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Entscheid

D-5519/2019

Asilo ed allontanamento

12. November 2019Deutsch32 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 11 ottobre 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_reg');

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Erwägungen

286.

consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3); che per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26 e seg. PA; che l’art. 32 cpv. 1 PA prevede in particolare che prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile, che se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l’asilo è udito da una persona del medesimo sesso (art. 6 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]); che detta regola si applica tanto per le donne quanto per gli uomini; che la medesima vale altresì per quanto concerne la scelta dell’interprete; che il disposto citato è una delle concretizzazioni del diritto di essere sentito e tende alla protezione della persona sottoposta all’audizione, essendo finalizzato a permetterle di esporre in modo adeguato ed in maniera la più libera possibile i pregiudizi di cui è stata vittima; che l’art. 6 OAsi, oltre ad essere liberamente invocabile dall’interessato, obbliga altresì l’autorità inferiore a procedere in tal senso; che il richiedente resta quantomeno libero di rinunciare ai diritti derivanti dalla normativa, cosa che deve espressamente manifestare (cfr. DTAF 2015/42 consid. 5.2 e rif. cit.), che nel caso in disamina, l’audizione principale del 17 settembre 2019, nel corso della quale l’insorgente ha riferito circa la persecuzione di natura sessuale, non presta il fianco a critiche; che l’atto istruttorio in questione si è infatti svolto nel pieno rispetto dei succitati principi, in presenza di un team integralmente maschile; che la breve audizione complementare del 3 ottobre 2019 non ha direttamente affrontato l’episodio di violenza incriminato, nel senso che non è stato richiesto al ricorrente di fornire alcun dettaglio al riguardo, che quanto accertato a proposito dello stupro nel corso dell’audizione precedente è da ritenersi completo e non è stato messo in discussione -- 5 of 14 -D-5519/2019 Pagina 6 dall’autorità inferiore, che si è basata su di un giudizio di rilevanza per negare la concessione dell’asilo, che si deve dunque partire dal presupposto che le esternazioni di cui al verbale del 17 settembre 2019 siano state espresse senza condizionamenti e dunque senza che il diritto di essere sentito dell’insorgente sia stato violato, che d’altro canto, come del resto ammesso anche nell’allegato ricorsuale, il ricorrente, previa informazione circa il fatto che i motivi d’asilo in senso stretto non sarebbero stati oggetto di ulteriori approfondimenti, ha dato il suo assenso allo svolgimento della seconda audizione in presenza di un team a composizione mista (cfr. atto 32/10, pag. 1), che nonostante le doglianze del di lui patrocinatore, non pare del resto che tale premessa sia stata disattesa, essendosi l’auditore in tale contesto concentrato in particolare sui rapporti con i famigliari e sui luoghi di soggiorno, questioni decisive rispetto alla valutazione dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. atto 32/10, pag. 2 e seg.), che in tale circostanza il ricorrente medesimo, chiamato ad esprimere le sue riserve su di eventuali limitazioni del suo diritto di essere sentito, ha a sua volta riferito di non aver nulla da aggiungere essendosi già potuto esprimere esaustivamente nella prima audizione (cfr. atto 32/10, pag. 6), che sui medesimi presupposti, nemmeno si può ritenere che l’insorgente, la cui situazione di vulnerabilità a causa di persecuzioni di genere era del resto già stata segnalata in tempi non sospetti (cfr. atto A12/2), non fosse al corrente dei suoi diritti, che la censura è invero del tutto pretestuosa, visto che la SEM ha subitamente reso attento quest’ultimo circa la possibilità di invocare la presenza di un team maschile nel caso in cui fossero state affrontate tematiche sensibili (cfr. atto 32/10, D5), che lo stesso valgasi quo alla presunta limitazione dei diritti della rappresentanza, la quale era libera di richiedere un approfondimento della tematica e di fornire precisazioni nell’ambito dell’audizione del 17 settembre 2019; che dagli