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Entscheid

D-6075/2024

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

30. September 2024Deutsch16 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 settembre 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

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Erwägungen

15.

dicembre 2021), che dagli atti non emergono infine ulteriori elementi che portano il Tribunale ad ammettere una qualsivoglia e concreta esposizione personale a maltrattamenti in caso di trasferimento in Francia del ricorrente, che per i dettagli conviene nuovamente rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA), che, in definitiva, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Francia; che dagli atti di causa non emergono neppure validi e sufficienti elementi per applicare l’art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità) e per ammettere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere di apprezzamento nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, di conseguenza, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico, che, in siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), -- 8 of 10 -D-6075/2024 Pagina 9 che il ricorso va quindi respinto, poiché manifestamente infondato, e la decisione avversata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che, visto l’esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

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D-6075/2024 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

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