoltrata alle autorità francesi dalla SEM, non appare pervasa da vizi sostanziali, che in effetti, nell’apposito formulario (cfr. atto [...]-21/7) – redatto peraltro in lingua francese – l’autorità di prima istanza ha avuto cura di riportare le dichiarazioni di A._______ in merito all’allegato ritorno in Sri Lanka, che così stando le cose, nulla impediva alle autorità francesi di richiedere presso i loro omologhi svizzeri un complemento di informazioni o, eventualmente, di opporsi al trasferimento, che non da ultimo, è doveroso rammentare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l’esecuzione del trasferimento rimettere – se del caso – alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un’adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l’accettazione, da parte di quest’ultime autorità, del trasferimento dell’interessato nel loro territorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2641/2017 dell’11 maggio 2017), che di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, la competenza della Francia è di principio data, che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello -- 7 of 13 -D-4905/2020 Pagina 8 status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]), che orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dal ricorrente, in assenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, il rispetto da parte della Francia dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti l’asilo sul suo territorio è presunto (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e D-6652/2020 dell’11 febbraio 2020 consid. 6), che conseguentemente, alla luce di quanto precede, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che proseguendo nell’analisi, è ora necessario determinare se vi siano indizi seri e sufficienti che permettano di confutare la presunzione di sicurezza del richiedente l’asilo nel caso concreto, che in proposito l’insorgente ritiene che in Francia la sua domanda d’asilo non verrebbe confacentemente ponderata non avendo egli rispettato le condizioni di ottenimento di un visto (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3 e 4); che nel suo esposto egli fa esplicito riferimento alla clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, -- 8 of 13 -D-4905/2020 Pagina 9 che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d’esame del Tribunale; che in tal senso il Tribunale può e deve unicamente controllare che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere e l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che l’applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che preliminarmente, è d’uopo osservare che l’insorgente non ha reso verosimile che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, né è stato in misura di desumere − al di là di generiche allegazioni − indizi oggettivi atti a dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che in questo senso, la sua censura si riduce ad una mera asserzione di parte, che del resto, contrariamente a quanto asserito con il gravame (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4), nulla osta a che l’interessato adisca le autorità francesi qualora ritenesse che la procedura d’asilo ivi avviata sia gravata da carenze, che infine, quo allo stato di salute dell’insorgente, v’è da osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da -- 9 of 13 -D-4905/2020 Pagina 10 lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che orbene, dai numerosi atti medici F2 versati agli atti, si evince come il richiedente lamenti dolore ad un braccio in ragione di una pregressa ferita da arma da fuoco; che, tuttavia, le condizioni di salute del medesimo non appaiono di una gravità tale da comportare una violazione della precitata giurisprudenza per il caso in cui fosse allontanato in Francia, che del resto nel rapporto medico del 23 settembre 2020 (cfr. atto [...]-34/2), viene espressamente sconsigliato un intervento chirurgico; che oltremodo, nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente non ha allegato, né tantomeno dimostrato, ch’egli non sarebbe in grado di viaggiare o che il suo trasferimento verso la Francia rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute, che inoltre la Francia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che è d’altronde notorio che la Francia disponga di strutture mediche efficienti (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-4716/2019 del 19 settembre 2019 e E-1275/2019 del 22 marzo 2019), che lo stato di salute dell’insorgente non rappresenta quindi un ostacolo ad un trasferimento verso la Francia, che in altre parole, l’insorgente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che le sue condizioni esistenziali in Francia rivestirebbero un tale -- 10 of 13 -D-4905/2020 Pagina 11 grado di disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, che in conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l’autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale, che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III; che quest’ultimo è tutt’oggi in vigore, sicché le argomentazioni circa l’inutilità e la natura obsoleta del medesimo (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6) non mutano quanto sopra, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del richiedente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, -- 11 of 13 -D-4905/2020 Pagina 12 che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-4905/2020 Pagina 7 che su tali presupposti, la richiesta di presa in carico inoltrata alle autorità francesi dalla SEM, non appare pervasa da vizi sostanziali, che in effetti, nell’apposito formulario (cfr. atto [...]