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Entscheid

D-5500/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

14. Dezember 2022Deutsch20 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 novembre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

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Erwägungen

2.

novembre 2022 gli sarebbe stata concessa la possibilità di esprimersi liberamente circa la competenza dell'Italia e circa un rinvio in tale Paese, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto una violazione grave del suo diritto di essere sentito in quanto la SEM non avrebbe effettuato il colloquio personale Dublino; che non sarebbe comprensibile il ragionamento dell'autorità inferiore; che sembrerebbe che il fatto che il richiedente sia stato informato dalla sua rappresentante legale in merito al funzionamento della procedura d'asilo sarebbe equiparabile allo svolgimento di un colloquio specifico effettuato dall'autorità al fine di determinare lo stato membro competente, che il colloquio personale previsto dall'art. 5 Regolamento Dublino III servirebbe in primo luogo a raccogliere le informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente, e solo secondariamente a fornire informazioni in merito all'applicazione del suddetto regolamento; che il Tribunale avrebbe già specificato che tale colloquio personale dovrebbe essere svolto oralmente e non per iscritto, che contrariamente a quanto sostenuto dalla SEM, le domande rivolte al ricorrente in merito al proprio viaggio nel corso della prima audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA) non sarebbero affatto equiparabili al colloquio Dublino e alla concessione di un diritto di essere sentito orale; che si tratterebbe infatti di poche domande generiche relative al viaggio di espatrio nella sua interezza e non volte alla determinazione della competenza di un altro stato europeo, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, -- 5 of 11 -D-5500/2022 Pagina 6 che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che visto la doglianza in tal senso è necessario anzitutto determinare se la SEM, non avendo effettuato il colloquio Dublino, abbia violato il diritto di essere sentito del ricorrente; che tale censura formale va analizzata a titolo preliminare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata, che considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate), che tale garanzia comprende in particolare il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1), che la portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco; che il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti), che giusta l'art. 5 par. 1 Regolamento Dublino III, al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente; che il colloquio permette anche la corretta -- 6 of 11 -D-5500/2022 Pagina 7 comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell’art. 4 Regolamento Dublino III, che il colloquio personale può non essere effettuato qualora il richiedente sia fuggito (art. 5 par. 2 lett. a Regolamento Dublino III) o dopo aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo; che gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l’opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'art. 26 par. 1 Regolamento Dublino III (art. 5 par. 2 lett. b Regolamento Dublino III), che l'art. 5 Regolamento Dublino III ha lo scopo di permettere al richiedente la possibilità di manifestare il suo punto di vista e di presentare eventuali obiezioni in merito alla competenza di un altro Stato membro e ad eventuali ostacoli al trasferimento (cfr. le sentenze del Tribunale F-4465/2021 del

15.