atti non risulta infatti che l’autorità inferiore abbia negato al patrocinatore del ricorrente la facoltà di intervenire, cosa peraltro dimostrata dal fatto che l’ultima persona ad esprimersi in tale occasione risulta essere stato lo stesso patrocinatore, essendo ovviamente la -- 6 of 14 -D-5519/2019 Pagina 7 tematica trattata nel preciso istante (questione della scheda di memoria) ininfluente, che d’altro canto, la doglianza relativa alla mancata trasmissione dell’atto 37/1 appare d’acchito infondata; che non corrisponde infatti al vero che la SEM non ha concesso in visione detto documento; che il medesimo è stato classificato come atto non rilevante e non trasmesso d’ufficio in ragione di considerazioni di ordine ecologico, essendo riservato il caso di un’espressa richiesta in tal senso; che orbene, proprio detta richiesta non è mai pervenuta all’autorità inferiore; che visto quanto precede e per ragioni di economia procedurale, inteso che si tratta di una semplice nota per il cui tramite l’autorità cantonale viene resa partecipe circa l’esistenza di una malattia psichica, come del resto ammesso anche nella decisione avversata, nemmeno è giudizioso dare ora seguito alla richiesta di visione atti, che dall’incarto medesimo della SEM si evince inoltre quali siano i mezzi di prova versati agli atti, per il che nemmeno si può constatare una violazione dell’obbligo di costituire un incarto completo, che quanto al merito della questione, la SEM ha considerato irrilevanti i pregiudizi subiti dall’insorgente in quanto non dettati da un motivo di cui all’art. 3 LAsi, posto che quest’ultimo sarebbe libero di rientrare nel luogo d’origine a Mazar-i Sahrif, ove non si creerebbero ulteriori situazioni di conflitto con le persone coinvolte nello spaccio di droga; che quanto all’esistenza di una persecuzione di genere, l’autorità inferiore ha rammentato come non sarebbe sufficiente un singolo episodio, bensì si necessiterebbe che gli atti pregiudizievoli siano ingenerati da tale circostanza, che al riguardo l’insorgente lamenta delle incongruenze nel ragionamento argomentativo dell’autorità di prima istanza, segnatamente circa i presunti autori delle aggressioni; che non apparrebbe illogico ritenere che la SEM si sia riferita ad un conflitto di interessi con le organizzazioni di spacciatori e trafficanti che si vedevano danneggiate dall’azione dell’interessato; che questi avrebbe manifestato una profonda sofferenza rispetto alla violenza subita; che il patrocinatore illustra quindi, per il tramite di diversi riferimenti giurisprudenziali, il profilo accresciuto di rischio dell’insorgente derivante dalla sua attività lavorativa; profilo che la SEM avrebbe misconosciuto; che rispetto a tali gruppi di persone le forze di sicurezza non sarebbero in misura di fornire un’infrastruttura di protezione funzionante ed efficiente; che d’altro canto, a tutti gli episodi di violenza nei confronti del ricorrente -- 7 of 14 -D-5519/2019 Pagina 8 avrebbe fatto seguito una qualche forma di segnalazione; che una delle persone che lo avrebbe aggredito la seconda volta sarebbe già stata presente nella prima occasione, cosa che dissiperebbe ogni dubbio quanto al fatto che il ricorrente fosse l’obbiettivo di un’organizzazione criminale; che tutte le segnalazioni non avrebbero impedito ai responsabili di andare a cercare il richiedente presso la sua abitazione a Kabul dopo il suo espatrio; che differentemente da quanto ritenuto dalla SEM, le persecuzioni sarebbero da imputare ad un sodalizio criminale facente capo ad un certo Shir Alam, nominativo già indicato dall’insorgente in corso di procedura e segnalato da diverse fonti e dall’Ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce misure nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate ad Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Taliban quale ex ministro dell’agricoltura durante il governo dei Talebani, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che i pregiudizi costituiscono inoltre un motivo rilevante per il riconoscimento dello statuto di rifugiato allorquando sono relazionabili in maniera discriminatoria ai connotati di genere (cfr. sentenze del Tribunale E-2472/2018 del 5 giugno 2018 consid. 5.2; E-325/2015 del 1° dicembre 2016 consid. 3.3), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv.

