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Entscheid

D-7271/2018

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

14. März 2019Deutsch16 min

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento; ricor... Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento; ricorso contro una decisione di riesame o una domanda multipla); decisione della SEM del 21 novembre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

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Erwägungen

14.

luglio 2015, non vi sarebbe modo di giungere a diverso esito conto tenuto dell’esiguo valore probatorio dei documenti prodotti, delle modalità di ottenimento degli stessi e del fatto che la presenza di una persecuzione collettiva dei curdi sarebbe stata già stata scartata in tale sede, che con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione della SEM; che a suo dire l’autorità di prima istanza si sarebbe fondata su congetture e speculazioni non sorrette da elementi concreti; che l’insorgente con la sua domanda di riesame avrebbe infatti reso verosimile di essere ricercato in Siria; che sarebbe indubbio ch’egli risulterebbe registrato come oppositore al regime; che ciò lo esporrebbe anche ai rischi derivanti dalla renitenza alla leva; che egli sarebbe stato ricercato al domicilio e presso conoscenti dalle autorità militari; che l’espatrio illegale e la renitenza sarebbero infatti punibili; ch’egli rammenta quindi le modalità di ottenimento dei documenti già esposte in sede di prima istanza; che gli avvocati sarebbero in misura di entrare in contatto con le autorità, ottenendo anche il diritto di consultare la documentazione interna; che del resto, mandati di cattura ed ordini d'arresto, per loro stessa natura, non verrebbero notificati direttamente alle persone ricercate; che l’opinione secondo cui i documenti siriani risultino facilmente falsificabili o ottenibili dietro pagamento sarebbe un’affermazione generica, in quanto si tratterebbe di questioni ancorate nella legislazione siriana; che affermare il contrario equivarrebbe a privare di portata ogni -- 4 of 8 -D-7271/2018 Pagina 5 documento proveniente da paesi in guerra civile; che nel prosieguo delle sua impugnativa, il ricorrente si esprime in merito alla rilevanza in materia d’asilo dell’obbligo di servire nelle forze armate siriane e delle conseguenze di diserzione e renitenza alla leva; ch’egli elenca poi una serie di casi nei quali circostanze a lui dire apparentabili alla presente (espatrio illegale e renitenza) avrebbero condotto al riconoscimento della qualità di rifugiato, che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un’autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una “domanda di riconsiderazione qualificata”, ossia di una domanda per il cui tramite l’interessato si avvale di motivi di revisione previsti all’art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173) o una “domanda di adattamento” dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66); che differentemente dalla “domanda di riconsiderazione qualificata” in materia d’asilo la “domanda di adattamento” può vertere unicamente su aspetti relativi all’esecuzione dell’allontanamento, dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1998 n. 1); che da ultimo, la trattazione da parte dell’autorità è parimenti giustificata allorquando il riesame si fonda su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda istanza ma che riguarda fatti anteriori, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv.

2.

lett. a in fine LTF, DTAF 2013/22 consid. 11.4., AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e -- 5 of 8 -D-7271/2018 Pagina 6 allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente; che una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (cfr. la giurisprudenza in ambito di revisione, DTF 127 V

