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Entscheid

D-5230/2024

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

12. September 2024Deutsch18 min

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'a... Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 16 agosto 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera,

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D-5230/2024 Pagina 8 57467/15, § 121–148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, come già enunciato, l’Italia, quale Stato membro dell’UE, è stato designato e inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi “safe countries” giusta l’art. 6a cpv. 2 LAsi (cfr. Allegato 2 all’Oasi 1), che giusta l’art. 83 cpv. 5 LStrI, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, come nel caso di specie, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che il rapporto del (…) dell’(…) di B._______ indica che il ricorrente esegue controlli clinici/strumentali periodici per neoplasia germinale mista metastatica del (…) già sottoposta a chemioterapia sistemica, per -- 8 of 11 -D-5230/2024 Pagina 9 linfoadenectomia retroperitoneale e per minitoracotomia sinistra, con lesioni epatiche calcifiche stabili nel tempo ma sottoposte a monitoraggio stretto, come pure per dolori cronici in terapia antalgica (cfr. atto SEM n. 9/14); che il (…) è stato predisposto il ricovero coatto dell’insorgente presso la (…) di C._______ a seguito di una segnalazione quale caso psichiatrico da parte del (…) di D._______ (cfr. atto SEM n. 8/2); che il foglio d'informazione medica (F2) del (…) riporta che il ricorrente presenta un ascesso al dente n. 25 e che ne era stata predisposta l’estrazione, a cui egli si è rifiutato (cfr. atto SEM n. 13/3), che, nonostante tali problematiche mediche, il ricorrente non presenta, ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale, dei disturbi che, a causa della loro gravità, potrebbero rappresentare una minaccia reale e grave per la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di allontanamento in Italia; che, ad ogni modo, si ribadisce che l’Italia dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico che permetterebbero la cura delle problematiche mediche del ricorrente (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 11.3); che, a titolo abbondanziale, si rileva che, come risulta dagli atti di causa, egli era già regolarmente in cura presso le strutture sanitarie italiane (cfr. atto SEM n. 9/14), che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che l’interessato ha frequentato l’(…), intraprendendo poi ulteriori studi in materia di scienze politiche, come pure un corso di specializzazione in Project Management neI settore culturale; che egli vanta inoltre numerose esperienze lavorative e formative in ambito artistico, culturale e politico; che egli è stato poi tuttavia dichiarato invalido al 100% in Italia a causa delle problematiche di salute; che l’interessato dispone di una solida rete famigliare in patria; che, così stando le cose, nulla permette di concludere che egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel proprio Paese d’origine riuscendo a sovvenire ai propri bisogni, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata, -- 9 of 11 -D-5230/2024 Pagina 10 che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d’oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e della nomina di un patrocinatore d’ufficio, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5230/2024 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, come pure della nomina di un patrocinatore d’ufficio, è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

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