D-6341/2024
Asilo e allontanamento (procedura celere)
28. Mai 2026Deutsch37 min
Asilo e allontanamento (procedura celere); decisio... Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 27 settembre 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Corte IV D-6341/2024 S e n t e n z a d e l 2 8 m a g g i o 2 0 2 6 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), Turchia, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 27 settembre 2024 / N (…).
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D-6341/2024 Pagina 2 Visto la domanda d’asilo che gli interessati, coniugi turchi di etnia curda, hanno presentato in Svizzera il 26 luglio 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (…)-4/2 e 5/2), i verbali delle audizioni sui motivi d’asilo svolte con i richiedenti il 18 settembre 2024 (cfr. atti SEM n. 26/15 e 27/10), la decisione del 27 settembre 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 36/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiati agli interessati, ha respinto la loro domanda d’asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 35/13), il ricorso del 7 ottobre 2024 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 8 ottobre 2024) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), con cui i ricorrenti hanno postulato, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiati e la concessione dell’asilo e, in via subordinata, l’ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; infine essi hanno presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 10 ottobre 2024, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria citata e invitato i ricorrenti a versare, entro il 25 ottobre 2024, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto (cfr. atti TAF n. 3 e 5), i documenti in lingua turca allegati al ricorso e all’ulteriore scritto del
Erwägungen
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aprile 2025 (cfr. atto TAF n. 6) – successivamente in parte tradotti in lingua tedesca (cfr. atti TAF n. 8 e 11), lo scritto del 15 aprile 2026, con cui i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale dei documenti in lingua turca (cfr. atti TAF n. 12),
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D-6341/2024 Pagina 3 e considerato che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell’art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo i ricorrenti addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, -- 3 of 12 -D-6341/2024 Pagina 4 che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e concrete; che, in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che, in particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che, oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel Paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1); che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del TAF D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1), -- 4 of 12 -D-6341/2024 Pagina 5 che, nella sua sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo), che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che, a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente d’asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-CRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in -- 5 of 12 -D-6341/2024 Pagina 6 particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7), che, nella propria richiesta, il ricorrente ha addotto di aver costantemente subito pressioni psicologiche in patria; che, ad esempio, durante le festività del Nowruz sarebbe stato solito indossare un cappello e una mascherina al fine di evitare di essere identificato; che tali pressioni lo avrebbero indotto, in data (…) giugno 2024, ad iniziare a pubblicare contenuti sulla propria pagina Facebook con finalità informative; che, il (…) luglio 2024, un individuo sconosciuto lo avrebbe denunciato presso le autorità di polizia; che, il (…) luglio 2024, alcuni agenti si sarebbero recati presso la sua abitazione senza tuttavia trovarlo; che il padre del ricorrente, residente nel medesimo stabile, lo avrebbe contattato telefonicamente riferendogli che gli agenti gli avrebbero chiesto dove si trovasse, senza tuttavia indicare il motivo della ricerca; che, a seguito di tale telefonata, l’interessato avrebbe immediatamente contattato un amico avvocato pregandolo di acquisire maggiori informazioni a riguardo; che quest’ultimo lo avrebbe successivamente informato che la polizia lo avrebbe cercato al fine di raccogliere la sua deposizione in merito alle condivisioni effettuate sui social media e che, a seguito del relativo verbale, egli sarebbe stato incriminato per il reato di propaganda a favore di organizzazione terroristica, illustrandogli le possibili conseguenze legali; che il ricorrente e la moglie avrebbero pertanto deciso di espatriare nella notte del (…) luglio 2024; che, in caso di rientro in Turchia, egli teme di essere arrestato e condannato, che la ricorrente ha dichiarato