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Entscheid

D-5147/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

21. November 2022Deutsch24 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 31 ottobre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

27.

giugno 2018 e D-3902/2022 del 12 settembre 2022 non porta ad altro esito riferendosi peraltro queste ultime ad altri Paesi e ad altre circostanze fattuali,

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D-5147/2022 Pagina 8 che, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che la ricorrente, al di là di generici asserti, non è in grado di provare con indizi oggettivi, concreti e seri il rischio di vedersi durevolmente privata di ogni accesso alle condizioni materiali minime d’accoglienza, comprensive quindi anche dell’accesso alle cure mediche indispensabili; che l’insorgente non riesce a dimostrare le presunte violazioni della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), alla quale la Lituania è legata, al punto tale che occorrerebbe rinunciare al suo trasferimento in tale Paese, che il Tribunale non dispone inoltre di alcun elemento concreto e serio che gli permetta di ritenere che l’interessata, malgrado la decisione negativa da lei ricevuta riguardo alla sua domanda d’asilo, rischierebbe di essere rinviata in un Paese in cui la sua integrità verrebbe messa in serio pericolo, in violazione del divieto di respingimento, che ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, ella dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione non fornisca le prestazioni necessarie, apparterrà alla ricorrente di sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando -- 8 of 11 -D-5147/2022 Pagina 9 le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che neppure delle ragioni mediche si oppongono ad un trasferimento della ricorrente in Lituania, che, da un esame d’ufficio degli atti all’inserto, la ricorrente non appare soffrire attualmente di alcuna patologia di rilievo che possa ostacolare il suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che i disturbi o le diagnosi ravvisabili, ossia emicrania e agitazione (cfr. atto SEM n. 10/2), una cistite non complicata, un malessere generale con episodi depressivi e insonnia, così come l’incontinenza (cfr. atto SEM n. 28/2) non raggiungono il livello di gravità che occorre per l’applicazione della clausola di sovranità, che anche un eventuale peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente non è ostativo ad un trasferimento in Lituania, a meno che non vi siano degli indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire a delle norme imperative di diritto regionale e internazionale; che nessun indizio di tale natura emerge dal gravame; che, sulla base delle informazioni contenute nel ricorso, l’insorgente è stata dimessa dalla (…) in data (…) e che, quindi, ciò fa dedurre, anche in assenza di una lettera di dimissione e tenendo conto che sono passate (…) dall’ultimo giorno del periodo di ricovero, che lo stato di salute della ricorrente non sia di una gravità tale da dover attendere informazioni maggiormente circostanziate riguardo il suo quadro valetudinario, che, quindi, la censura circa il mancato o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti va respinta, che, di conseguenza, non sussiste alcun motivo per l’applicazione da parte della Svizzera della “clausola di sovranità” prevista all’art. 17 par. 1 RD III, che nelle surriferite circostanze, non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in specie, l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d’apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), -- 9 of 11 -D-5147/2022 Pagina 10 che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Lituania rimane competente per il seguito della domanda d’asilo della ricorrente ed è tenuta a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Lituania conformemente all’art. 44 LAsi, posto che ella non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in conclusione, con il provvedimento impugnato, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo, risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo summenzionato, anche la richiesta volta all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-5147/2022 Pagina 8 che, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che la ricorrente, al di là di generici asserti, non è in grado di provare con indizi oggettivi, concreti e seri il rischio di vedersi durevolmente privata di ogni accesso alle condizioni materiali minime d’accoglienza, comprensive quindi anche dell’accesso alle cure mediche indispensabili; che l’insorgente non riesce a dimostrare le presunte violazioni della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), alla quale la Lituania è legata, al punto tale che occorrerebbe rinunciare al suo trasferimento in tale Paese, che il Tribunale non dispone inoltre di alcun elemento concreto e serio che gli permetta di ritenere che l’interessata, malgrado la decisione negativa da lei ricevuta riguardo alla sua domanda d’asilo, rischierebbe di essere rinviata in un Paese in cui la sua integrità verrebbe messa in serio pericolo, in violazione del divieto di respingimento, che ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, ella dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione non fornisca le prestazioni necessarie, apparterrà alla ricorrente di sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando -- 8 of 11 -D-5147/2022 Pagina 9 le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che neppure delle ragioni mediche si oppongono ad un trasferimento della ricorrente in Lituania, che, da un esame d’ufficio degli atti all’inserto, la ricorrente non appare soffrire attualmente di alcuna patologia di rilievo che possa ostacolare il suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che i disturbi o le diagnosi ravvisabili, ossia emicrania e agitazione (cfr. atto SEM n. 10/2), una cistite non complicata, un malessere generale con episodi depressivi e insonnia, così come l’incontinenza (cfr. atto SEM n. 28/2) non raggiungono il livello di gravità che occorre per l’applicazione della clausola di sovranità, che anche un eventuale peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente non è ostativo ad un trasferimento in Lituania, a meno che non vi siano degli indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire a delle norme imperative di diritto regionale e internazionale; che nessun indizio di tale natura emerge dal gravame; che, sulla base delle informazioni contenute nel ricorso, l’insorgente è stata dimessa dalla (…) in data (…) e che, quindi, ciò fa dedurre, anche in assenza di una lettera di dimissione e tenendo conto che sono passate (…) dall’ultimo giorno del periodo di ricovero, che lo stato di salute della ricorrente non sia di una gravità tale da dover attendere informazioni maggiormente circostanziate riguardo il suo quadro valetudinario, che, quindi, la censura circa il mancato o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti va respinta, che, di conseguenza, non sussiste alcun motivo per l’applicazione da parte della Svizzera della “clausola di sovranità” prevista all’art. 17 par. 1 RD III, che nelle surriferite circostanze, non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in specie, l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d’apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), -- 9 of 11 -D-5147/2022 Pagina 10 che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Lituania rimane competente per il seguito della domanda d’asilo della ricorrente ed è tenuta a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Lituania conformemente all’art. 44 LAsi, posto che ella non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in conclusione, con il provvedimento impugnato, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo, risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo summenzionato, anche la richiesta volta all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5147/2022 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione:

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