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Entscheid

D-5503/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

5. Dezember 2022Deutsch7 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 novembre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

29.

giugno 2013), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che avantutto, quo all’obbligo di fornire le impronte digitali, va osservato che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento Eurodac [Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/1 del 29 giugno 2013]), che, tacitamente (art. 22 par. 1 e 6 RD III), l’Italia ha riconosciuto la propria competenza, derivante dall’art. 13 par. 1 RD III, per la trattazione della domanda d’asilo in questione, che, di conseguenza, la competenza dell’Italia è di principio data, -- 3 of 5 -D-5503/2022 Pagina 4 che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Italia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 del

19 aprile 2022 consid. 10.2); che la presunzione secondo cui l’Italia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1; RS 142.311), è applicabile, che il trasferimento in Italia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atto SEM n. 16/2), che l’Italia è pertanto tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

19 aprile 2022 consid. 10.2); che la presunzione secondo cui l’Italia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1; RS 142.311), è applicabile, che il trasferimento in Italia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atto SEM n. 16/2), che l’Italia è pertanto tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5503/2022 Pagina 5 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

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