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Entscheid

D-4974/2014

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

25. September 2014Deutsch13 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 11 luglio 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del

28.

luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni; che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]); che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da -- 5 of 9 -D-4974/2014 Pagina 6 carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09); che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 n. 2 2a frase del Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura; che, infatti, nel ricorso l'insorgente afferma che in Italia non avrebbe ottenuto un lavoro né un alloggio; che, pertanto, sarebbe costretto a spacciare droga; che, inoltre, egli sarebbe tossicodipendente e prenderebbe medicamenti per combattere la propria dipendenza; che, tuttavia, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese; che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia; che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione; che, per quanto concerne i propri problemi di tossicodipendenza, si rileva che l'Italia dispone senz'altro di adeguate strutture per la cura delle dipendenze; che, inoltre, l'Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria -- 6 of 9 -D-4974/2014 Pagina 7 assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 n. 1 e 2 della citata direttiva); che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) del Regolamento Dublino III; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 del Regolamento Dublino III; che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a Oasi 1); che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10); che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

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D-4974/2014 Pagina 8 (dispositivo alla pagina seguente)

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D-4974/2014 Pagina 9 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:

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