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Entscheid

D-6337/2019

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

19. Dezember 2019Deutsch21 min

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); deci... Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 21 novembre 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_reg');

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Erwägungen

3.

LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è ricono-

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D-6337/2019 Pagina 7 sciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l’esistenza di minacce attuali e concrete; che in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest’ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1); che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora -- 7 of 10 -D-6337/2019 Pagina 8 (cfr. WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1), che su tali presupposti, gli eventi vissuti in patria (sequestro di tablet e motorino, approccio inopportuno da parte di un membro delle forze di sicurezza, accusa di aver danneggiato un veicolo, fermo per accertamenti circa presunti legami con l’Isis) risultano ininfluenti in materia d’asilo anche se analizzati senza riguardo alla questione dell’arruolamento, che detti episodi paiono infatti sconnessi e non lasciano trasparire finalità persecutorie concrete da parte dell’apparato statale o di terzi, che in relazione a quanto accaduto tra il 2012 ed il 2015 fa in primis difetto il necessario nesso causale temporale e materiale con l’espatrio, essendosi gli eventi in questione svoltisi anni addietro ed avendo l’interessato ricondotto la fuga ad altre ragioni; che detti avvenimenti nemmeno raggiugono la necessaria intensità, che la già citata assenza di conseguenze dopo il rilascio del 2016 non permette inoltre di indentificare in capo al ricorrente dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione nel caso di un ipotetico rientro in Siria, che la sola appartenenza alla corrente sunnita dell’Islam non è inoltre decisiva, essendo una persecuzione collettiva di tale gruppo confessionale in Siria esclusa dalla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale D-7797/2016 del 15 novembre 2017 consid. 7), che non vi erano dunque ragioni per riconoscere lo statuto di rifugiato e per concedere asilo all’insorgente, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che in casu il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4); che pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, -- 8 of 10 -D-6337/2019 Pagina 9 che non vi del resto alcuna necessità di retrocedere gli atti alla SEM per completare l’istruzione, che il ricorso va dunque respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-6337/2019 Pagina 7 sciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l’esistenza di minacce attuali e concrete; che in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest’ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1); che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora -- 7 of 10 -D-6337/2019 Pagina 8 (cfr. WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1), che su tali presupposti, gli eventi vissuti in patria (sequestro di tablet e motorino, approccio inopportuno da parte di un membro delle forze di sicurezza, accusa di aver danneggiato un veicolo, fermo per accertamenti circa presunti legami con l’Isis) risultano ininfluenti in materia d’asilo anche se analizzati senza riguardo alla questione dell’arruolamento, che detti episodi paiono infatti sconnessi e non lasciano trasparire finalità persecutorie concrete da parte dell’apparato statale o di terzi, che in relazione a quanto accaduto tra il 2012 ed il 2015 fa in primis difetto il necessario nesso causale temporale e materiale con l’espatrio, essendosi gli eventi in questione svoltisi anni addietro ed avendo l’interessato ricondotto la fuga ad altre ragioni; che detti avvenimenti nemmeno raggiugono la necessaria intensità, che la già citata assenza di conseguenze dopo il rilascio del 2016 non permette inoltre di indentificare in capo al ricorrente dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione nel caso di un ipotetico rientro in Siria, che la sola appartenenza alla corrente sunnita dell’Islam non è inoltre decisiva, essendo una persecuzione collettiva di tale gruppo confessionale in Siria esclusa dalla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale D-7797/2016 del 15 novembre 2017 consid. 7), che non vi erano dunque ragioni per riconoscere lo statuto di rifugiato e per concedere asilo all’insorgente, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che in casu il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4); che pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, -- 8 of 10 -D-6337/2019 Pagina 9 che non vi del resto alcuna necessità di retrocedere gli atti alla SEM per completare l’istruzione, che il ricorso va dunque respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-6337/2019 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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