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Entscheid

D-5143/2022

Asilo ed allontanamento

6. März 2025Deutsch21 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 ottobre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

6.

febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che il ricorrente ha vissuto a C._______ e D._______ (Istanbul) e non proviene da una provincia che è stata colpita dai sismi del 2023; ch'egli è un uomo giovane e in salute, celibe e senza figli, proviene da una famiglia in buone condizioni economiche; che dispone di esperienza lavorativa in quanto (…) e imprenditore nella vendita di merce per (…) (cfr. atto SEM -- 10 of 12 -D-5143/2022 Pagina 11 53/9, D30-D37) – esperienze grazie alle quali riusciva a mantenersi economicamente –nonché di un'intatta rete sociale nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 53/9, D19, D22-D27, D38-D40), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art.

106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese versato l'8 febbraio 2023, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese versato l'8 febbraio 2023, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5143/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato l'8 febbraio 2023.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

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