1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017), che nel presente caso, gli atti pregiudizievoli subiti dall’insorgente, per quanto deplorevoli, si relazionano ad azioni di criminalità comune, essendo gli stessi con ogni probabilità espressione della volontà di osteggiare la sua attività di contenimento delle problematiche legate all’abuso di droga da parte di ambienti traenti vantaggio da tali attività illecite, che in assenza di connotati di cui all’art. 3 LAsi, non si può dunque di principio riconoscere ai medesimi alcuna rilevanza in materia d’asilo, -- 8 of 14 -D-5519/2019 Pagina 9 che nemmeno la tesi circa la motivazione di genere risulta sorretta da elementi concreti; che l’aggressione incriminata non è infatti stata occasionata dalla sua appartenenza al genere maschile ma bensì dai motivi di cui sopra, essendo lo sfondo sessuale l’esito e non la causa degli atti in parola, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata senza che si necessiti l’esame delle ulteriori censure dell’insorgente, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che è sufficiente che una di queste condizioni non sia adempiuta, perché la SEM disponga l’ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa; che quandanche non dettate da motivi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, le aggressioni e le minacce ai suoi danni siano tali da configurare un “real risk”; che l’insorgente avrebbe invero dimostrato di essere oggetto di una persecuzione mirata che non sembrerebbe poter essere evitata semplicemente cambiando domicilio; che il ricorrente non potrebbe ad ogni modo fare ritorno a Mazar-i Sharif; che egli non risiederebbe più in loco dal 2009 e nel 2016 anche i suoi genitori si -- 9 of 14 -D-5519/2019 Pagina 10 sarebbero trasferiti a Kabul; che in detta città egli non disporrebbe di alcun alloggio di proprietà e non avrebbe mai svolto attività lavorative; che le circostanze particolarmente favorevoli prescritte dalla giurisprudenza non sarebbero pertanto adempiute; che la sola esistenza di buoni rapporti con i famigliari non dirimerebbe la questione della sua presa a carico; che da ultimo, la rappresentanza sottolinea come nonostante gli importanti problemi di salute in capo all’insorgente, nella decisione avversata la tematica non sarebbe stata sufficientemente affrontata; che il foglio di trasmissione delle informazioni mediche del 3 ottobre 2019 evidenzierebbe lo stato di depressione e dispepsia del richiedente; che tale circostanza sarebbe stata ben nota all’autorità inferiore ben prima che notificasse il progetto di decisione, ma non avrebbe impedito di emettere il provvedimento pur in assenza di una diagnosi definitiva, che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte; che tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti), che nell’ambito di diverse analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell’ultimo periodo; che sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali del paese è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi -- 10 of 14 -D-5519/2019 Pagina 11 dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D4287/2017 dell’8 febbraio 2019 e D-5800/2016 del 13 ottobre 2017), che per quanto concerne la città di Mazar-i Sharif, la giurisprudenza ha recentemente confermato che, pur con le dovute riserve del caso, tale località sia tutt’ora tra le più stabili e sicure del paese, di modo che, non si debba partire dall’assunto quanto ad una generale inesigibilità del ritorno verso la stessa (cfr. sentenza D-4287/2017 dell’8 febbraio 2019 consid. 7), che ciò significa che in presenza di elementi particolarmente favorevoli, l’esecuzione dell’allontanamento verso la città di Mazar-i Sharif risulti, ora come prima, ragionevolmente esigibile; che è il caso in presenza di un uomo giovane ed in buone condizioni di salute il quale può vantare esperienza lavorativa e dispone di una solida rete di rapporti sociali nonché della possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2; si veda anche: sentenze del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4 e D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid. 8.2), che nella presente disamina, l’insorgente proviene proprio da Mazar-i Sharif, ove ha vissuto ininterrottamente dalla nascita e sino al 2009; che seppur si sia successivamente trasferito nella capitale dapprima per ragioni di studio ed in seguito lavorative, egli vi ha fatto regolarmente ritorno, tanto che, perlomeno sino ad un certo punto della sua vita, Mazar-i Sharif può essere definita quale centro dei suoi interessi; che ad oggi nella città risiedono il fratello e la sorella maggiore oltre ad altri parenti, con i quali l’insorgente ha dichiarato intrattenere ottimi rapporti; che anche la fidanzata secondo il rito tradizionale è domiciliata nella regione; che il ricorrente è una persona estremamente istruita rispetto agli standard afghani e nonostante la giovane età dispone di un’importante esperienza lavorativa e di indubbie capacità socio-culturali, per il che non vi sono dubbi quanto al fatto che possa trovare sbocchi lavorativi nella regione senza essere posto in una condizione di minaccia esistenziale, che parte delle summenzionate condizioni favorevoli sono dunque inequivocabilmente adempiute, che quo alle condizioni di salute, dagli atti risulta che il ricorrente in corso di procedura abbia sofferto di alcuni episodi depressivi; che in riscontro ai medesimi, è stata necessaria la prescrizione di