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Entscheid

D-6851/2024

Asilo ed allontanamento

8. August 2025Deutsch22 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 settembre 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

11.

al ricorso); - scritto del (…) della Direzione di sicurezza della provincia di B._______ inviata all'Ufficio investigativo per i reati di terrorismo (cfr. allegato n. 12 al ricorso); - decisione del (…) Tribunale penale di B._______ del (…), che accoglie la richiesta di emissione di un mandato di accompagnamento coattivo da parte della Procura di B._______ (cfr. allegato n. 13 al ricorso); - richiesta di emissione di un mandato di accompagnamento coattivo da parte della Procura di B._______ del (…) inviata al Tribunale penale di B._______ (cfr. allegato n. 14 al ricorso); - rapporto di indagine della polizia della Direzione della sezione antiterrorismo del (…) (cfr. allegato n. 15 al ricorso), che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che, anzitutto, il Tribunale osserva che agli atti non risulta esservi né un mandato d’arresto, né un atto d’accusa in merito alla procedura penale per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica; che, pertanto, va di principio esclusa l’esistenza di una procedura penale rilevante per l’asilo ai sensi della giurisprudenza succitata; che, ad ogni buon conto, quanto allegato dal ricorrente non giustifica l’esistenza di un timore fondato di eventuali arresti o incarcerazioni una volta rientrato nel Paese d’origine; che, infatti, si può ragionevolmente escludere che l’interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo; che, non avendo precedenti penali, non si può ritenere a priori che egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato in questione, viene di norma pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK) (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); ch’egli non presenta inoltre un profilo politico di rilievo, essendosi limitato a effettuare le menzionate condivisioni sui social media (cfr. atto SEM n. 17/19 D56-D58); che tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d’asilo; che i mezzi di prova versati agli atti relativi a tale procedura sono conseguentemente irrilevanti e la questione della loro autenticità può essere lasciata aperta -- 8 of 13 -D-6851/2024 Pagina 9 (cfr. mdp SEM n. 1-7; allegati n. 4-15 al ricorso); che le generiche censure sollevate nel ricorso non permettono di sovvertire tali conclusioni, che, infine, le pretese discriminazioni che l’insorgente avrebbe patito a causa della propria etnia curda durante il servizio militare non si distinguono notevolmente dai generali problemi sociali che le persone della stessa appartenenza etnica riscontrano quotidianamente; che per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica peraltro il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti); che, a titolo abbondanziale, si osserva altresì che, una volta concluso il servizio militare, il ricorrente non ha più intrattenuto alcun contatto con i presunti autori delle condotte vessatorie e che egli non risulta aver mai intrapreso alcuna iniziativa volta a segnalare tali comportamenti ai superiori gerarchici competenti, che i timori espressi dal ricorrente si rivelano pertanto infondati sotto il profilo dell’art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone -- 9 of 13 -D-6851/2024 Pagina 10 l’ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdoturco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sudest del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che, a conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 4 agosto 2025), -- 10 of 13 -D-6851/2024 Pagina 11 che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture, a seguito delle quali è stato proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate, tra cui B._______, da cui il ricorrente proviene; che tale stato di emergenza è stato poi revocato il 9 maggio 2023; che, posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3 [sentenza di riferimento]); che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili – in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili – segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 consid. 11.3), che, nello specifico, il Tribunale osserva che, sebbene l’interessato provenga dalla provincia di B._______, né in sede di audizione né nel ricorso egli ha evidenziato criticità riconducibili agli eventi sismici che hanno interessato tale area; che si rileva, altresì, che il ricorrente è un uomo giovane, in buone condizioni di salute, con una rilevante esperienza lavorativa quale (…), attività che egli avrebbe esercitato anche nella città di E._______; che egli ha pertanto dimostrato di essere autonomo e in grado di vivere indipendentemente anche in località diverse da quella di origine; che egli dispone di una solida rete familiare nel Paese, con la quale mantiene rapporti positivi e della quale potrà avvalersi in caso di necessità, trattandosi peraltro di un nucleo familiare benestante, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), -- 11 of 13 -D-6851/2024 Pagina 12 che il ricorso va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell’inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l’istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m LAsi), sono respinte, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente)

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D-6851/2024 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, e di gratuito patrocinio sono respinte.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

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