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Entscheid

D-6805/2018

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

15. Februar 2019Deutsch20 min

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); deci... Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 30 ottobre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

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giorni dal lavoro fino ai primi di gennaio 2015 e di essere rimasto presso

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D-6805/2018 Pagina 5 il campo militare della polizia fino al

6.

aprile 2014, giorno dell’aggressione; che avrebbe quindi aggiunto di essere tornato a Baghdad fuggendo sedici giorni dopo, ossia il 22 aprile 2014, salvo poi addurre di essere rimasto nella capitale presso il cugino materno fino alla sua partenza avvenuta del 13 settembre 2014; che confrontato in merito alla contraddittorietà dei tempi del suo espatrio, l’insorgente avrebbe ribattuto di trovarsi a Erbil il 20 settembre 2014 e di essere entrato in Turchia il “14”, nonché il 4 ottobre 2014 di essere giunto in Svizzera; che posto dinanzi al fatto di essere arrivato in Svizzera nell’ottobre 2015, egli avrebbe quindi collocato il suo spostamento nel settembre del 2014 e poi rettificato dicendo di aver lasciato il Paese il 13 settembre 2015; che oltremodo, invitato a precisare se la sua aggressione fosse occorsa nel 2015 o meno, il ricorrente avrebbe negato addicendo che tale episodio risalirebbe al 2014, specificando di essere rimasto dal cugino a Bagdad dal 6 aprile 2014 al 13 settembre 2014, salvo addurre che il 4 settembre 2014 avrebbe avuto luogo il suo matrimonio e che il 13 settembre 2015 avrebbe lasciato l’Iraq; che sollecitato a indicare quanto tempo fosse trascorso tra la sua aggressione e la sua partenza dal Paese, egli non sarebbe del resto riuscito a formulare una risposta sensata; che a sostegno della sua versione dei fatti secondo cui l’aggressione sarebbe occorsa nel 2014, vi sarebbe pure il suo riferimento al massacro nel campo dove prestava servizio, che si sarebbe verificato dopo il suo abbandono, ossia il 24 giugno 2014; che oltremodo, se il ricorrente fosse divenuto davvero un “disertore” dal 22 aprile 2014 in poi, risulterebbe inconcepibile che si sia legalmente sposato pochi mesi dopo nella sua cittadina d’origine, laddove poteva essere facilmente arrestato dalle autorità; che del resto, dalla copia dell’ordine di arresto prodotta dal ricorrente si evincerebbe che lo stesso sarebbe stato spiccato il 21 aprile 2015; che le allegazioni relative all’aggressione sarebbero anch’esse incredibili; che l’insorgente avrebbe spontaneamente descritto l’accaduto in maniera incongruente adducendo che, al momento della minaccia, il suo aggressore avrebbe ordinato ai suoi amici di scendere dal veicolo e che costoro avrebbero obbedito; che in seguito, egli avrebbe poi affermato contraddittoriamente che, quando sarebbe riuscito a liberarsi dal suo aggressore, sia lui che i colleghi avrebbero abbandonato il veicolo; che sarebbero emerse ulteriori discordanze in merito alle misure di sicurezza adottate per gli spostamenti; che d’altro canto, i mezzi di prova prodotti risulterebbero inadeguati a provare la versione fornita; che in particolare, la copia relativa all’ordine d’arresto contraddirebbe le stesse dichiarazioni dell’insorgente; che non si tratterebbe del resto di un documento in originale, bensì di una mera copia scansionata, ragione per cui la sua autenticità non potrebbe nemmeno essere comprovata; che da ultimo, la situazione di insicurezza -- 5 of 11 -D-6805/2018 Pagina 6 in essere nel paese d’origine degli interessati risulterebbe irrilevante in materia d’asilo, che nel loro ricorso, gli insorgenti avversano la valutazione dell’autorità di prima istanza; che le allegazioni di B._______, benché apparentemente non circostanziate, sarebbero comunque frutto di un racconto plausibile; che la concitazione, la confusione e la paura di episodi come le perquisizioni nelle proprie abitazioni renderebbe difficile “poter essere lucidi ed esprimere in modo più che circostanziato i fatti”; che la ricorrente, all’epoca, sarebbe stata sola, giovane e consapevole che i militari avrebbero potuto fare e farle di tutto, per cui, “affermare che non ricorda di preciso quante volte questi si sono recati presso la sua abitazione e/o che si è confusa sul fatto che riuscisse a scappare prima dell’arrivo dei militari, mentre altre volte afferma di essere stata a diretto contatto con loro, apparrebbe fuori luogo”; che non si tratterebbe invero di “un calcolo matematico sulle volte che la polizia si sarebbe recata, sul numero di militari e/o sul loro abbigliamento”; che anche ritenere strano che la ricorrente non ricordi con quale autovettura sia fuggita costituirebbe “un eccesso di ricerca di verosimiglianza, stante come la maggior parte delle allegazioni sarebbero state anche provate documentalmente”; che per ciò che concerne il marito, l’aver prodotto il mandato di cattura, benché in copia, farebbe ben comprendere come la diserzione sia avvenuta e come sia impossibile per lui tornare nel proprio paese, rischiando appunto di essere imprigionato o ucciso; che la SEM, si sarebbe soffermata sulle sole dichiarazioni, ma non sui documenti, adducendo, per esempio, che essendo il mandato di cattura in copia l’autenticità non sarebbe stata verificabile; che i ricorrenti, con il loro dettagliato racconto avrebbero dimostrato di “avere il fondato timore di essere esposti al pericolo della vita e/o dell’integrità fisica o della libertà, in ragione del fatto che il marito apparterrebbe ai servizi militari che facevano capo a Saddam, oltre al fatto di essere disertore, e la moglie per il fatto di essere, appunto, coniuge”; che per ciò che concerne la questione della qualità di rifugiato occorrerebbe sottolineare come la definizione di rifugiato contemplerebbe “sia quelle ipotesi in cui una persecuzione è già stata posta in essere, sia i casi in cui venga espresso un timore di future persecuzioni”; che alla luce del fatto che secondo consolidata giurisprudenza, il rischio di persecuzioni comprenderebbe un elemento soggettivo ed un elemento oggettivo, l’analisi svolta dalla SEM quanto all’inesistenza di un tale rischio non sarebbe condivisibile, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto -- 6 of 11 -D-6805/2018 Pagina 7 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), -- 7 of 11 -D-6805/2018 Pagina 8 che quand’anche non direttamente censurata in sede ricorsuale, il Tribunale ritiene innanzitutto giudizioso confermare l’irrilevanza in materia d’asilo della situazione di insicurezza venutasi a creare nell’Iraq centrale, che infatti, pur essendo innegabile che la popolazione civile del luogo abbia dovuto e debba tuttora far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrati da entità criminali così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, appare giudizioso rammentare che gli eventi riconducibili al clima di violenza generalizzata regnante nell’Iraq centrale non risultano pertinenti ai fini della concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 6 e sentenze del Tribunale D-1400/2017 del 26 marzo 2018 consid. 5.4 e 6.4, D-3028/2017 del

