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Entscheid

D-5933/2020

Asilo ed allontanamento

1. Juni 2022Deutsch14 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 ottobre 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

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Erwägungen

3.

LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi -- 4 of 9 -D-5933/2020 Pagina 5 di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha considerato inverosimile in quanto contradditoria la versione dei fatti proposta dall’insorgente quo ai problemi incontrati nell’ambito del suo percorso scolastico nonché in merito ai trascorsi del padre; che per il resto, i timori di un arresto in caso di rientro in patria, in assenza di indizi di persecuzione presente e futura mirata alla persona dell’insorgente, risulterebbero infondati; che ciò a maggior ragione atteso che le autorità non avrebbero intrapreso alcuna misura nei confronti della madre nonostante le pretese insinuazioni di collusione con il movimento gülenista, che nel gravame, presentato in un unico allegato anche avverso la decisione riguardante il padre (cfr. N […]), l’insorgente avversa la valutazione di cui al provvedimento impugnato; che dopo aver passato in rassegna gli indicatori di inverosimiglianza referenziati nel provvedimento relativo al genitore, e per il cui apprezzamento si rinvia alla procedura D-5932/2020, il ricorrente sottolinea innanzitutto come i motivi alla base della sua domanda di protezione siano da ricondurre a quanto avvenuto nel luglio del 2016 e non alle problematiche intercorse nel suo percorso formativo; che egli adduce di essersi ben integrato in Svizzera e di essere apprezzato sia a livello scolastico che lavorativo, come attestato da degli scritti della datrice di lavoro e di alcuni docenti allegati al ricorso, che in primo luogo va precisato che quand’anche l’insorgente abbia dimostrato una certa buona volontà nel perseguire obiettivi scolastici e professionali, il suo grado di integrazione è privo di ogni portata nell’ambito del presente procedimento, finalizzato a determinare se vi sia o meno un rischio di esposizione a seri pregiudizi nell’eventualità di un rientro in patria (cfr. sentenza del Tribunale D-943/2018 del 7 giugno 2018 consid. 5), che dipoi, la valutazione dell’autorità inferiore circa la contraddittorietà delle asserzioni relative ai trascorsi del padre con le autorità risulta condivisibile; che salta in particolare agli occhi il fatto che nella prima audizione l’insorgente sembri aver lasciato intendere che già prima della visita domiciliare -- 5 of 9 -D-5933/2020 Pagina 6 del 2017, quest’ultimo avrebbe incontrato problemi con le autorità; che egli ha dapprima dichiarato in termini generali che “ogni tanto i poliziotti venivano e portavano via mio padre […] qualche volta lo picchiavano” (cfr. atto A7, pag. 10); che questionato in merito, egli ha precisato essersi trattato di 15-20 episodi nei quali dei poliziotti in borghese lo avrebbero prelevato, talvolta trattenuto per un giorno o solo per delle ore, per poi rientrare con dei lividi sul volto e sulle braccia; che pur ammettendo di non ricordare con precisione la data del primo di tali avvenimenti, egli lo ha ricondotto al 2015 o al 2016 (cfr. atto A7, pag. 12); che nel corso della successiva audizione sui motivi d’asilo egli non ha però fatto alcuna menzione di tali episodi pregressi, escludendo finanche che i genitori, prima della perquisizione del 2017, avrebbero avuto problemi con le autorità (cfr. atto A19, pag. 9), che peraltro, le misure in questione, anche laddove si volesse dar credito alla versione addotta, non erano indirizzate direttamente alla persona del ricorrente, che per il resto, a prescindere dalla loro verosimiglianza, le problematiche che avrebbe vissuto il ricorrente durante il suo percorso scolastico terminatosi nel 2012 non presentano alcun legame causale con l’espatrio del 2017, peraltro riconducibile innanzitutto a motivi di turismo (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), che il singolo episodio della sassaiola, quand’anche realmente svoltosi nei termini addotti, non giustifica l’esistenza di un fondato timore di essere sopposto a persecuzioni future e mirate in caso di rientro in patria; che infatti, non sono in questo contesto bastevoli indizi che indicano minacce ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che pertanto, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, il realizzarsi di seri pregiudizi nei confronti del qui ricorrente, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), -- 6 of 9 -D-5933/2020 Pagina 7 che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, nonostante attualmente la congiuntura in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può oggi come prima partire dal presupposto che l’esecuzione dell’allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, che proviene dalla provincia di Gaziantep, ovvero -- 7 of 9 -D-5933/2020 Pagina 8 da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e

5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-5933/2020 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio

2021.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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