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Entscheid

D-5198/2020

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento

29. Oktober 2020Deutsch22 min

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda... Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 14 ottobre 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

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Erwägungen

10.

dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’insorgente si oppone al suo rinvio in Georgia, asserendo che lui non avrebbe accesso ad alcun aiuto concernente i trattamenti indispensabili al suo stato di salute, che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi di salute, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito -- 7 of 13 -D-5198/2020 Pagina 8 del 27 maggio 2008, 26565/05); che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trova in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza N. contro Regno Unito, ibidem; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona toccata, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhivili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che in specie, ciò non risulta manifestamente essere il caso, in quanto la situazione medica del ricorrente, così come risulta dalle tavole processuali, non fonda un rischio di violazione dell’art. 3 CEDU secondo la giurisprudenza sovra esposta (cfr. anche infra), che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, risulta essere ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi, che inoltre, nel caso di specie, non risultano esservi indizi da cui desumere che il ricorrente si troverà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Georgia (cfr. art. 83 cpv. 4 LStrI), che il Consiglio federale svizzero ha difatti inserito la Georgia nell’elenco degli Stati d’origine o di provenienza nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI e allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]), che a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, non vi è alcun elemento agli atti processuali atto ad inficiare tale presunzione, che invero la situazione vigente in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene essendo originario di B._______ – non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme -- 8 of 13 -D-5198/2020 Pagina 9 della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. in merito tra le altre le sentenze del Tribunale D-4492/2020 del 2 ottobre 2020, D2987/2020 del 30 giugno 2020 consid. 11), che neanche la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione di quella di cui all’impugnata decisione, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che secondo i rapporti medici agli atti di causa, il ricorrente ha una diagnosi da esito di ferita all’avambraccio (…), che risulta essersi marginata senza alcun segno di infezione, con mobilizzazione e sensibilità conservate; come pure di una frattura al grande tubercolo dell’omero (…), per il quale egli starebbe seguendo della fisioterapia, non riferendo dolore, ed è stato predisposto un controllo radiografico a tre settimane dall’ultima visita medica del (…) (cfr. atti SEM n. 61/2 e n. 66/3), -- 9 of 13 -D-5198/2020 Pagina 10 che pertanto al momento il trattamento previsto per il problema alla spalla (…), è di tipo riabilitativo, con il proseguimento della fisioterapia, che per quanto concerne le ulteriori problematiche mediche (dolore alla milza, stress e problemi di memoria) allegate dall’insorgente nel corso dell’audizione federale del (…) ottobre 2020 (cfr. atto SEM n. 64/9, D56, pag. 7), delle stesse non v’è alcun riscontro agli atti medici, che tuttavia si osserva come il Tribunale ha già avuto modo in più occasioni di constatare, che circa il sistema di salute pubblico in Georgia, il risanamento dei centri ospedalieri e delle strutture mediche già presenti, come pure la costruzione di nuovi ospedali, grazie all’impiego di importanti mezzi finanziari, hanno comportato un considerevole miglioramento della rete sanitaria georgiana, avendo ora la maggior parte degli abitanti del paese la possibilità di consultare un medico secondo buone condizioni (cfr. sentenze del Tribunale D-2122/2020 del 4 maggio 2020 consid. 9.3.2.1, E-1082/2020 del 5 marzo 2020 consid. 7.5), che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche sarebbe ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. sentenza del Tribunale D-2122/2020 succitata consid. 9.3.2.1); che anche dei trattamenti fisioterapici possono essere svolti in Georgia (cfr. Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati [OSAR], Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020), che peraltro, la performance del nuovo sistema finanziario statale dell’assicurazione-malattia universale (cosiddetto “Universal Health Care Program” [UHCP]), nel febbraio del 2013, e poi riformata nel 2017, può essere considerata soddisfacente, essendo che la copertura dell’assicurazionemalattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l’acquisto di un certo numero di medicamenti; che per quanto attiene i gruppi di persone vulnerabili, le stesse beneficiano di tutte le prestazioni dell’UHCP (cfr. sentenze del Tribunale D-2122/2020 consid. 9.3.2.1 precitata con ulteriori riferimenti, D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3 con ulteriori riferimenti ivi citati), che il ricorrente potrà quindi, se del caso, proseguire il trattamento fisioterapico iniziato in Svizzera come pure ulteriori cure risultassero necessarie nel futuro in Georgia; che in tal senso il ricorso non contiene alcun argomento o mezzo di prova atto a rimettere in discussione la motivazione di -- 10 of 13 -D-5198/2020 Pagina 11 cui all’impugnata decisione relativa all’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. p.to III/2., pag. 5 seg. della decisione avversata), in particolare il fatto che delle cure mediche conformi agli standard fissati dalla giurisprudenza del Tribunale sono disponibili in Georgia e che una presa in carico gratuita minima grazie ad un regime di assicurazione malattia universale esiste, che per quanto attiene la mancanza di un aiuto al collocamento professionale da parte delle autorità georgiane, fatto valere dal ricorrente con il gravame quale argomento che si opporrebbe all’esecuzione del suo allontanamento, il Tribunale rileva dapprima come le autorità di asilo, possono esigere nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età ed in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all’alloggio ed alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti), che peraltro l’insorgente, al di là di mere allegazioni di parte, non ha né dichiarato, né provato o reso verosimile, di essersi rivolto in precedenza alle autorità del suo Paese d’origine per i problemi abitativi e lavorativi e che tale aiuto gli sarebbe stato rifiutato indebitamente, che l’interessato è giovane, dispone di una buona formazione scolastica, come pure di esperienza lavorativa in vari ambiti, in particolare nel settore (…) e quale (…) (cfr. atto SEM n. 64/9, D15 segg., pag. 3 seg.); che malgrado egli alleghi di non aver più alcun contatto con i suoi famigliari (cfr. atti SEM n. 10/8, p.to 1.16.04, pag. 3; n. 64/9, D10, pag. 3 e D30 segg., pag. 5), tuttavia in patria dispone di un’ampia rete famigliare, in particolare di un cugino (…) con il quale ha indicato di essere in buoni rapporti (cfr. atto SEM n. 64/9, D39 segg., pag. 6 seg.), alla quale in caso di necessità potrà rivolgersi, che infine, al bisogno, l’interessato potrà presentare, una volta conclusa la presente procedura, una domanda di aiuto al ritorno alla SEM ai sensi dell’art. 93 LAsi, che il rientro dell’interessato in Georgia, è quindi da considerarsi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI, in relazione con -- 11 of 13 -D-5198/2020 Pagina 12 l’art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà difatti procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che neppure il contesto attuale legato alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) non è, per il suo carattere temporario, di natura a rimettere in questione le conclusioni che precedono; che se nella fattispecie dovesse ritardare momentaneamente l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, quest’ultima interverrà necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-4492/2020 precitata con ulteriori riferimenti citati, E-2294/2020 del 24 settembre 2020 consid. 13.3.4), che pertanto la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali, sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5198/2020 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

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