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Entscheid

D-5546/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

9. Dezember 2022Deutsch17 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 24 novembre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

13.

febbraio 2020 consid. 9), che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente si ritroverebbe in una situazione esistenziale di concreto pericolo in seguito al suo trasferimento in Francia, che per quanto riguarda la necessità di avere un alloggio adeguato, si rileva che conformemente all’art. 32 direttiva qualifiche, il ricorrente ha il diritto ad un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini terzi soggiornanti in Francia, che per i motivi di cui sopra, egli non soffre di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), -- 9 of 11 -D-5546/2022 Pagina 10 che, pertanto, la misura è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 2 LStrI); che le autorità francesi hanno dato il loro benestare alla riammissione del medesimo; che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile, che, in sunto, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che quindi il ricorso va respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura le spese processuali che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5546/2022 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione:

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