farmaci psicoattivi e l’impostazione di ulteriori visite mediche (cfr. in particolare atto 38), -- 11 of 14 -D-5519/2019 Pagina 12 che conto tenuto del particolare contesto afgano, nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento non era però sufficiente determinare se l’interessato potesse o meno fare capo a trattamenti nel proprio paese d’origine, necessitandosi invece un apprezzamento più approfondito delle sue condizioni di salute rispetto agli imprescindibili fattori favorevoli summenzionati, che omettendolo l’autorità inferiore ha in parte misconosciuto la giurisprudenza del Tribunale e con ciò l’art. 83 cpv. 4 LStrI, che alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento e per il resto è respinto, che non essendo la questione matura per il giudizio, segnatamente alla luce dei controlli medici pianificati, risulta ora giudizioso retrocedere gli atti all’autorità di prime istanza per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA), che la SEM è richiesta di attualizzare la situazione medica dell’insorgente e di valutarne l’influsso sull’esigibilità del suo allontanamento verso l’Afghanistan, che, in altre parole, dopo aver raccolto tutti gli elementi necessari, l’autorità inferiore è chiamata a determinarsi sullo stadio del disturbo nonché sul suo grado di gravità, il presumibile decorso, l’eventuale terapia da svolgere, in modo da dare un quadro completo ed esaustivo tale da accertare la sussistenza dei fattori favorevoli di cui alla giurisprudenza citata, che in altri termini, si necessiterà di valutare se e in che modo, le sole condizioni di salute dell’interessato, siano tali da far decadere i requisiti necessari per disporre il suo allontanamento verso Mazar-i Sharif, che essendo le conclusioni del ricorrente sul punto di questione della concessione dell’asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato da considerarsi prive di possibilità di esito favorevole al momento dell’inoltro, la domanda di assistenza giudiziaria relativamente alla conclusione indipendente volta alla concessione dello statuto di rifugiato va respinta e le spese processuali ridotte quantificate in CHF 350.– da porre a suo carico (art. 63 cpv. 1 e 5 e 65 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), -- 12 of 14 -D-5519/2019 Pagina 13 che per il resto ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quando il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017), che nel presente caso, gli atti pregiudizievoli subiti dall’insorgente, per quanto deplorevoli, si relazionano ad azioni di criminalità comune, essendo gli stessi con ogni probabilità espressione della volontà di osteggiare la sua attività di contenimento delle problematiche legate all’abuso di droga da parte di ambienti traenti vantaggio da tali attività illecite, che in assenza di connotati di cui all’art. 3 LAsi, non si può dunque di principio riconoscere ai medesimi alcuna rilevanza in materia d’asilo, -- 8 of 14 -D-5519/2019 Pagina 9 che nemmeno la tesi circa la motivazione di genere risulta sorretta da elementi concreti; che l’aggressione incriminata non è infatti stata occasionata dalla sua appartenenza al genere maschile ma bensì dai motivi di cui sopra, essendo lo sfondo sessuale l’esito e non la causa degli atti in parola, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata senza che si necessiti l’esame delle ulteriori censure dell’insorgente, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che è sufficiente che una di queste condizioni non sia adempiuta, perché la SEM disponga l’ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa; che quandanche non dettate da motivi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, le aggressioni e le minacce ai suoi danni siano tali da configurare un “real risk”; che l’insorgente avrebbe invero dimostrato di essere oggetto di una persecuzione mirata che non sembrerebbe poter essere evitata semplicemente cambiando domicilio; che il ricorrente non potrebbe ad ogni modo fare ritorno a Mazar-i Sharif; che egli non risiederebbe più in loco dal 2009 e nel 2016 anche i suoi genitori si -- 9 of 14 -D-5519/2019 Pagina 10 sarebbero trasferiti a Kabul; che in detta città egli non disporrebbe di alcun alloggio di proprietà e non avrebbe mai svolto attività lavorative; che le circostanze particolarmente favorevoli prescritte dalla giurisprudenza non sarebbero pertanto adempiute; che la sola esistenza di buoni rapporti con i famigliari non dirimerebbe la questione della sua presa a carico; che da ultimo, la rappresentanza sottolinea come nonostante gli importanti problemi di salute in capo all’insorgente, nella decisione avversata la tematica non sarebbe stata sufficientemente affrontata; che il foglio di trasmissione delle informazioni mediche del 3 ottobre 2019 evidenzierebbe lo stato di depressione e dispepsia del richiedente; che tale circostanza sarebbe stata ben nota all’autorità inferiore ben prima che notificasse il progetto di decisione, ma non avrebbe impedito di emettere il provvedimento pur in assenza di una diagnosi definitiva, che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte; che tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti), che nell’ambito di diverse analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell’ultimo periodo; che sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali del paese è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi -- 10 of 14 -D-5519/2019 Pagina 11 dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D4287/2017 dell’8 febbraio 2019 e D-5800/2016 del 13 ottobre 2017), che per quanto concerne la città di Mazar-i Sharif, la giurisprudenza ha recentemente confermato che, pur con le dovute riserve del caso, tale località sia tutt’ora tra le più stabili e sicure del paese, di modo che, non si debba partire dall’assunto quanto ad una generale inesigibilità del ritorno verso la stessa (cfr. sentenza D-4287/2017 dell’8 febbraio 2019 consid. 