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Entscheid

D-7284/2017

Asilo ed allontanamento

21. November 2018Deutsch18 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 novembre 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

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Erwägungen

2.

CEDU; che a tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico; che tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità; che a mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta; che sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8); che si può dunque partire dall’assunto che l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati, che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerarsi ammissibile, -- 8 of 11 -D-7284/2017 Pagina 9 che circa l’esigibilità, è invece opportuno citare la sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come sentenza di riferimento) nella quale il Tribunale, dopo aver constatato un documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione, è giunto a statuire che la stessa sia attualmente data (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2); che inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3); che in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della singola fattispecie; che in altri termini, in presenza di particolari circostanze negative, vi sarà luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2), che in specie ciò non è tuttavia il caso; che il ricorrente è un uomo giovane; che può avvalersi di una formazione scolastica di base arricchita da diversi anni di esperienza professionale, maturata in patria ed all’estero; che le problematiche mediche da lui esposte, ossia l’asma bronchiale ed i reflussi gastroesofagei non paiono inoltre di una gravità tale da influire su di un giudizio di esigibilità; che del resto l’insorgente ha affermato disporre tuttora di un’estesa parentela in patria, che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerarsi anche ragionevolmente esigibile, che infine, pur non essendo di principio attualmente possibile un rimpatrio coatto (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.3), non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che per prassi costante, spetta infatti al ricorrente ottenere, presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine, i documenti necessari per il rientro (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), -- 9 of 11 -D-7284/2017 Pagina 10 che il ricorso va pertanto respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e

5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, a norma dell’art. 6 lett. b TS-TAF, le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte; che in specie, vista l’evoluzione giurisprudenziale successiva alla litispendenza della causa, non sono riscosse spese. che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, a norma dell’art. 6 lett. b TS-TAF, le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte; che in specie, vista l’evoluzione giurisprudenziale successiva alla litispendenza della causa, non sono riscosse spese. che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-7284/2017 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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