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Entscheid

D-4978/2023

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

21. September 2023Deutsch26 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 settembre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

14.

par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]), che, nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia, il (…) luglio 2023 (cfr. atto SEM 8/1), -- 5 of 11 -D-4978/2023 Pagina 6 che altresì, l’autorità di prima istanza ha presentato una richiesta di ripresa in carico dell’interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III alle competenti autorità croate (cfr. atto SEM 14/5), che il 5 settembre 2023, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Croazia, in applicazione dell'art. 20 cpv. 5 RD III (cfr. atto SEM 17/2), che di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data, che, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. sentenza del TAF E-5883/2022 del 15 marzo 2023 consid. 6.2 con relativi riferimenti), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte -- 6 of 11 -D-4978/2023 Pagina 7 europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del

21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che lo scrivente Tribunale – confrontato con casi di procedura di ripresa in carico («take back») – ha già avuto modo di evidenziare come il sistema d’accoglienza croato, benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti, non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti («push-backs»; cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; fra le altre anche le sentenze del TAF D-4402/2023 del 28 agosto 2023 consid 7.2, D-3639/2023 del 25 luglio 2023 consid. 7 e D-3549/2023 del 30 giugno 2023), che conseguentemente, le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire la suesposta presunzione, che di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che la Croazia infatti, nel suo scritto del 5 settembre 2023, ha accettato di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della -- 7 of 11 -D-4978/2023 Pagina 8 responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person») (cfr. atto SEM 17/2), che il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che inoltre, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì, per quanto concerne i maltrattamenti subiti da parte dei passatori e il rischio di esserne nuovamente vittima in caso di trasferimento in Croazia, si costata come il ricorrente avrebbe deciso di lasciare il Paese dopo soli 5/6 giorni senza adire alle vie legali; che perciò, sarà compito dell’insorgente, rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-3639/2023 del 25 luglio 2023 consid. 8.3.3 e D-5272/2022 del 28 novembre 2022); che di conseguenza, la censura inerente ad un accertamento incompleto riguardo l’effettiva protezione da parte delle autorità croate va respinta, che infine, per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente si osserva che egli ha dichiarato in sede di colloquio Dublino di stare bene fisicamente, nonostante le violenze subite da parte dei passatori, ma di avere però problemi psicologici, quali difficoltà a dormire, stress e irrequietezza; che inoltre, su specifica domanda della rappresentante legale egli ha asserito di non essere ancora stato sottoposto a controlli medici sebbene lo abbia richiesto (cfr. atto SEM 13/3), che dagli atti all’incarto non risulta alcuna informazione medica; che quand’anche non vi sia ancora una diagnosi per gli eventuali problemi psicologici, non vi sono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Croazia, che ad ogni modo, è opportuno evidenziare come in linea di principio il Paese in questione disponga di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, debba provvedere -- 8 of 11 -D-4978/2023 Pagina 9 affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-4402/2023 consid 8.4.3 e D-3639/2023 consid. 8.3.2.3) che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà beneficiare – ove necessario – di trattamenti e di accertamenti medici supplementari, che, pertanto, l’insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura, in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza); che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25, 29 RD III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, -- 9 of 11 -D-4978/2023 Pagina 10 RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che per il medesimo motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che lo scrivente Tribunale – confrontato con casi di procedura di ripresa in carico («take back») – ha già avuto modo di evidenziare come il sistema d’accoglienza croato, benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti, non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti («push-backs»; cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; fra le altre anche le sentenze del TAF D-4402/2023 del 28 agosto 2023 consid 7.2, D-3639/2023 del 25 luglio 2023 consid. 7 e D-3549/2023 del 30 giugno 2023), che conseguentemente, le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire la suesposta presunzione, che di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che la Croazia infatti, nel suo scritto del 5 settembre 2023, ha accettato di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della -- 7 of 11 -D-4978/2023 Pagina 8 responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person») (cfr. atto SEM 17/2), che il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che inoltre, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì, per quanto concerne i maltrattamenti subiti da parte dei passatori e il rischio di esserne nuovamente vittima in caso di trasferimento in Croazia, si costata come il ricorrente avrebbe deciso di lasciare il Paese dopo soli 5/6 giorni senza adire alle vie legali; che perciò, sarà compito dell’insorgente, rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-3639/2023 del 25 luglio 2023 consid. 8.3.3 e D-5272/2022 del 28 novembre 2022); che di conseguenza, la censura inerente ad un accertamento incompleto riguardo l’effettiva protezione da parte delle autorità croate va respinta, che infine, per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente si osserva che egli ha dichiarato in sede di colloquio Dublino di stare bene fisicamente, nonostante le violenze subite da parte dei passatori, ma di avere però problemi psicologici, quali difficoltà a dormire, stress e irrequietezza; che inoltre, su specifica domanda della rappresentante legale egli ha asserito di non essere ancora stato sottoposto a controlli medici sebbene lo abbia richiesto (cfr. atto SEM 13/3), che dagli atti all’incarto non risulta alcuna informazione medica; che quand’anche non vi sia ancora una diagnosi per gli eventuali problemi psicologici, non vi sono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Croazia, che ad ogni modo, è opportuno evidenziare come in linea di principio il Paese in questione disponga di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, debba provvedere -- 8 of 11 -D-4978/2023 Pagina 9 affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-4402/2023 consid 8.4.3 e D-3639/2023 consid. 8.3.2.3) che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà beneficiare – ove necessario – di trattamenti e di accertamenti medici supplementari, che, pertanto, l’insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura, in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza); che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25, 29 RD III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, -- 9 of 11 -D-4978/2023 Pagina 10 RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che per il medesimo motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-4978/2023 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:

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