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Entscheid

D-7203/2023

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

18. Januar 2024Deutsch18 min

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'a... Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 20 dicembre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

13.

gennaio 2023 pag. 5); che, in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che, inoltre, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3); che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. ex multis sentenza del Tribunale D-76/2023 del

13 gennaio 2023 pag. 5), che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), -- 5 of 10 -D-7203/2023 Pagina 6 che, nel caso in esame, il ricorrente ha innanzitutto ammesso di aver commesso dei reati per conto del proprio padre per i quali è stato incarcerato (cfr. atto SEM n. 52/11, R10, 13, R14, R31 e seg.); che egli riconosce inoltre di essere cresciuto in una famiglia di criminali (cfr. atto SEM n. 52/11, R13, R18); che non ha addotto alcun elemento che possa essere ritenuto verosimile a sostegno della tesi secondo cui la procedura penale aperta nei suoi confronti per il reato di furto aggravato sia basata su motivazioni razziali (cfr. atto SEM n. 52/11, R18, R19); che dai mezzi di prova prodotti si rileva invece che egli ha ammesso di aver commesso tale reato (cfr. Mdp n. 002/4); che, per questi motivi, è possibile escludere la presenza di una persecuzione statale, che per quanto riguarda invece le persecuzioni dovute a terze persone, il Consiglio federale ha inserito la Repubblica della Macedonia del Nord nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità macedoni, che il ricorrente non ha inoltre apportato elementi sufficienti atti a sovvertire la summenzionata presunzione; che, in particolare, per quanto concerne le pressioni alle quali è stato sottoposto il ricorrente da parte dei creditori del padre (cfr. atto SEM n. 52/11, R14), egli non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine; che, in particolare, il fatto di non denunciare le aggressioni fisiche subite, risulterebbe essere stata una scelta personale; che l’insorgente non sostiene neppure che le autorità non sarebbero intervenute al fine di garantirne la sicurezza; che lo stesso non ha mai tentato di rivolgersi alle autorità al fine di denunciare tali fatti; che, pertanto, non è possibile escludere che esse sarebbero intervenute al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato (artt. 3,

13 gennaio 2023 pag. 5), che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), -- 5 of 10 -D-7203/2023 Pagina 6 che, nel caso in esame, il ricorrente ha innanzitutto ammesso di aver commesso dei reati per conto del proprio padre per i quali è stato incarcerato (cfr. atto SEM n. 52/11, R10, 13, R14, R31 e seg.); che egli riconosce inoltre di essere cresciuto in una famiglia di criminali (cfr. atto SEM n. 52/11, R13, R18); che non ha addotto alcun elemento che possa essere ritenuto verosimile a sostegno della tesi secondo cui la procedura penale aperta nei suoi confronti per il reato di furto aggravato sia basata su motivazioni razziali (cfr. atto SEM n. 52/11, R18, R19); che dai mezzi di prova prodotti si rileva invece che egli ha ammesso di aver commesso tale reato (cfr. Mdp n. 002/4); che, per questi motivi, è possibile escludere la presenza di una persecuzione statale, che per quanto riguarda invece le persecuzioni dovute a terze persone, il Consiglio federale ha inserito la Repubblica della Macedonia del Nord nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità macedoni, che il ricorrente non ha inoltre apportato elementi sufficienti atti a sovvertire la summenzionata presunzione; che, in particolare, per quanto concerne le pressioni alle quali è stato sottoposto il ricorrente da parte dei creditori del padre (cfr. atto SEM n. 52/11, R14), egli non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine; che, in particolare, il fatto di non denunciare le aggressioni fisiche subite, risulterebbe essere stata una scelta personale; che l’insorgente non sostiene neppure che le autorità non sarebbero intervenute al fine di garantirne la sicurezza; che lo stesso non ha mai tentato di rivolgersi alle autorità al fine di denunciare tali fatti; che, pertanto, non è possibile escludere che esse sarebbero intervenute al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato (artt. 3,

7 LAsi) e la concessione dell’asilo (art. 2 LAsi), la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), -- 6 of 10 -D-7203/2023 Pagina 7 che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è dunque tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che secondo il Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Repubblica della Macedonia del Nord, che, in particolare, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), -- 7 of 10 -D-7203/2023 Pagina 8 che la situazione vigente in Repubblica della Macedonia del Nord non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che tale Paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281), che, giusta l’art. 83 cpv. 5 LStrI, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile, che, nel caso di specie, non si evince la necessità per il ricorrente di rimanere in Svizzera; che, in particolare, in Repubblica della Macedonia del Nord esistono, per le problematiche di salute che egli presenta, le cure mediche essenziali per il loro trattamento e un programma d’aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa può essergli assicurata (cfr. ex multis sentenze del Tribunale D-4610/2020 del 6 aprile 2021 consid. 8.2 e, più in particolare per le problematiche psichiche, la sentenza del Tribunale E-3257/2017 del 30 luglio 2020 consid. 10.4.2); che a comprova di quanto precede, l’insorgente medesimo ha riferito di aver beneficiato di numerosi consulti medici e cure nel Paese di provenienza (cfr. atto SEM n. 52/11, R51 e seg.), che il ricorrente potrà ad ogni modo richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza

2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la sua situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso; che egli è un giovane adulto, di professione imbianchino (cfr. atto SEM n. 52/11, R21), che dispone di una cerchia di famigliari nel proprio Paese d’origine vista la presenza della di lui madre (cfr. atto SEM n. 52/11, R48), -- 8 of 10 -D-7203/2023 Pagina 9 che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore dev’essere confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) e la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

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D-7203/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:

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