Lexipedia

Entscheid

D-6536/2024

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

24. Oktober 2024Deutsch15 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 ottobre 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

dicembre 2019 consid. 6), che la dichiarazione del ricorrente secondo cui servirebbe del tempo per l’invio postale dell’atto originale di battesimo, poiché la sua famiglia deve raccogliere la somma necessaria per la spedizione internazionale, appare pretestuosa, che inoltre, il Tribunale condivide la conclusione della SEM secondo cui nella PA-RMNA del 2 ottobre 2024 il ricorrente non ha reso credibile la sua età rispettivamente la propria data di nascita, fornendo allegazioni incomplete, che nello specifico, se da un lato egli ha saputo dare una ricostruzione cronologicamente plausibile dell’autobiografia in base alla presunta data di nascita e alle date di eventi significativi, come per esempio l’inizio della -- 4 of 9 -D-6536/2024 Pagina 5 scuola, fino all’espatrio (cfr. atto SEM n. 18/11, pag. 4 seg., 7), dall’altro egli non è stato in grado di indicare né l’età dei fratelli e della sorella né quella dei genitori, dichiarando di conoscere solo la propria età (atto SEM n. 18/11, pag. 6), che pur considerando le peculiarità delle zone rurali in Eritrea, da cui proviene l’insorgente, va notato come egli abbia dato prova di saper far di conto, avendo frequentato pressoché otto anni di scuola, e che ha inoltre prodotto due fotocopie delle carte d’identità dei genitori – da cui peraltro risulta che il padre è del (…) e la madre del (…) (atti SEM n. 15/2 seg.), che inoltre, egli è registrato in Polonia come maggiorenne (ovvero con data di nascita del (…) [cfr. atto SEM n. 23/1]), che al riguardo egli ha addotto che ciò sarebbe dovuto al passaporto falso, fornitogli dal passatore, in cui sarebbe stata indicata la maggiore età necessaria per l’attraversamento dei confini, che questa allegazione è poco concludente, avendo egli stesso rilasciato alle autorità polacche la succitata data di nascita da maggiorenne, che l’autorità inferiore, rinviando a un rapporto SIS interno, ha segnalato che il ricorrente è stato registrato, una volta di più, con la data di nascita (…), che per quanto il ricorrente intenda censurare che per la determinazione della sua età l’autorità inferiore si sarebbe basata in parte su colloqui (informali) tenuti dalle autorità di frontiera in Polonia, va osservato che questa, piuttosto, si è fondata sull’insieme degli elementi a disposizioni, segnatamente le dichiarazioni del ricorrente e le registrazioni (ufficiali) presso le autorità polacche, che con il ricorso il ricorrente non è quindi in grado di invalidare le conclusioni della SEM riguardo all’asserita minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera, che a seguito di una ponderazione globale degli elementi agli atti, il Tribunale ritiene che la SEM non ha giustamente proceduto a ulteriori atti istruttori, segnatamente a una perizia medica, per accertare l'età del ricorrente, in quanto l'istruzione svolta risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. in tal senso anche le sentenze del TAF D-5675/2023 del 1° marzo 2024 consid. 6; D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 8), -- 5 of 9 -D-6536/2024 Pagina 6 che pertanto, egli va considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata e le disposizioni normative relative ai minorenni non sono applicabili, che nel ricorso l’insorgente fa valere, inoltre, una violazione dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 21 par. 3 RD III relativo alle procedure per le richieste di presa in carico (recte: art. 23 par. 4 RD III [relativo alle procedure per le richieste di ripresa in carico]), che nello specifico, egli evidenzia come la domanda di ripresa in carico riportava la data di nascita del 1° gennaio 2006, senza indicare chiaramente che egli si fosse registrato come minore non accompagnato (RMNA) in Svizzera e senza menzionare gli accertamenti compiuti per la rivalutazione dell’età, che giusta l’art. 23 par. 4 RD III una richiesta di ripresa in carico è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all’art. 22 par. 