di aver avuto in passato alcuni problemi nel proprio Paese d’origine, pur precisando di essere espatriata esclusivamente a causa delle difficoltà incontrate dal marito; che ella ha inoltre precisato che, in assenza dei problemi di quest’ultimo, avrebbe continuato a vivere in Turchia; che, con riferimento alle vicende pregresse, ha esposto che nel 2009 si sarebbe verificato uno scontro tra manifestanti e forze di polizia, nel corso del quale ella sarebbe stata percossa dagli agenti; che ha altresì riferito di aver subito discriminazioni durante il percorso scolastico in ragione della propria etnia curda; che, in caso di rientro in Turchia, teme di essere arrestata al fine di indurre il marito a fare ritorno nel Paese, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene, nella decisione avversata, che le dichiarazioni del richiedente relative alle asserite pressioni psicologiche subite in occasione dei festeggiamenti del Nowruz non concretizzerebbero -- 6 of 12 -D-6341/2024 Pagina 7 alcuna pressione psicologica insopportabile ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi; che le allegazioni concernenti un asserito procedimento penale nei suoi confronti gli sarebbero state riferite da terze persone e non sarebbero pertanto idonee a fondare un timore individuale e attuale di persecuzione rilevante per l’asilo; che, infine, le pressioni subite dalla ricorrente non raggiungerebbero un grado di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), gli insorgenti contestano genericamente la valutazione dell’autorità opponente, affermando che le persecuzioni subite in patria sarebbero rilevanti; che essi avrebbero altresì subito varie discriminazioni in quanto appartenenti alla minoranza curda; che, infine, il ricorrente teme, in caso di ritorno in Turchia, di essere arrestato per motivi politici e torturato, che gli interessati hanno versato agli atti segnatamente i seguenti documenti: - tre pagine dei fermi immagine di un documentario dove apparirebbe tra i titoli di coda il nome del ricorrente e un file word con due link riguardanti tale filmato (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3 e 4); - quattro fotografie ritraenti il ricorrente durante i festeggiamenti del Nowruz (cfr. mdp SEM n. 5); - uno scritto del Partito Democratico dei Popoli (HDP) attestante l’attività svolta dall’interessato per lo stesso (cfr. mdp SEM n. 6); - un video risalente a quindici anni orsono, relativo a dei festeggiamenti per Öcalan, non riguardante i ricorrenti personalmente; - una ricevuta comprovante una donazione del ricorrente al partito HDP (cfr. mdp SEM n. 9); - uno scritto non datato redatto dal rappresentante turco con annessi dei documenti (cfr. mdp SEM n. 11); - vari documenti – solamente in parte tradotti in lingua tedesca (cfr. atti TAF n. 6-11 e mdp allegati al ricorso) – relativi ad una procedura per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica nei confronti dell’interessato, segnatamente l’atto d’accusa (Iddianame) del (…) 2025 e i mandati di accompagnamento coattivo (Yakalama Emri) del (…) 2024 e del (…) 2024; - verbali dell’udienza del (…) 2025 e del (…) 2026 relativi ad una procedura per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica nei confronti dell’interessato (cfr. atto TAF n. 12), che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, -- 7 of 12 -D-6341/2024 Pagina 8 che, anzitutto, l’episodio in cui l’interessato sarebbe stato aggredito dai cani della gendarmeria all’età di 12 anni, così come le asserite torture subite tra il 2015 e il 2018 da parte delle forze di polizia in ragione del (…) non assumono rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi, difettando un nesso di causalità, tanto temporale quanto materiale, tra tali fatti e l’espatrio, che l’esigenza – meramente soggettiva – avvertita dal ricorrente di recarsi ai festeggiamenti del Nowruz indossando un cappello e una mascherina non concretizza alcuna pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi; che, a conferma di ciò, le fotografie prodotte lo ritraggono nel corso dei medesimi festeggiamenti in atteggiamento sereno e rilassato (cfr. mdp SEM n. 5), che neppure la circostanza che il nome dell’interessato compaia nei titoli di coda di un documentario (…) realizzato nel 2020 in Turchia – nell’ambito del quale egli avrebbe fornito spiegazioni circa la presenza dell’équipe – assume rilevanza, difettando un nesso di causalità temporale con l’espatrio; che il paventato rischio di arresto da parte delle autorità in ragione di tale partecipazione si configura quale mero timore soggettivo, non essendosi verificata alcuna conseguenza nei suoi confronti durante il periodo di permanenza in Turchia successivo ai fatti, che le allegazioni, nonché i mezzi di prova afferenti alla presunta procedura per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, non risultano rilevanti in materia d’asilo; che non può essere riconosciuto al ricorrente un