Lexipedia

Entscheid

D-655/2023

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

9. Februar 2023Deutsch10 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 26 gennaio 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

48.

cpv. 1 lett. a–c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato, come si dirà in appresso, e la decisione è pertanto motivata sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv.

2.

LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l’interessato ha dichiarato di non volere essere rinviato in Austria, poiché egli preferirebbe usufruire delle cure mediche svizzere e in quest’ultimo Stato vivrebbero dei suoi conoscenti, che l’autorità inferiore ha escluso che in Austria sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che inoltre non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; rispettivamente che non vi è motivo per l’applicazione degli artt.

16 par. 1 e 17 RD III, che nel ricorso l’insorgente rimprovera alla SEM di non avere tenuto in debita considerazione i suoi problemi medici; egli evidenzia inoltre che in Austria non avrebbe ottenuto alcun aiuto, alcuna cura medica e anzi sarebbe stato maltrattato dalle autorità di polizia, chiedendo pertanto l’applicazione dell’art. 17 RD III, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli artt. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che l’Austria ha tacitamente accettato la propria competenza ai sensi dell’art. 25 par. 2 RD III, che, di conseguenza, la competenza dell’Austria è di principio data, che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Austria -- 3 of 6 -D-655/2023 Pagina 4 sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] C 364/1 del 18.12.2000) (cfr. tra le altre la sentenza del TAF E549/2023 del 1° febbraio 2023); che la presunzione secondo cui l’Austria agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente; che, in particolare, non vi è ragione di ritenere che l’Austria non rispetti il divieto di respingimento e che quindi le autorità austriache allontanino l’insorgente in un Paese ove egli potrebbe subire dei trattamenti contrari agli obblighi convenzionali, che per quanto concerne i presunti generici maltrattamenti subiti dalla polizia austriaca, il ricorrente solleva tale aspetto per la prima volta nell’ambito dell’impugnativa ricorsuale, senza averne fatto menzione durante il Colloquio Dublino; che in tale contesto, al contrario, l’interessato ha indicato di essersi rivolto alle forze di polizia alla ricerca di assistenza sanitaria, venendo in seguito trasportato in ospedale; che pertanto tali generiche doglianze risultano contradditorie, non comprovate e pertanto inverosimili, che siccome l’Austria è uno Stato di diritto, che dispone di organi di polizia e un sistema giudiziario funzionanti, l’interessato, in caso di abusi, potrà rivolgersi a dette autorità (cfr. tra le altre sentenza del TAF D-5895/2022 del 16 gennaio 2023), che neppure l’art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), concretizzato in diritto svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che, infatti, il trasferimento in Austria del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; in particolare risulta che la SEM ha sufficientemente accertato lo stato valetudinario dell’insorgente e che da questo punto di vista non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 17/2, 18/2, 19/2, 22/2, 26/2, 27/2, 32/2, 33/2, 40/3 e allegato al ricorso), che l’Austria è pertanto tenuta a riprendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, -- 4 of 6 -D-655/2023 Pagina 5 che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta priva di oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d della legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente)

16 par. 1 e 17 RD III, che nel ricorso l’insorgente rimprovera alla SEM di non avere tenuto in debita considerazione i suoi problemi medici; egli evidenzia inoltre che in Austria non avrebbe ottenuto alcun aiuto, alcuna cura medica e anzi sarebbe stato maltrattato dalle autorità di polizia, chiedendo pertanto l’applicazione dell’art. 17 RD III, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli artt. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che l’Austria ha tacitamente accettato la propria competenza ai sensi dell’art. 25 par. 2 RD III, che, di conseguenza, la competenza dell’Austria è di principio data, che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Austria -- 3 of 6 -D-655/2023 Pagina 4 sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] C 364/1 del 18.12.2000) (cfr. tra le altre la sentenza del TAF E549/2023 del 1° febbraio 2023); che la presunzione secondo cui l’Austria agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente; che, in particolare, non vi è ragione di ritenere che l’Austria non rispetti il divieto di respingimento e che quindi le autorità austriache allontanino l’insorgente in un Paese ove egli potrebbe subire dei trattamenti contrari agli obblighi convenzionali, che per quanto concerne i presunti generici maltrattamenti subiti dalla polizia austriaca, il ricorrente solleva tale aspetto per la prima volta nell’ambito dell’impugnativa ricorsuale, senza averne fatto menzione durante il Colloquio Dublino; che in tale contesto, al contrario, l’interessato ha indicato di essersi rivolto alle forze di polizia alla ricerca di assistenza sanitaria, venendo in seguito trasportato in ospedale; che pertanto tali generiche doglianze risultano contradditorie, non comprovate e pertanto inverosimili, che siccome l’Austria è uno Stato di diritto, che dispone di organi di polizia e un sistema giudiziario funzionanti, l’interessato, in caso di abusi, potrà rivolgersi a dette autorità (cfr. tra le altre sentenza del TAF D-5895/2022 del 16 gennaio 2023), che neppure l’art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), concretizzato in diritto svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che, infatti, il trasferimento in Austria del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; in particolare risulta che la SEM ha sufficientemente accertato lo stato valetudinario dell’insorgente e che da questo punto di vista non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 17/2, 18/2, 19/2, 22/2, 26/2, 27/2, 32/2, 33/2, 40/3 e allegato al ricorso), che l’Austria è pertanto tenuta a riprendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, -- 4 of 6 -D-655/2023 Pagina 5 che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta priva di oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d della legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente)

-- 5 of 6 --

D-655/2023 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, pari a CHF 750, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Adriano Alari Data di spedizione:

-- 6 of 6 --