-21/7) – redatto peraltro in lingua francese – l’autorità di prima istanza ha avuto cura di riportare le dichiarazioni di A._______ in merito all’allegato ritorno in Sri Lanka, che così stando le cose, nulla impediva alle autorità francesi di richiedere presso i loro omologhi svizzeri un complemento di informazioni o, eventualmente, di opporsi al trasferimento, che non da ultimo, è doveroso rammentare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l’esecuzione del trasferimento rimettere – se del caso – alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un’adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l’accettazione, da parte di quest’ultime autorità, del trasferimento dell’interessato nel loro territorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2641/2017 dell’11 maggio 2017), che di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, la competenza della Francia è di principio data, che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello -- 7 of 13 -D-4905/2020 Pagina 8 status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]), che orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dal ricorrente, in assenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, il rispetto da parte della Francia dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti l’asilo sul suo territorio è presunto (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e D-6652/2020 dell’11 febbraio 2020 consid. 6), che conseguentemente, alla luce di quanto precede, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che proseguendo nell’analisi, è ora necessario determinare se vi siano indizi seri e sufficienti che permettano di confutare la presunzione di sicurezza del richiedente l’asilo nel caso concreto, che in proposito l’insorgente ritiene che in Francia la sua domanda d’asilo non verrebbe confacentemente ponderata non avendo egli rispettato le condizioni di ottenimento di un visto (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3 e 4); che nel suo esposto egli fa esplicito riferimento alla clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, -- 8 of 13 -D-4905/2020 Pagina 9 che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d’esame del Tribunale; che in tal senso il Tribunale può e deve unicamente controllare che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere e l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che l’applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che preliminarmente, è d’uopo osservare che l’insorgente non ha reso verosimile che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, né è stato in misura di desumere − al di là di generiche allegazioni − indizi oggettivi atti a dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che in questo senso, la sua censura si riduce ad una mera asserzione di parte, che del resto, contrariamente a quanto asserito con il gravame (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4), nulla osta a che l’interessato adisca le autorità francesi qualora ritenesse che la procedura d’asilo ivi avviata sia gravata da carenze, che infine, quo allo stato di salute dell’insorgente, v’è da osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da -- 9 of 13 -D-4905/2020 Pagina 10 lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che orbene, dai numerosi atti medici F2 versati agli atti, si evince come il richiedente lamenti dolore ad un braccio in ragione di una pregressa ferita da arma da fuoco; che, tuttavia, le condizioni di salute del medesimo non appaiono di una gravità tale da comportare una violazione della precitata giurisprudenza per il caso in cui fosse allontanato in Francia, che del resto nel rapporto medico del 23 settembre 2020 (cfr. atto [...]-34/2), viene espressamente sconsigliato un intervento chirurgico; che oltremodo, nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente non ha allegato, né tantomeno dimostrato, ch’egli non sarebbe in grado di viaggiare o che il suo trasferimento verso la Francia rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute, che inoltre la Francia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che è d’altronde notorio che la Francia disponga di strutture mediche efficienti (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-4716/2019 del 19 settembre 2019 e E-1275/2019 del 22 marzo 2019), che lo stato di salute dell’insorgente non rappresenta quindi un ostacolo ad un trasferimento verso la Francia, che in altre parole, l’insorgente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che le sue condizioni esistenziali in Francia rivestirebbero un tale -- 10 of 13 -D-4905/2020 Pagina 11 grado di disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, che in conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l’autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale, che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III; che quest’ultimo è tutt’oggi in vigore, sicché le argomentazioni circa l’inutilità e la natura obsoleta del medesimo (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6) non mutano quanto sopra, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del richiedente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, -- 11 of 13 -D-4905/2020 Pagina 12 che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-4905/2020 Pagina 13 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

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