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Entscheid

D-5457/2024

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

23. Januar 2025Deutsch13 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 23 agosto 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

63.

cpv. 1 e 2 PA), che inoltre, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (cfr. art. 64 PA, art. 7 cpv. 1 TS-TAF),

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D-5457/2024 Pagina 7 che il legale della ricorrente ha presentato una nota d’onorario particolareggiata, per cui l'indennità è fissata tenendo conto di quest’ultima (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), che nella nota d'onorario inoltrata con scritto del 17 dicembre 2024, il patrocinatore rivendica delle prestazioni per un totale di CHF 3'140.83, composte da 725 minuti d'attività a una tariffa oraria di CHF 250.– e dagli importi rispettivamente di CHF 25.–, CHF 92.– e CHF 3.– per fotocopie, costi per l’interprete e spese telefoniche e postali; ritenendo la stessa proporzionata, alla ricorrente è dunque riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili pari a CHF 3'140.83, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-5457/2024 Pagina 7 che il legale della ricorrente ha presentato una nota d’onorario particolareggiata, per cui l'indennità è fissata tenendo conto di quest’ultima (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), che nella nota d'onorario inoltrata con scritto del 17 dicembre 2024, il patrocinatore rivendica delle prestazioni per un totale di CHF 3'140.83, composte da 725 minuti d'attività a una tariffa oraria di CHF 250.– e dagli importi rispettivamente di CHF 25.–, CHF 92.– e CHF 3.– per fotocopie, costi per l’interprete e spese telefoniche e postali; ritenendo la stessa proporzionata, alla ricorrente è dunque riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili pari a CHF 3'140.83, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5457/2024 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 23 agosto 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi alla SEM per il trattamento della domanda d’asilo e la pronuncia di una decisione di merito.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

La SEM rifonda alla ricorrente CHF 3'140.83 a titolo di spese ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:

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