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Entscheid

D-5274/2020

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

3. November 2020Deutsch13 min

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accor... Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 20 ottobre 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

LAsi, è invero esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2767/2020 del 5 giugno 2020), che nel rammentare poi il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, non si può che sottolineare come il ricorrente abbia a disposizione un sistema giudiziario funzionate a cui far capo, non avendo del resto esaurito per sua stessa ammissione i gradi di giudizio da esso previsto e permanendo per di più tutt’ora delle procedure pendenti a seguito delle sue denunce in cui egli avrà se del caso modo di far valere ulteriormente i suoi diritti, che su questi presupposti, il fatto che l’autorità inferiore non abbia vagliato dettagliatamente tutti i mezzi di prova prodotti imponendo una cernita all’insorgente, non risulta problematico, atteso che non è arbitrario ritenere che una valutazione più approfondita non avrebbe potuto modificare il suo convincimento e visto anche che la procedura si iscrive nel campo di applicazione dell’art. 40 LAsi (cfr. apprezzamento anticipato delle prove; DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, DTAF 131 I 153 consid. 3; DTAF 2009/46 consi. 4.1), che i mezzi di prova contenuti nel supporto elettronico addotto in sede ricorsuale, vagliati da questo Tribunale, non sono infatti tali da rimettere in discussione l’apprezzamento di cui sopra, che così, nemmeno si giustificavano accertamenti supplementari, essendo riuniti tutti gli elementi necessari al giudizio della fattispecie nell’ambito dell’analisi da effettuarsi conto tenuto della qualifica di stato d’origine libero da persecuzioni di cui gode l’Italia, -- 6 of 8 -D-5274/2020 Pagina 7 che in definitiva l’autorità di prima istanza ha a giusto titolo negato il riconoscimento della qualità di rifugiato all’insorgente e respinto la sua domanda d’asilo sulla base dell’art. 40 in combinato disposto con l’art. 6a cpv.

2 lett. a LAsi, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

2 lett. a LAsi, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5274/2020 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

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