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Entscheid

D-5273/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

28. November 2022Deutsch32 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 8 novembre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_reg');

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Erwägungen

21.

gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che lo scrivente Tribunale – confrontato con casi di procedura di ripresa in carico («take back») – ha già avuto modo di evidenziare come il sistema d’accoglienza croato – benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti – non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti («push-backs»; cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-3903/2022 del 16 settembre 2022 consid. 4; F-1653/2022 del

21 aprile 2022 consid. 6.2; D-1404/2022 del 30 marzo 2022; D-735/2022 del 28 febbraio 2022 consid. 6.5.2), che iscrivendosi in tale contesto, né i rapporti richiamati con l’impugnativa così come neppure le allegazioni ricorsuali permettono di sovvertire la suesposta presunzione, che di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che le ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderle in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, -- 8 of 14 -D-5273/2022 Pagina 9 che la Croazia ha infatti, nella sua accettazione del 4 novembre 2022, da una parte confermato che la ricorrente, assieme alla figlia minorenne, ha depositato una domanda di protezione in tale Stato («The person lodged a formal application for international protection on […]/10/2022. She left the Reception Centre on […]/10//2022 before the interview»), mentre dall'altra, ha accettato di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person») (cfr. atto SEM 25/2), che inoltre, le ricorrenti non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandole in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinte in un tale paese, che in seguito, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe le ricorrenti al rischio di essere private del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, con la loro impugnativa, le insorgenti allegano uno stato di salute precario, necessitante maggiori esami clinici soprattutto dal punto di vista psicologico/psichiatrico, che in proposito, v’è anzitutto da ricordare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può, però, anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione -- 9 of 14 -D-5273/2022 Pagina 10 della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffrono le ricorrenti sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall’altra se quest’ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell’applicazione del principio inquisitorio l’autorità competente deve infatti procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che la ricorrente in sede di colloquio Dublino ha dichiarato di soffrire spesso di mal di testa da quando sarebbe stata picchiata da persone (…) nel suo Paese; che invece la figlia sarebbe molto nervosa, che dall’esame dell’incarto, la SEM ha costatato che agli atti risulterebbero unicamente due documenti medici; che nello specifico, dalla lettera di dimissione della ragazza dal pronto soccorso pediatrico del 19 ottobre 2022 viene esclusa un’infezione da (…) e si apprende che ella soffrirebbe di (…) (cfr. atto SEM 11/1); che parimenti, dal referto medico del 20 ottobre 2022 della madre viene esclusa un’infezione di (…) (cfr. atto SEM 18/3), che pertanto, alla luce dei referti medici di cui all’inserto il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v’erano elementi per sospettare che i disturbi in parola potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che il quadro clinico delle insorgenti risultava dunque sufficientemente acclarato e non ostativo all’esecuzione del trasferimento, che vista la doglianza ricorsuale in merito al mancato consulto da parte della SEM presso l’infermeria del Centro Medic Help sull’eventuale esistenza di ulteriori appuntamenti o esami medici si osserva che quand'anche sia vero che l'autorità avrebbe potuto, come è d'uopo fare, informarsi -- 10 of 14 -D-5273/2022 Pagina 11 prima dell'emanazione della sentenza sull'esistenza di ulteriori appuntamenti o visite mediche – verifica che non risulta essere stata fatta – nel caso in esame, risulta che l’asserito consulto psichiatrico previsto per il 14 novembre 2022 non abbia avuto luogo e neppure che altri appuntamenti siano stati fissati, che per tanto, per quanto riguarda lo stato di salute attuale delle insorgenti non si constata esservi stata alcuna evoluzione, che ad ogni modo, è opportuno evidenziare come in linea di principio la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. nello stesso senso sentenze del Tribunale E-3217/2022 del 2 agosto 2022 consid. 5.3); che non vi sono dunque motivi per ritenere che le ricorrenti non potranno beneficiare – ove necessario – di trattamenti e di accertamenti medici supplementari, che infine si osserva, come il Paese in parola è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata; che le insorgenti potranno dunque rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità nel caso venissero importunate o concretamente minacciate da persone provenienti dalla E._______, che, pertanto, le insorgenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che, ad ogni modo, appartiene alle ricorrenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), -- 11 of 14 -D-5273/2022 Pagina 12 che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo delle ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderle in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo delle ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che per il medesimo motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, -- 12 of 14 -D-5273/2022 Pagina 13 che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 18 novembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

