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Entscheid

D-5579/2017

Asilo ed allontanamento

17. September 2018Deutsch19 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 agosto 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

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Erwägungen

4.

e verbale 2, pag. 3 e 9), che a tal proposito, le giustificazioni proposte in sede ricorsuale al fine di relativizzare la portata delle contraddizioni, e meglio, il fatto che la ricorrente avrebbe manifestato un blocco psicologico nei confronti dell’interprete, paiono qualificabili come sussunzioni di parte non confermate da alcun elemento all’inserto, che ad ogni modo, come l’ha correttamente sottolineato l’autorità di prima istanza, il fatto che la richiedente asilo abbia potuto farsi rilasciare un passaporto espatriando legalmente fa sorgere ulteriori dubbi quanto al fatto ch’ella potesse realmente essere stata identificata quale membro della chiesa domestica Yin Xin Cheng Yi; che in una logica di rilevanza, una tale maniera di procedere risulta del resto anche difficilmente conciliabile con un fondato timore soggettivo di essere esposta a seri pregiudizi (cfr. situazione analoga nella sentenza del Tribunale E-5001/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 5.2; nello stesso senso sentenza del Tribunale D-1909/2016 del 2 maggio 2016), che anche a tal riguardo, l’assunto dell’insorgente, che, sulla scorta dei mezzi di prova prodotti, adduce vi sarebbero stati casi documentati nei quali degli appartenenti alla comunità cristiana, dopo aver subito atti pregiudizievoli ad opera delle autorità cinesi, sarebbero riusciti ad espatriare legalmente, risulta a sua volta poco persuasivo; che invero, mal si capisce in che modo il fatto che in degli articoli siano stati riportati casi di espatri legali di persone che asseriscono aver subito persecuzioni in Cina a causa -- 8 of 11 -D-5579/2017 Pagina 9 del credo religioso possa contribuire a rendere credibili le allegazioni dell’interessata circa le ricerche di cui avrebbe fatto l’oggetto, che negli stessi termini, anche gli ulteriori mezzi di prova prodotti, che in parte possono essere qualificati come allegazioni di parte, non giustificano una diversa valutazione della fattispecie, che in definitiva, si può dunque partire dall’assunto che la ricorrente non fosse ricercata dalle autorità cinesi al momento dell’espatrio, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente verso la Cina, che anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio -- 9 of 11 -D-5579/2017 Pagina 10 personale, concreto e serio di essere esposta ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, il soggiorno all’estero oltre la durata di validità del visto non pare un motivo valido per ritenere che vi sia il rischio, per l’interessata, di subire sanzioni sproporzionate in caso di rimpatrio (cfr. sentenza del Tribunale E-1909/2016 del 2 maggio 2016), che quanto all’esigibilità, occorre rilevare che il paese d’origine della ricorrente non si trova attualmente in una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5001/2017 consid. 7.4), che inoltre nemmeno la situazione personale della ricorrente permette di giungere alla conclusione ch’ella rischi di essere esposta a pericolo ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr in caso di rientro nel paese d’origine (cfr. decisione impugnata III.2), che, infine, non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 3 luglio 2018, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), -- 10 of 11 -D-5579/2017 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull’anticipo spese versato il 3 luglio 2018.

3.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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