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Entscheid

D-5308/2021

Ricongiungimento familiare (asilo)

24. Juni 2022Deutsch13 min

Ricongiungimento familiare (asilo); decisione dell... Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 3 novembre 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

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Erwägungen

5.2

e 5.4, in particolare 5.4.2), che se il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, che non adempiono le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, si trovano in Svizzera, essi ricevono parimenti la qualità di rifugiato a titolo derivato e l’asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità familiare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1), che se, al contrario, i precitati si trovano all’estero, essi ottengono l’autorizzazione d’entrata al fine di garantire l’asilo accordato alle famiglie soltanto se si tratta di ricostituire un nucleo familiare separato dalla fuga e in assenza di circostanze particolari che vi si oppongano (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2; cfr. anche fra le altre: sentenza del Tribunale D-2131/2019 del 1° luglio 2019), che la condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza il rifugiato abbia convissuto con la persona aspirante al ricongiungimento familiare; che la separazione comporta di conseguenza che la comunità familiare sia stata divisa involontariamente nel momento della fuga all’estero del membro avente diritto all’asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.1), che il Tribunale ha già avuto modo di constatare che anche la separazione della famiglia all’infuori dal proprio paese d’origine rappresenta un possibile caso di applicazione dell’art. 51 cpv. 4 LAsi; che determinate è l’esistenza di una comunità familiare in patria o in uno Stato terzo – tra l’avente diritto all’asilo e la persona che aspira al ricongiungimento familiare – al momento della fuga (cfr. DTAF 2020 VI/1 consid. 8.4), -- 4 of 8 -D-5308/2021 Pagina 5 che infine, l’esistenza dei summenzionati requisiti deve essere provata o almeno resa verosimile (art. 7 LAsi) al momento della domanda per ottenere l’autorizzazione d’entrata in vista del ricongiungimento familiare (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.3), che in sede di audizione, il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato la Siria nell’agosto del 2014 per andare in D._______ e di non avervi mai più fatto rientro (cfr. verbale 1, D30; verbale 2, D24); che il (…) agosto 2018 si sarebbe sposato con B._______ in D._______ (cfr. verbale 2, D19-20); che la relazione con la moglie sarebbe iniziata nel 2017, ma che si conoscerebbero già da molti anni, essendo imparentati (cfr. verbale 2, D17); che egli in seguito avrebbe lasciato il D._______ nel giugno del 2019 in quanto il regime siriano avrebbe iniziato a fare delle retate e ad arrestare i giovani siriani che si trovavano in tale Paese (cfr. verbale 2, D22-23); che la consorte si troverebbe in E._______ (cfr. verbale 2, D21), che nell’ambito della sua domanda di ricongiungimento familiare l’interessato ha solamente indicato che la figlia sarebbe nata il (…) a F._______ in E._______, città nella quale ella vivrebbe attualmente insieme alla madre; che inoltre, a sostegno della sua richiesta, ha allegato le copie dei passaporti di B._______ e di C._______ e copia del libretto di famiglia, che nella querelata decisione, la SEM ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare ed ha rifiutato l’entrata in Svizzera della moglie e della figlia, rilevando che al momento della fuga dalla Sira nell’agosto del 2014 l’interessato non formava un nucleo familiare con la moglie e neppure con la figlia nata il (…), che nel gravame l’insorgente precisa di non essersi sposato in D._______ ma di aver conferito procura ad una persona di fiducia per contrarre matrimonio in Siria (cfr. allegato ricorsuale “B”); che in seguito la moglie l’avrebbe raggiunto in D._______ ma egli avrebbe dovuto proseguire la sua fuga, in quanto non era al sicuro nemmeno in D._______; che la moglie sarebbe quindi rientrata in Siria; che pertanto a suo dire le circostanze necessarie per poter beneficiare del ricongiungimento familiare sarebbero pienamente osservate, che nella presente disamina, a A._______ è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e gli è stato accordato l’asilo; che la moglie con la figlia di (…) anni si troverebbe a F._______ in E._____; che pertanto è d’uopo determinare se il ricorrente e la moglie (con la bambina) abbiano formato una comunità familiare al momento della fuga o se sussistono dei motivi imperativi per -- 5 of 8 -D-5308/2021 Pagina 6 cui si può parimenti ammettere l’esistenza di un nucleo familiare preesistente, che anzitutto, è evidente che egli non ha formato una comunità familiare con B._______ in E._______ prima del suo espatrio nel 2014; che contrariamente a quanto affermato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata anche la separazione della famiglia all’infuori dal proprio paese d’origine rappresenta un possibile caso di applicazione dell’art. 51 cpv. 4 LAsi; che tuttavia nella fattispecie l’interessato non è riuscito a rendere verosimile l’esistenza di un nucleo familiare in D._______ preesistente la fuga, che il ricorrente ha risposto in modo molto vago alle domande inerenti alla consorte; che durante l’audizione alla domanda “Mi parli di sua moglie” ha risposto “Cosa devo raccontare?” (cfr. verbale 2, D15); che inoltre, nel ricorso ha specificato che si sarebbero sposati tramite procura (cfr. allegato ricorsuale “B”); che egli tuttavia non ha fornito alcuna informazione in merito all’esistenza di un conseguente nucleo familiare nello Stato terzo con la stessa; che in particolare, egli non ha saputo neppure riferire quado la moglie l’avrebbe raggiunto in D._______, per quanto tempo e dove avrebbero vissuto assieme, che nonostante non gli si possa richiedere di aver convissuto con la figlia, in quanto al momento della sua partenza a giungo 2019 non era ancora nata, sorprende che egli durante le audizioni del 21 aprile 2020 e del 4 agosto 2020 non ha mai detto di essere diventato padre, che per sovrabbondanza, si osserva che anche il fatto che l’insorgente ha aspettato ben otto mesi dall’ottenimento della qualità di rifugiato e dalla concessione dell’asilo prima di richiedere il ricongiungimento familiare, fa sorgere ulteriori dubbi quanto all’esistenza della comunità familiare, rispettivamente costituisce, secondo la giurisprudenza, un indizio di una separazione volontaria (DTAF 2020 VI/1 consid. 9.4.2), che di conseguenza, non essendo adempiuta nella fattispecie la condizione cumulativa prevista dall’art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione domestica preesistente la fuga tra il ricorrente e la moglie, oppure dei motivi imperativi che abbiano impedito di vivere in comunione familiare già prima della partenza in D._______, a giusta ragione la SEM non ha autorizzato l’entrata in Svizzera di B._______ e di C._______, che va infine osservato che l’interessato può, se si ritiene legittimato a farlo (cfr. art. 44 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, -- 6 of 8 -D-5308/2021 Pagina 7 RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull’esistenza di un diritto delle figlie a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell’art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull’esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l’autorizzazione d’entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art.

63.

cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5308/2021 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione:

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