21 aprile 2022 consid. 6.2; D-1404/2022 del 30 marzo 2022; D-735/2022 del 28 febbraio 2022 consid. 6.5.2), che iscrivendosi in tale contesto, né i rapporti richiamati con l’impugnativa così come neppure le allegazioni ricorsuali permettono di sovvertire la suesposta presunzione, che di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che le ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderle in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, -- 8 of 14 -D-5273/2022 Pagina 9 che la Croazia ha infatti, nella sua accettazione del 4 novembre 2022, da una parte confermato che la ricorrente, assieme alla figlia minorenne, ha depositato una domanda di protezione in tale Stato («The person lodged a formal application for international protection on […]/10/2022. She left the Reception Centre on […]/10//2022 before the interview»), mentre dall'altra, ha accettato di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person») (cfr. atto SEM 25/2), che inoltre, le ricorrenti non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandole in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinte in un tale paese, che in seguito, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe le ricorrenti al rischio di essere private del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, con la loro impugnativa, le insorgenti allegano uno stato di salute precario, necessitante maggiori esami clinici soprattutto dal punto di vista psicologico/psichiatrico, che in proposito, v’è anzitutto da ricordare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può, però, anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione -- 9 of 14 -D-5273/2022 Pagina 10 della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffrono le ricorrenti sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall’altra se quest’ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell’applicazione del principio inquisitorio l’autorità competente deve infatti procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che la ricorrente in sede di colloquio Dublino ha dichiarato di soffrire spesso di mal di testa da quando sarebbe stata picchiata da persone (…) nel suo Paese; che invece la figlia sarebbe molto nervosa, che dall’esame dell’incarto, la SEM ha costatato che agli atti risulterebbero unicamente due documenti medici; che nello specifico, dalla lettera di dimissione della ragazza dal pronto soccorso pediatrico del 19 ottobre 2022 viene esclusa un’infezione da (…) e si apprende che ella soffrirebbe di (…) (cfr. atto SEM 11/1); che parimenti, dal referto medico del 20 ottobre 2022 della madre viene esclusa un’infezione di (…) (cfr. atto SEM 18/3), che pertanto, alla luce dei referti medici di cui all’inserto il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v’erano elementi per sospettare che i disturbi in parola potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che il quadro clinico delle insorgenti risultava dunque sufficientemente acclarato e non ostativo all’esecuzione del trasferimento, che vista la doglianza ricorsuale in merito al mancato consulto da parte della SEM presso l’infermeria del Centro Medic Help sull’eventuale esistenza di ulteriori appuntamenti o esami medici si osserva che quand'anche sia vero che l'autorità avrebbe potuto, come è d'uopo fare, informarsi -- 10 of 14 -D-5273/2022 Pagina 11 prima dell'emanazione della sentenza sull'esistenza di ulteriori appuntamenti o visite mediche – verifica che non risulta essere stata fatta – nel caso in esame, risulta che l’asserito consulto psichiatrico previsto per il 14 novembre 2022 non abbia avuto luogo e neppure che altri appuntamenti siano stati fissati, che per tanto, per quanto riguarda lo stato di salute attuale delle insorgenti non si constata esservi stata alcuna evoluzione, che ad ogni modo, è opportuno evidenziare come in linea di principio la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. nello stesso senso sentenze del Tribunale E-3217/2022 del 2 agosto 2022 consid. 5.3); che non vi sono dunque motivi per ritenere che le ricorrenti non potranno beneficiare – ove necessario – di trattamenti e di accertamenti medici supplementari, che infine si osserva, come il Paese in parola è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata; che le insorgenti potranno dunque rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità nel caso venissero importunate o concretamente minacciate da persone provenienti dalla E._______, che, pertanto, le insorgenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che, ad ogni modo, appartiene alle ricorrenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), -- 11 of 14 -D-5273/2022 Pagina 12 che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo delle ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderle in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo delle ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che per il medesimo motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, -- 12 of 14 -D-5273/2022 Pagina 13 che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 18 novembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5273/2022 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione:

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