353 consid. 5b, DTF 118 II 199 consid. 5.; DTAF 2014/39 consid. 4.5); che risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell’ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b); che una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). che ciò posto, la valutazione della SEM quanto ai documenti prodotti in sede di riesame non presta il fianco a critiche, che questi dispongono notoriamente di uno scarso valore probatorio, essendo notoriamente reperibili nel contesto siriano (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-5869/2016 del 18 febbraio 2019 consid. 6.3.5); che con ciò non si vuole affatto ritenere, come lo vuole il ricorrente, che ogni documento proveniente da detto paese dia d’acchito privo di ogni valore, ma piuttosto che le esigenze per ammetterne l’autenticità siano più elevate; che in specie vi sono inoltre alcuni indizi che lasciano intendere ad un confezionamento dei suddetti documenti per i bisogni della causa; che già da un esame prima facie pare che i timbri ivi presenti siano stati apposti tramite un processo di stampa e non con timbro a inchiostro, cosa che già da sola lascia sorgere forti dubbi in merito alla sua autenticità (sulla questione si vedano sentenze del Tribunale D-7946/2015 del 15 marzo 2017 consid. 6.1, E-4093/2014 del 29 giugno 2016 consid. 5.5 e Savelsberg/Hajo Europäisches Zentrum für Kurdische Studien, Gutachten in der Verwaltungsstreitsache [anonimizzato] gegen Bundesrepublik Deutschland, Atto B 6 K 03.30241, 15 ottobre 2004, pag. 15 e segg.); che le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non dissipano del resto integralmente i dubbi in merito alle modalità di ottenimento di suddetti documenti interni, che ad ogni modo, va rilevato che il termine di 30 giorni previsto all’art. 111b LAsi per richiedere il riesame sulla scorta dei mezzi di prova in questione non è in specie stato in specie rispettato, dal momento che l’insorgente ha dichiarato di esserne entrato in possesso nell’aprile del 2016 (cfr. atto C6, pag. 2), -- 6 of 8 -D-7271/2018 Pagina 7 che quo ai timori derivanti da un’ipotetica sanzione per renitenza va osservato come non si tratti di un motivo di riesame ai sensi della giurisprudenza citata giacché mai invocato nel corso della procedura ordinaria (cfr. atto B16); che ad ogni modo, quandanche si voglia detto motivo costitutivo di una nuova domanda d’asilo, va ricordato che in assenza di una convocazione, la semplice eventualità di essere reclutato non risulti rilevante, che le ulteriori argomentazioni addotte in sede di riesame e nel successivo ricorso, quali ad esempio la situazione dei curdi in Siria, non costituiscono fatti nuovi e rilevanti ai sensi della giurisprudenza, che la decisione della SEM del 21 novembre 2018 va dunque confermata ed il ricorso respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1’500.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 19 febbraio 2018, che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

353 consid. 5b, DTF 118 II 199 consid. 5.; DTAF 2014/39 consid. 4.5); che risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell’ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b); che una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). che ciò posto, la valutazione della SEM quanto ai documenti prodotti in sede di riesame non presta il fianco a critiche, che questi dispongono notoriamente di uno scarso valore probatorio, essendo notoriamente reperibili nel contesto siriano (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-5869/2016 del 18 febbraio 2019 consid. 6.3.5); che con ciò non si vuole affatto ritenere, come lo vuole il ricorrente, che ogni documento proveniente da detto paese dia d’acchito privo di ogni valore, ma piuttosto che le esigenze per ammetterne l’autenticità siano più elevate; che in specie vi sono inoltre alcuni indizi che lasciano intendere ad un confezionamento dei suddetti documenti per i bisogni della causa; che già da un esame prima facie pare che i timbri ivi presenti siano stati apposti tramite un processo di stampa e non con timbro a inchiostro, cosa che già da sola lascia sorgere forti dubbi in merito alla sua autenticità (sulla questione si vedano sentenze del Tribunale D-7946/2015 del 15 marzo 2017 consid. 6.1, E-4093/2014 del 29 giugno 2016 consid. 5.5 e Savelsberg/Hajo Europäisches Zentrum für Kurdische Studien, Gutachten in der Verwaltungsstreitsache [anonimizzato] gegen Bundesrepublik Deutschland, Atto B 6 K 03.30241, 15 ottobre 2004, pag. 15 e segg.); che le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non dissipano del resto integralmente i dubbi in merito alle modalità di ottenimento di suddetti documenti interni, che ad ogni modo, va rilevato che il termine di 30 giorni previsto all’art. 111b LAsi per richiedere il riesame sulla scorta dei mezzi di prova in questione non è in specie stato in specie rispettato, dal momento che l’insorgente ha dichiarato di esserne entrato in possesso nell’aprile del 2016 (cfr. atto C6, pag. 2), -- 6 of 8 -D-7271/2018 Pagina 7 che quo ai timori derivanti da un’ipotetica sanzione per renitenza va osservato come non si tratti di un motivo di riesame ai sensi della giurisprudenza citata giacché mai invocato nel corso della procedura ordinaria (cfr. atto B16); che ad ogni modo, quandanche si voglia detto motivo costitutivo di una nuova domanda d’asilo, va ricordato che in assenza di una convocazione, la semplice eventualità di essere reclutato non risulti rilevante, che le ulteriori argomentazioni addotte in sede di riesame e nel successivo ricorso, quali ad esempio la situazione dei curdi in Siria, non costituiscono fatti nuovi e rilevanti ai sensi della giurisprudenza, che la decisione della SEM del 21 novembre 2018 va dunque confermata ed il ricorso respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1’500.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 19 febbraio 2018, che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

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D-7271/2018 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 1’500.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese versato il 19 febbraio 2018,

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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