profilo politico rilevante sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; GICRA 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7); che, oltre a ciò, egli risulta essere incensurato; che, quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media, si osserva che l’atto d’accusa del (…) 2025 per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica poggia esclusivamente su cinque pubblicazioni su Facebook, sicché la presunta attività di critica e opposizione politica si conferma estremamente modesta; che, inoltre, un solo post risulta avere un “mi piace”, ciò che rafforza l’assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4); che, in ogni caso, posto che non è possibile stabilire con certezza il contenuto delle -- 8 of 12 -D-6341/2024 Pagina 9 pubblicazioni poiché parzialmente illeggibili e non tradotte, va riconosciuto che la natura delle stesse (e.g. immagini raffiguranti persone con armi e che menzionano il gruppo militare Hêzên Parastina Gel [HPG]) è tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, al fine di determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenza del TAF D3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1); che, in queste circostanze, non è quindi probabile che i timori di persecuzione espressi dal ricorrente (tortura) si concretizzino in un prossimo futuro, che, per quanto attiene all’interessata, ella ha dichiarato di essere espatriata unicamente in ragione delle difficoltà incontrate dal marito, rendendo così manifesto come le asserite problematiche da lei personalmente vissute in Turchia non abbiano raggiunto un grado di intensità tale da configurare un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, infine, per quanto concerne le discriminazioni subite dai curdi in Turchia sollevate genericamente nel ricorso occorre rilevare che, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all’etnia curda non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti), che per i dettagli conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 6 LAsi), che, in esito, i motivi addotti dai ricorrenti non risultano pertanto determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro -- 9 of 12 -D-6341/2024 Pagina 10 allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che, da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciata dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 LStrI (RS 142.20), posto segnatamente che l’attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all’esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 12.4 [sentenza di riferimento]); che, per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, dal punto di vista dell’esigibilità, i ricorrenti sono giovani, dispongono entrambi di una laurea in (…) e vantano esperienze professionali in vari ambiti; che essi risultano inoltre essere in buono stato di salute, non essendo stati prodotti agli atti documenti medici aggiornati nell’ultimo anno; che, in caso di necessità, si rileva che la Turchia dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3); che, da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere possibile, potendo infatti i ricorrenti – usando della necessaria diligenza – procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, -- 10 of 12 -D-6341/2024 Pagina 11 che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese del medesimo importo versato il 16 ottobre 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente)
D-6341/2024 Pagina 3 e considerato che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell’art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo i ricorrenti addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, -- 3 of 12 -D-6341/2024 Pagina 4 che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e concrete; che, in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che, in particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che, oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel Paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1); che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del TAF D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1), -- 4 of 12 -D-6341/2024 Pagina 5 che, nella sua sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo), che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che, a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente d’asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-CRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in -- 5 of 12 -D-6341/2024 Pagina 6 particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7), che, nella propria richiesta, il ricorrente ha addotto di aver costantemente subito pressioni psicologiche in patria; che, ad esempio, durante le festività del Nowruz sarebbe stato solito indossare un cappello e una mascherina al fine di evitare di essere identificato; che tali pressioni lo avrebbero indotto, in data (…) giugno 2024, ad iniziare a pubblicare