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giugno 2017); che dette circostanze vanno invece prese in conto nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall’autorità di prime cure, che d’altro canto, non si può che constatare come il racconto degli insorgenti non ossequi ai requisiti di cui all’art. 7 LAsi, che salta in particolare agli occhi la totale assenza di linearità temporale nelle asserzioni di A._______, avendo egli collocato gli eventi, che per logica avrebbero dovuto risultare consequenziali, a tratti nel 2014 ed a tratti nel 2015; che l’interessato ha infatti in un primo momento allegato di essersi sposato nel settembre del 2014, di aver vissuto con la moglie a D._______ sino al marzo del 2015 lasciando poi il paese nel settembre del medesimo anno (cfr. atto A8, pag. 3, 4 e 6); che successivamente egli ha invece asserito di aver abitato con la congiunta per sole due settimane dopo il matrimonio, in quanto in seguito sarebbe stato in servizio permanente, di essere stato attivo in seno alla polizia sino al 6 aprile 2014, giorno nel quale avrebbe avuto luogo l’aggressione, salvo poi dichiarare di aver ottenuto l’ultimo permesso nel gennaio del 2015 (cfr. atto A24, pag. 3, 4, 9); che nella medesima occasione egli ha oltretutto asserito che dopo l’aggressione subita il 6 aprile 2014, sarebbe tornato a Baghdad, per poi fuggire sedici giorni dopo; che tuttavia, di lì a poco, l’insorgente ha invece affermato di essere rimasto nella capitale sino alla sua partenza avvenuta il

13.

settembre 2014 (cfr. atto A24, pag. 4); che la seconda versione, oltre a risultare in contrasto con la prima, è pertanto pure sprovvista di ogni logica interna,

