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Entscheid

D-5141/2023

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

29. September 2023Deutsch13 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 12 settembre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

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Erwägungen

20.

maggio 2020 consid. 7.1); che in casu la decisione dell’autorità di prime cure appare invero sufficientemente motivata e contiene riferimenti concreti alla situazione personale del richiedente (cfr. decisione impugnata, punto II, pag. 8); che non si ravvede pertanto alcuna violazione del principio inquisitorio da parte della SEM; che pertanto le censure formali vanno integralmente respinte, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che la Croazia ha riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d’asilo in questione sulla scorta dell’art. 20 par. 5 RD III (cfr. atto SEM n. 17/2), che il ricorrente sembrerebbe contestare la competenza croata vista la presenza sul territorio elvetico dello zio e del cugino; che ammesso e non concesso che si trattino di parenti dell’interessato, il legame di parentela addotto non rientra tra il novero di quelli definiti quali “familiari” dall’art. 2 lett. g RD III; che il ricorrente non ha neppure dimostrato alcun legame di dipendenza dagli asseriti parenti; che di conseguenza non risultano applicabili né l’art. 16 RD III, né l’art. 8 CEDU, che, di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data, che, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue -- 4 of 8 -D-5141/2023 Pagina 5 l'esame per verificare se un altro Stato possa essere designato come competente, che il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa è presunto da parte dello Stato in questione, che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale, che lo scrivente Tribunale – confrontato con casi di procedura di ripresa in carico («take back») – ha già avuto modo di evidenziare come il sistema d’accoglienza croato, benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti, non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti («push-backs»; cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5), che le allegazioni ricorsuali, non sufficientemente concrete e circostanziate dall’interessato, come pure l’assenza di elementi in tal senso agli atti, non permettono di sovvertire la suesposta presunzione, che di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed il -- 5 of 8 -D-5141/2023 Pagina 6 Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che la Croazia infatti, nel suo scritto del (…) agosto 2023, ha accettato di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva («to continue to determine responsibility for the above mentioned person») (cfr. atto SEM 17/2), che il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento, che inoltre, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì, per quanto concerne gli asseriti maltrattamenti subiti da parte delle autorità croate, si costata come il ricorrente avrebbe deciso di lasciare il Paese dopo sole 16 o 17 ore senza adire alle vie legali; che perciò, sarà compito dell’insorgente rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità, che infine, per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente si osserva che egli ha dichiarato in sede di colloquio Dublino di stare bene fisicamente, che dagli atti all’incarto non risulta alcuna informazione medica, che ad ogni modo in linea di principio il Paese in questione dispone di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza; che deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-4402/2023 consid -- 6 of 8 -D-5141/2023 Pagina 7

8.4.3

e D-3639/2023 consid. 8.3.2.3) che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà beneficiare – ove necessario – di trattamenti e di accertamenti medici supplementari, che, pertanto, l’insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale in Croazia sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), che la Croazia è pertanto tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

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D-5141/2023 Pagina 8 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:

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