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Entscheid

D-6024/2019

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

5. Dezember 2019Deutsch14 min

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); deci... Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 15 ottobre 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine, che gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l’asilo, che per essere rilevanti in materia d’asilo, le misure adottate debbono inoltre raggiungere una certa intensità, rendendo oggettivamente non sopportabile l’esistenza (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art.

3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che ne presente caso, appare dunque incontestabile che le motivazioni addotte non giustifichino il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo, che in primo luogo, l’episodio della provvisoria occupazione dei terreni agricoli di famiglia non si apparenta ad una persecuzione né lascia presupporre che i timori di persecuzioni future in capo ai ricorrenti siano fondati; che tale avvenimento non raggiunge infatti un’intensità sufficiente; che del resto, -- 5 of 8 -D-6024/2019 Pagina 6 dagli atti non è possibile evincere indicazioni che permettano di ricondurre l’episodio ad un motivo di cui all’art. 3 LAsi, che il timore di essere convocato quale riservista esternato da A.______, in assenza di una convocazione e di elementi per ritenere che un’ipotetica sanzione per renitenza risulterebbe aggravata da motivi pertinenti in materia d’asilo, non è a sua volta influente sull’esito della vertenza (cfr. cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8), che è infine fuori di dubbio che le restanti motivazioni avanzate dagli insorgenti in corso di procedura non rientrino nelle circostanze implicanti la concessione dell’asilo in Svizzera; che le condizioni securitarie e congiunturali causali ad conflitto in essere non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato ma possono semmai essere prese in conto nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 [pubblicata come ref.] consid. 6.10, più recentemente sentenza del Tribunale D-5508/2018 del 20 marzo 2019), che oltremodo, la sola appartenenza alla comunità cristiana non risulta pertinente, conto tenuto che giurisprudenza invalsa ha già escluso l’esistenza di una persecuzione collettiva (cfr. sentenze del Tribunale D-5884/2015 consid. 6.11), che di conseguenza, la decisione dell’autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), -- 6 of 8 -D-6024/2019 Pagina 7 (dispositivo alla pagina seguente)

3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che ne presente caso, appare dunque incontestabile che le motivazioni addotte non giustifichino il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo, che in primo luogo, l’episodio della provvisoria occupazione dei terreni agricoli di famiglia non si apparenta ad una persecuzione né lascia presupporre che i timori di persecuzioni future in capo ai ricorrenti siano fondati; che tale avvenimento non raggiunge infatti un’intensità sufficiente; che del resto, -- 5 of 8 -D-6024/2019 Pagina 6 dagli atti non è possibile evincere indicazioni che permettano di ricondurre l’episodio ad un motivo di cui all’art. 3 LAsi, che il timore di essere convocato quale riservista esternato da A.______, in assenza di una convocazione e di elementi per ritenere che un’ipotetica sanzione per renitenza risulterebbe aggravata da motivi pertinenti in materia d’asilo, non è a sua volta influente sull’esito della vertenza (cfr. cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8), che è infine fuori di dubbio che le restanti motivazioni avanzate dagli insorgenti in corso di procedura non rientrino nelle circostanze implicanti la concessione dell’asilo in Svizzera; che le condizioni securitarie e congiunturali causali ad conflitto in essere non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato ma possono semmai essere prese in conto nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 [pubblicata come ref.] consid. 6.10, più recentemente sentenza del Tribunale D-5508/2018 del 20 marzo 2019), che oltremodo, la sola appartenenza alla comunità cristiana non risulta pertinente, conto tenuto che giurisprudenza invalsa ha già escluso l’esistenza di una persecuzione collettiva (cfr. sentenze del Tribunale D-5884/2015 consid. 6.11), che di conseguenza, la decisione dell’autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), -- 6 of 8 -D-6024/2019 Pagina 7 (dispositivo alla pagina seguente)

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D-6024/2019 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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