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Entscheid

D-686/2019

Asilo ed allontanamento

5. November 2019Deutsch15 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 11 gennaio 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

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Erwägungen

4.

e 8) ed in seguito di essersi recato a Watale da un certo Kadhr il giorno stesso della fuga (cfr. verbale 2, pag. 10 e 19); che da ultimo ma non per importanza, si rilevi come anche la collocazione temporale delle successive supposte ricerche presso il domicilio non sia lineare, differendo di diversi giorni rispetto agli eventi a margine (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 20), che su tali presupposti i predetti indicatori di inverosimiglianza non si possono certo imputare alle generiche giustificazioni invocate in sede ricorsuale, che in definitiva, si può partire dall’assunto che la versione dell’insorgente non ossequi i succitati criteri di cui all’art. 7 LAsi, che d’altra parte, la sola appartenenza all’etnia Tamil e il deposito di una domanda d’asilo all’estero non sono elementi di rischio sufficienti per giustificare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), -- 6 of 10 -D-686/2019 Pagina 7 che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente avversa subordinatamente anche tale conclusione, ritenendo dover far fronte a rischi concreti in caso di rimpatrio, aggravati dalla recente crisi istituzionale che avrebbe colpito il paese, che ad ogni modo, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sono indizi – non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese – per ritenere che l’interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), -- 7 of 10 -D-686/2019 Pagina 8 che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1), che la crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non modifica tale assunto, essendosi la situazione stabilizzata (cfr. sentenze del Tribunale D-4010/2019 del 21 agosto 2019 e D-2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5), che nella già citata E-1866/2015 il Tribunale ha altresì proceduto all’attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 confermando che l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione della regione del Vanni (per la regione del Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) qualora i criteri individuali dell’esigibilità siano dati (in particolare l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Jaffna, nella provincia Settentrionale, e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che infatti, l’insorgente può contare sulla presenza di un’ampia rete famigliare nella provincia e su di una pluriennale esperienza professionale corroborata da formazione scolastica, che inoltre, l’interessato gode di buona salute e non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi medici che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, -- 8 of 10 -D-686/2019 Pagina 9 che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-686/2019 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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