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento, che la violazione di quest'obbligo può comportare l’inefficacia del consenso dello Stato membro richiesto (cfr. relativamente all’art. 21 par. 3 RD III sentenza del TAF D-4737/2023 del 20 agosto 2024 con rinvii), che nel caso di specie, al punto 3 della richiesta di ripresa in carico del 2 ottobre 2024 (atto SEM n. 20/5) la SEM ha indicato quale data di nascita il 1° gennaio 2006 e ha precisato che l’insorgente utilizza/ha utilizzato altre identità con date di nascita rispettivamente del (…) e (…), che avendo menzionato le suddette tre date di nascita, le autorità polacche – le quali avevano registrato la data di nascita del ricorrente come (…) – non potevano che interpretare la data del (…) come quella annunciata dal ricorrente in Svizzera e quella del 1° gennaio 2006 come quella attribuitagli dalla stessa, non essendovi altre possibili interpretazioni logiche, che a differenza dei casi nelle sentenze D-2271/2023 del 3 maggio 2023 e D-4737/2023 del 20 agosto 2024, citati dal ricorrente, in cui le indagini per determinare l'età non erano ancora state completate e alle rispettive autorità era stato promesso che sarebbero state svolte ulteriori indagini, nella fattispecie la richiesta di ripresa in carico è stata inviata successivamente -- 6 of 9 -D-6536/2024 Pagina 7 all’audizione (PA-RMNA), in cui si è deciso di considerare il ricorrente una persona maggiorenne attribuendogli la data di nascita 1° gennaio 2006; al momento dell’invio della richiesta di ripresa in carico, la SEM riteneva pertanto accertati i fatti giuridicamente rilevanti, che essendo stato manifesto per l’autorità inferiore che il ricorrente non aveva reso verosimile la pretesa minore età e che dunque non si imponevano degli specifici accertamenti in merito, le considerazioni per la determinazione dell’età dell’insorgente compiute in base all’audizione e ai mezzi di prova esibiti non dovevano essere comunicate alle autorità polacche, che di conseguenza, la richiesta della SEM di ripresa in carico del 2 ottobre 2024 è una richiesta di ammissione giuridicamente valida e la relativa censura va respinta, che nel ricorso il ricorrente non avanza ulteriori censure, per cui il Tribunale si limita a rilevare che la SEM ha giustamente ritenuto la Polonia competente per lo svolgimento della procedura d’asilo del ricorrente secondo i criteri previsti dal RD III, posti il riscontro dattiloscopico e l’esplicita accettazione delle autorità polacche di ripresa in carico in base all’art. 18 par. 1 lett. c RD III, che inoltre, da giurisprudenza costante del Tribunale, anche dopo l'inizio della guerra in Ucraina la quale ha provocato un forte afflusso di persone in Polonia a partire dalla fine del febbraio 2022, non si può concludere che in tale Paese vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti (cfr. art. 3 par. 2 c. 2 RD III), che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta UE) (cfr. tra le ultime le sentenze del TAF D-5300/2024 del 3 settembre 2024; F-4950/2024 del 16 agosto 2024 consid. 6 e relativi riferimenti), che per quanto riguarda i presunti maltrattamenti da parte dei militari polacchi, addotti nel colloquio PA-RMNA (cfr. atto SEM n. 18/11, pag. 10 seg.), seppure si ritenessero verosimili, va rilevato che non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento in Polonia ai sensi del RD III rischierebbe di esporre l'insorgente a una situazione simile a quella descritta alla frontiera in occasione dell'ingresso (illegale) sul suolo polacco, che non risulta, infine, alcun motivo che giustifichi l’applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III e dell’art. 29a cpv. 3 OAsi -- 7 of 9 -D-6536/2024 Pagina 8 1, non avendo il ricorrente fornito alcun indizio suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105) in caso di esecuzione del trasferimento in Polonia, che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM di non entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e di allontanamento conformemente all’art. 44 LAsi va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di restituzione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste d’acchito di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

-- 8 of 9 --

D-6536/2024 Pagina 9 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:

-- 9 of 9 --