contenuti sulla propria pagina Facebook con finalità informative; che, il (…) luglio 2024, un individuo sconosciuto lo avrebbe denunciato presso le autorità di polizia; che, il (…) luglio 2024, alcuni agenti si sarebbero recati presso la sua abitazione senza tuttavia trovarlo; che il padre del ricorrente, residente nel medesimo stabile, lo avrebbe contattato telefonicamente riferendogli che gli agenti gli avrebbero chiesto dove si trovasse, senza tuttavia indicare il motivo della ricerca; che, a seguito di tale telefonata, l’interessato avrebbe immediatamente contattato un amico avvocato pregandolo di acquisire maggiori informazioni a riguardo; che quest’ultimo lo avrebbe successivamente informato che la polizia lo avrebbe cercato al fine di raccogliere la sua deposizione in merito alle condivisioni effettuate sui social media e che, a seguito del relativo verbale, egli sarebbe stato incriminato per il reato di propaganda a favore di organizzazione terroristica, illustrandogli le possibili conseguenze legali; che il ricorrente e la moglie avrebbero pertanto deciso di espatriare nella notte del (…) luglio 2024; che, in caso di rientro in Turchia, egli teme di essere arrestato e condannato, che la ricorrente ha dichiarato di aver avuto in passato alcuni problemi nel proprio Paese d’origine, pur precisando di essere espatriata esclusivamente a causa delle difficoltà incontrate dal marito; che ella ha inoltre precisato che, in assenza dei problemi di quest’ultimo, avrebbe continuato a vivere in Turchia; che, con riferimento alle vicende pregresse, ha esposto che nel 2009 si sarebbe verificato uno scontro tra manifestanti e forze di polizia, nel corso del quale ella sarebbe stata percossa dagli agenti; che ha altresì riferito di aver subito discriminazioni durante il percorso scolastico in ragione della propria etnia curda; che, in caso di rientro in Turchia, teme di essere arrestata al fine di indurre il marito a fare ritorno nel Paese, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene, nella decisione avversata, che le dichiarazioni del richiedente relative alle asserite pressioni psicologiche subite in occasione dei festeggiamenti del Nowruz non concretizzerebbero -- 6 of 12 -D-6341/2024 Pagina 7 alcuna pressione psicologica insopportabile ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi; che le allegazioni concernenti un asserito procedimento penale nei suoi confronti gli sarebbero state riferite da terze persone e non sarebbero pertanto idonee a fondare un timore individuale e attuale di persecuzione rilevante per l’asilo; che, infine, le pressioni subite dalla ricorrente non raggiungerebbero un grado di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), gli insorgenti contestano genericamente la valutazione dell’autorità opponente, affermando che le persecuzioni subite in patria sarebbero rilevanti; che essi avrebbero altresì subito varie discriminazioni in quanto appartenenti alla minoranza curda; che, infine, il ricorrente teme, in caso di ritorno in Turchia, di essere arrestato per motivi politici e torturato, che gli interessati hanno versato agli atti segnatamente i seguenti documenti: - tre pagine dei fermi immagine di un documentario dove apparirebbe tra i titoli di coda il nome del ricorrente e un file word con due link riguardanti tale filmato (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3 e 4); - quattro fotografie ritraenti il ricorrente durante i festeggiamenti del Nowruz (cfr. mdp SEM n. 5); - uno scritto del Partito Democratico dei Popoli (HDP) attestante l’attività svolta dall’interessato per lo stesso (cfr. mdp SEM n. 6); - un video risalente a quindici anni orsono, relativo a dei festeggiamenti per Öcalan, non riguardante i ricorrenti personalmente; - una ricevuta comprovante una donazione del ricorrente al partito HDP (cfr. mdp SEM n. 9); - uno scritto non datato redatto dal rappresentante turco con annessi dei documenti (cfr. mdp SEM n. 11); - vari documenti – solamente in parte tradotti in lingua tedesca (cfr. atti TAF n. 6-11 e mdp allegati al ricorso) – relativi ad una procedura per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica nei confronti dell’interessato, segnatamente l’atto d’accusa (Iddianame) del (…) 2025 e i mandati di accompagnamento coattivo (Yakalama Emri) del (…) 2024 e del (…) 2024; - verbali dell’udienza del (…) 2025 e del (…) 2026 relativi ad una procedura per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica nei confronti dell’interessato (cfr. atto TAF n. 12), che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, -- 7 of 12 -D-6341/2024 Pagina 8 che, anzitutto, l’episodio in cui l’interessato sarebbe stato aggredito dai cani della gendarmeria all’età di 12 anni, così come le asserite torture subite tra il 2015 e il 2018 da parte delle forze di polizia in ragione del (…) non assumono rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi, difettando un nesso di causalità, tanto