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Entscheid

D-5316/2012

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento

22. Oktober 2012Deutsch13 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 settembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_reg');

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Erwägungen

22.

ottobre 2012) verso l'Italia; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c.aa, GICRA 2003 n. 20 consid. 3c, GICRA 2003 n. 19 consid. 3c, GICRA 2003 n. 18); che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2); che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, dal 1° agosto 2003, l'Italia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, l'insorgente non è riuscita ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia d'asilo sono irrilevanti in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso cui può essere rimandato;

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D-5316/2012 Pagina 6 che, quo al timore di essere separata dalla madre per decisione dei servizi sociali, il Tribunale osserva che le autorità italiane, come giustamente indicato dall'UFM, sono legalmente autorizzate a statuire in merito alla tutela di un minore nel rispetto del sistema giuridico nazionale, nonché degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia come per esempio la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107); che quo al timore di subire delle rappresaglie da parte del padre, non v'è motivo di ritenere che la ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti; che, in aggiunta, non ha fornito alcun dettaglio concreto nell'atto ricorsuale atto a provare la rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che, inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre gli insorgenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Italia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

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D-5316/2012 Pagina 7 che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dell'insorgente; che, tenuto conto dell'interesse superiore del fanciullo giusta l'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6), quest'ultima è allontanata in Italia dove risiedono i familiari dalla parte del padre e verrà allontanata congiuntamente alla madre ed alla sorella, destinatarie di una decisione negativa in procedura Dublino con trasferimento verso l'Italia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo D-5304/2011 del 22 ottobre 2012); che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2); che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che l'UFM e l'autorità cantonale dovranno organizzare l'allontanamento della ricorrente congiuntamente al trasferimento delle di lei madre e sorella verso l'Italia; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

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D-5316/2012 Pagina 8 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, vista la particolarità del caso, non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente)

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5316/2012 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

L'UFM e l'autorità cantonale competente per eseguire la decisione di allontanamento dovrà coordinare l'allontanamento della ricorrente con il trasferimento verso l'Italia di D._______ e E._______.

4.

La presente sentenza, contemporaneamente a quella della madre e figlia di cui al numero D-5304/2012, è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:

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