Lexipedia

Entscheid

D-5253/2023

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

20. November 2023Deutsch22 min

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'a... Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 22 settembre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

novembre 2022 consid. 8.4); che le problematiche mediche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Georgia il loro stato di salute si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica; che i ricorrenti non hanno apportato alcuna prova sufficientemente atta a convincere il Tribunale del contrario, che a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione malattia universale, nel febbraio del 2013, la copertura dell’assicurazione malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma del 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l’acquisto di ulteriori medicamenti per le persone socialmente vulnerabili o indigenti (cfr. sentenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che in caso d’incapacità finanziaria, i cittadini possono indirizzarsi alla Referral Service Commission, che in alcuni casi completa le prestazioni erogate, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/ 2022 del 14 settembre 2022); che per quanto concerne -- 10 of 13 -D-5253/2023 Pagina 11 i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che, comunque, i ricorrenti potranno richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del loro allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la situazione personale degli interessati giustifica una diversa valutazione del caso; che la madre è giovane, proviene da una città non distante dalla capitale (cfr. atto SEM n. 53/14, R6 e seg.), dispone di una solida rete sociale nel proprio Paese d’origine (cfr. atto SEM n. 53/14, R13) ed ha ottenuto un diploma quale (…) presso un’università (cfr. atto SEM n. 53/14, R15 e R16); che in questo ultimo campo, ella vanta diversi anni di esperienza professionale quale (…) e responsabile d’ufficio (cfr. atto SEM n. 53/14, R19 e seg.); che a seguito di tali attività, avrebbe inoltre aperto una (…) (cfr. atto SEM n. 53/14, R22); che, così stando le cose, nulla permette di concludere quanto al fatto che ella non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socio-economico del suo Paese d’origine riuscendo a sovvenire ai bisogni dei propri figli, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata, che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d’oggetto, -- 11 of 13 -D-5253/2023 Pagina 12 che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente)

-- 12 of 13 --

D-5253/2023 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:

-- 13 of 13 --