temporale quanto materiale, tra tali fatti e l’espatrio, che l’esigenza – meramente soggettiva – avvertita dal ricorrente di recarsi ai festeggiamenti del Nowruz indossando un cappello e una mascherina non concretizza alcuna pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi; che, a conferma di ciò, le fotografie prodotte lo ritraggono nel corso dei medesimi festeggiamenti in atteggiamento sereno e rilassato (cfr. mdp SEM n. 5), che neppure la circostanza che il nome dell’interessato compaia nei titoli di coda di un documentario (…) realizzato nel 2020 in Turchia – nell’ambito del quale egli avrebbe fornito spiegazioni circa la presenza dell’équipe – assume rilevanza, difettando un nesso di causalità temporale con l’espatrio; che il paventato rischio di arresto da parte delle autorità in ragione di tale partecipazione si configura quale mero timore soggettivo, non essendosi verificata alcuna conseguenza nei suoi confronti durante il periodo di permanenza in Turchia successivo ai fatti, che le allegazioni, nonché i mezzi di prova afferenti alla presunta procedura per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, non risultano rilevanti in materia d’asilo; che non può essere riconosciuto al ricorrente un profilo politico rilevante sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; GICRA 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7); che, oltre a ciò, egli risulta essere incensurato; che, quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media, si osserva che l’atto d’accusa del (…) 2025 per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica poggia esclusivamente su cinque pubblicazioni su Facebook, sicché la presunta attività di critica e opposizione politica si conferma estremamente modesta; che, inoltre, un solo post risulta avere un “mi piace”, ciò che rafforza l’assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4); che, in ogni caso, posto che non è possibile stabilire con certezza il contenuto delle -- 8 of 12 -D-6341/2024 Pagina 9 pubblicazioni poiché parzialmente illeggibili e non tradotte, va riconosciuto che la natura delle stesse (e.g. immagini raffiguranti persone con armi e che menzionano il gruppo militare Hêzên Parastina Gel [HPG]) è tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, al fine di determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenza del TAF D3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1); che, in queste circostanze, non è quindi probabile che i timori di persecuzione espressi dal ricorrente (tortura) si concretizzino in un prossimo futuro, che, per quanto attiene all’interessata, ella ha dichiarato di essere espatriata unicamente in ragione delle difficoltà incontrate dal marito, rendendo così manifesto come le asserite problematiche da lei personalmente vissute in Turchia non abbiano raggiunto un grado di intensità tale da configurare un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, infine, per quanto concerne le discriminazioni subite dai curdi in Turchia sollevate genericamente nel ricorso occorre rilevare che, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all’etnia curda non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti), che per i dettagli conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 6 LAsi), che, in esito, i motivi addotti dai ricorrenti non risultano pertanto determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro -- 9 of 12 -D-6341/2024 Pagina 10 allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che, da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciata dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 LStrI (RS 142.20), posto segnatamente che l’attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all’esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 12.4 [sentenza di riferimento]); che, per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, dal punto di vista dell’esigibilità, i ricorrenti sono giovani, dispongono entrambi di una laurea in (…) e vantano esperienze professionali in vari ambiti; che essi risultano inoltre essere in buono stato di salute, non essendo stati prodotti agli atti documenti medici aggiornati nell’ultimo anno; che, in caso di necessità, si rileva che la Turchia dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3); che, da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere possibile, potendo infatti i ricorrenti – usando della necessaria diligenza – procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, -- 10 of 12 -D-6341/2024 Pagina 11 che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese del medesimo importo versato il 16 ottobre 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente)
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D-6341/2024 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dai ricorrenti il 16 ottobre 2024.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
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