7), che ciò significa che in presenza di elementi particolarmente favorevoli, l’esecuzione dell’allontanamento verso la città di Mazar-i Sharif risulti, ora come prima, ragionevolmente esigibile; che è il caso in presenza di un uomo giovane ed in buone condizioni di salute il quale può vantare esperienza lavorativa e dispone di una solida rete di rapporti sociali nonché della possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2; si veda anche: sentenze del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4 e D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid. 8.2), che nella presente disamina, l’insorgente proviene proprio da Mazar-i Sharif, ove ha vissuto ininterrottamente dalla nascita e sino al 2009; che seppur si sia successivamente trasferito nella capitale dapprima per ragioni di studio ed in seguito lavorative, egli vi ha fatto regolarmente ritorno, tanto che, perlomeno sino ad un certo punto della sua vita, Mazar-i Sharif può essere definita quale centro dei suoi interessi; che ad oggi nella città risiedono il fratello e la sorella maggiore oltre ad altri parenti, con i quali l’insorgente ha dichiarato intrattenere ottimi rapporti; che anche la fidanzata secondo il rito tradizionale è domiciliata nella regione; che il ricorrente è una persona estremamente istruita rispetto agli standard afghani e nonostante la giovane età dispone di un’importante esperienza lavorativa e di indubbie capacità socio-culturali, per il che non vi sono dubbi quanto al fatto che possa trovare sbocchi lavorativi nella regione senza essere posto in una condizione di minaccia esistenziale, che parte delle summenzionate condizioni favorevoli sono dunque inequivocabilmente adempiute, che quo alle condizioni di salute, dagli atti risulta che il ricorrente in corso di procedura abbia sofferto di alcuni episodi depressivi; che in riscontro ai medesimi, è stata necessaria la prescrizione di farmaci psicoattivi e l’impostazione di ulteriori visite mediche (cfr. in particolare atto 38), -- 11 of 14 -D-5519/2019 Pagina 12 che conto tenuto del particolare contesto afgano, nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento non era però sufficiente determinare se l’interessato potesse o meno fare capo a trattamenti nel proprio paese d’origine, necessitandosi invece un apprezzamento più approfondito delle sue condizioni di salute rispetto agli imprescindibili fattori favorevoli summenzionati, che omettendolo l’autorità inferiore ha in parte misconosciuto la giurisprudenza del Tribunale e con ciò l’art. 83 cpv. 4 LStrI, che alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento e per il resto è respinto, che non essendo la questione matura per il giudizio, segnatamente alla luce dei controlli medici pianificati, risulta ora giudizioso retrocedere gli atti all’autorità di prime istanza per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA), che la SEM è richiesta di attualizzare la situazione medica dell’insorgente e di valutarne l’influsso sull’esigibilità del suo allontanamento verso l’Afghanistan, che, in altre parole, dopo aver raccolto tutti gli elementi necessari, l’autorità inferiore è chiamata a determinarsi sullo stadio del disturbo nonché sul suo grado di gravità, il presumibile decorso, l’eventuale terapia da svolgere, in modo da dare un quadro completo ed esaustivo tale da accertare la sussistenza dei fattori favorevoli di cui alla giurisprudenza citata, che in altri termini, si necessiterà di valutare se e in che modo, le sole condizioni di salute dell’interessato, siano tali da far decadere i requisiti necessari per disporre il suo allontanamento verso Mazar-i Sharif, che essendo le conclusioni del ricorrente sul punto di questione della concessione dell’asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato da considerarsi prive di possibilità di esito favorevole al momento dell’inoltro, la domanda di assistenza giudiziaria relativamente alla conclusione indipendente volta alla concessione dello statuto di rifugiato va respinta e le spese processuali ridotte quantificate in CHF 350.– da porre a suo carico (art. 63 cpv. 1 e 5 e 65 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), -- 12 of 14 -D-5519/2019 Pagina 13 che per il resto ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quando il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5519/2019 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento. I punti

3 e 4 della decisione della SEM dell’11 ottobre 2019 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto e la decisione è da reputarsi cresciuta in giudicato.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è parzialmente respinta relativamente alla conclusione volta alla concessione dello statuto di rifugiato. Per il resto è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali ridotte di CHF 350.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Non vengono assegnate indennità ripetibili.

5.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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