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D-6805/2018 Pagina 9 che altresì, pure le allegazioni della moglie sulle presunte conseguenze della diserzione del marito non convincono il Tribunale; che B._______ si è infatti limitata a rendere risposte evasive a proposito dei contatti con le autorità, senza mai dare l’impressione di aver realmente vissuto detti eventi; che a titolo esemplificativo quest’ultima ha parlato in modo generico di perquisizioni al domicilio (“cfr. atto A44, pag. 11: “ils pouvaient venir à n’importe quel moment”) non riuscendo però a fornire indicazioni consistenti rispetto ad uno di detti eventi in particolare (cfr. atto A44, pag. 14 a proposito dell’”ultima visita”), che per il resto è opportuno rinviare alle condivisibili ed esaustive valutazioni esposte nella decisione impugnata (cfr. decisione impugnata, pag. 36, vedi anche supra pag. 4-5), che le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non permettono di relativizzare i numerosi elementi stridenti riscontrabili nell’esposto dei richiedenti asilo, che oltremodo, va rammentato come il solo fatto di rifiutarsi di reintegrare le forze di polizia irachene non sia motivo per temere persecuzioni statali rilevanti in materia d’asilo nel caso di un ipotetico rientro in patria (cfr. sulla questione sentenza del Tribunale E-4434/2017 del 5 settembre 2017 consid. 7.4 e rif. citati); che un’eventuale sanzione per diserzione nel contesto iracheno è infatti di principio da considerarsi irrilevante in materia d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-1400/2017 del 25 marzo 2018 consid. 6.3.3), che nemmeno i mezzi di prova addotti giungono in soccorso degli interessati; che non si può d’altra parte ritenere, come lo vogliono gli insorgenti, che l’autorità di prima istanza abbia, a torto, omesso di prendere in considerazione le prove da loro offerte, dal momento che nella decisione avversata è presente un’estesa e tutelabile valutazione di merito delle stesse (cfr. decisione impugnata, pag. 5-6), che pertanto, il diniego della qualità di rifugiato e la mancata concessione dell’asilo risulta giustificata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, -- 9 of 11 -D-6805/2018 Pagina 10 che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 18 dicembre 2018, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-6805/2018 Pagina 9 che altresì, pure le allegazioni della moglie sulle presunte conseguenze della diserzione del marito non convincono il Tribunale; che B._______ si è infatti limitata a rendere risposte evasive a proposito dei contatti con le autorità, senza mai dare l’impressione di aver realmente vissuto detti eventi; che a titolo esemplificativo quest’ultima ha parlato in modo generico di perquisizioni al domicilio (“cfr. atto A44, pag. 11: “ils pouvaient venir à n’importe quel moment”) non riuscendo però a fornire indicazioni consistenti rispetto ad uno di detti eventi in particolare (cfr. atto A44, pag. 14 a proposito dell’”ultima visita”), che per il resto è opportuno rinviare alle condivisibili ed esaustive valutazioni esposte nella decisione impugnata (cfr. decisione impugnata, pag. 36, vedi anche supra pag. 4-5), che le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non permettono di relativizzare i numerosi elementi stridenti riscontrabili nell’esposto dei richiedenti asilo, che oltremodo, va rammentato come il solo fatto di rifiutarsi di reintegrare le forze di polizia irachene non sia motivo per temere persecuzioni statali rilevanti in materia d’asilo nel caso di un ipotetico rientro in patria (cfr. sulla questione sentenza del Tribunale E-4434/2017 del 5 settembre 2017 consid. 7.4 e rif. citati); che un’eventuale sanzione per diserzione nel contesto iracheno è infatti di principio da considerarsi irrilevante in materia d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-1400/2017 del 25 marzo 2018 consid. 6.3.3), che nemmeno i mezzi di prova addotti giungono in soccorso degli interessati; che non si può d’altra parte ritenere, come lo vogliono gli insorgenti, che l’autorità di prima istanza abbia, a torto, omesso di prendere in considerazione le prove da loro offerte, dal momento che nella decisione avversata è presente un’estesa e tutelabile valutazione di merito delle stesse (cfr. decisione impugnata, pag. 5-6), che pertanto, il diniego della qualità di rifugiato e la mancata concessione dell’asilo risulta giustificata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, -- 9 of 11 -D-6805/2018 Pagina 10 che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 18 dicembre 2018, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-6805/2018 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull’anticipo spese versato il 18 dicembre 2018.

3.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

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