ottobre 2021 e F-2619/2022 del 7 luglio 2022; CONSTANTIN HRUSCHKA/ FRANCESCO MAIANI, Chapter 23. Dublin III Regulation [EU] No 604/2013, in: EU Immigration and Asylum Law, 3a ed. 2022, n. 3 ad art. 5 Chp. 23), che la possibilità di rinunciare al colloquio personale in conformità all'art. 5 par. 2 Regolamento Dublino III è prevista soltanto in casi eccezionali ed è da interpretare restrittivamente (cfr. CONSTANTIN HRUSCHKA, Dublin-Verfahren, in: Ausländerrecht, 3a ed. 2022, n. marg. 16.68; HRUSCHKA/MAIANI, in op. cit., n. 4 ad art. 5 Chp. 23), che in particolare, se la possibilità di rinunciare al colloquio personale prevista dall'art. 5 par. 2 lett. b Regolamento Dublino III è interpretata ed applicata in modo estensivo, rischia di diventare la regola piuttosto che l'eccezione (HRUSCHKA/MAIANI, in op. cit., n. 4 ad art. 5 Chp. 23), che per evitare un simile risultato, l'espressione deve essere letta in modo restrittivo; che le autorità devono essere convinte che tutte le informazioni pertinenti in possesso del richiedente, al fine di determinare lo Stato membro competente, siano già state presentate, ad esempio per iscritto da un rappresentante del richiedente (cfr. ibidem; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, n. marg. K4 ad art. 5 Regolamento Dublino III; ULRICH KOEHLER, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-Verordnung – Kommentar, n. 15 ad art. 5 Regolamento Dublino III), -- 7 of 11 -D-5500/2022 Pagina 8 che il Tribunale ha stabilito, ad esempio, che una rinuncia ad un colloquio personale nel caso di domande multiple (art. 111c cpv. 1 LAsi), depositate per iscritto e che fanno seguito ad una procedura Dublino già terminata è compatibile con l'art. 5 Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 7.2 segg.), che nel caso in disamina, al richiedente nel corso della PA-RMNA effettuata il 5 settembre 2022 non è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale competenza dell'Italia per il trattamento della sua domanda d'asilo ed all'esistenza di ostacoli al trasferimento, che l'autorità inferiore non ha neppure effettuato un colloquio personale Dublino, ma ha concesso all'interessato per iscritto tale diritto di essere sentito con scritto del 2 novembre 2022, che tuttavia, il caso di specie non risulta rientrare nelle eccezioni previste dall'art. 5 par. 2 Regolamento Dublino III, che segnatamente, non risulta che la SEM al momento della concessione del diritto di essere sentito per iscritto, e quindi al momento della rinuncia ad effettuare un colloquio personale con il richiedente, disponesse di tutte le informazioni necessarie al fine di stabilire la competenza ai sensi dell’art. 5 par. 2 lett. b Regolamento Dublino III, che contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, il fatto che l'interessato sia stato interrogato nel corso della PA-RMNA sul suo viaggio ed il suo soggiorno in Italia non è equiparabile a delle domande precise volte alla determinazione della competenza ed all'esistenza di ostacoli al trasferimento (cfr. in questo senso anche DTAF 2017 VI/5 consid. 7.3), che anche il fatto che il ricorrente fosse rappresentato sin dal deposito della sua domanda d'asilo non costituisce una motivazione sufficiente per poter rinunciare ad un colloquio personale; che tale circostanza costituisce infatti la norma e non esime dunque l'autorità inferiore a rispettare i propri obblighi procedurali, i quali non possono di certo essere sostituiti dal lavoro del rappresentante legale, rispettivamente della persona di fiducia, a maggior ragione ritenuto il fatto che il richiedente è un presunto minorenne non accompagnato, che pertanto alla luce delle suesposte considerazioni, non avendo effettuato un colloquio personale, l'autorità inferiore ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente, -- 8 of 11 -D-5500/2022 Pagina 9 che la violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.110 segg.), che secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 137 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II

132.

consid. 2d), che la riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I

279 consid. 2.6.1), che una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente dalla sanatoria; che in nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3), che tale vizio è altresì sanabile qualora l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l'interesse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; sentenza del Tribunale A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.6 e relativi riferimenti; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1555; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 3.112), che venendo alla presente disamina, vi è modo di rilevare che la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente risulta essere grave, che inoltre, la violazione non è neppure stata sanata in sede ricorsuale e non può neppure essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio -- 9 of 11 -D-5500/2022 Pagina 10 della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3, MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 3.113), che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 21 novembre 2022 è annullata; che gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione, che la suddetta autorità è in particolare invitata ad effettuare un colloquio personale con il richiedente ai sensi dell'art. 5 par. 1 Regolamento Dublino III prima di eventualmente emanare una nuova decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto, che in seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

279 consid. 2.6.1), che una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente dalla sanatoria; che in nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3), che tale vizio è altresì sanabile qualora l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l'interesse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; sentenza del Tribunale A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.6 e relativi riferimenti; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1555; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 3.112), che venendo alla presente disamina, vi è modo di rilevare che la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente risulta essere grave, che inoltre, la violazione non è neppure stata sanata in sede ricorsuale e non può neppure essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio -- 9 of 11 -D-5500/2022 Pagina 10 della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3, MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 3.113), che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 21 novembre 2022 è annullata; che gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione, che la suddetta autorità è in particolare invitata ad effettuare un colloquio personale con il richiedente ai sensi dell'art. 5 par. 1 Regolamento Dublino III prima di eventualmente emanare una nuova decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto, che in seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5500/2022 Pagina 11 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

2.

La decisione della SEM del 21 novembre 2022 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

Non sono accordate spese ripetibili.

5.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

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