Lexipedia

Entscheid

D-6580/2019

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento

18. Dezember 2019Deutsch12 min

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda... Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 5 dicembre 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

9.

ottobre 2019),

-- 6 of 8 --

D-6580/2019 Pagina 7 che l’intervento denominato “stimolazione cerebrale profonda” non parrebbe ossequiare tali condizioni, che da ultimo, la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale; che oltre a ciò, dal 1° ottobre 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento è pure da reputarsi esigibile, che non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-6580/2019 Pagina 7 che l’intervento denominato “stimolazione cerebrale profonda” non parrebbe ossequiare tali condizioni, che da ultimo, la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale; che oltre a ciò, dal 1° ottobre 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento è pure da reputarsi esigibile, che non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

-- 7 of 8 --

D-6580/2019 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

-- 8 of 8 --