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Entscheid

D-7797/2015

Asilo ed allontanamento

25. August 2016Deutsch19 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 ottobre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

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Erwägungen

10.

giugno 2016,

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D-7797/2015 Pagina 8 che in definitiva, i motivi d’asilo dell’insorgente non adempiono le condizioni di verosimiglianza giusta l’art. 7 LAsi, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.2, KRAUSKOPF/EMME-NEGGER/BABEY, in: Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 80-83 ad art. 13 PA; DTAF 2014/12 consid. 6), che il ricorrente, fornendo indicazioni manifestamente carenti e inverosimili in merito alla sua cittadinanza – dissimulando così la sua reale origine – ha violato il suo obbligo di collaborare impedendo alle autorità di determinare con certezza il suo Paese di origine, di effettuare l’esame del principio dello Stato terzo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi e di determinare l’esistenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2014/12 consid. 6), che dissimulando il vero Paese di origine, il ricorrente ha pure reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo, rispettivamente di ostacoli al suo reinserimento nell'effettivo Paese di origine, che l’interessato deve sopportare le conseguenze della violazione dell’obbligo di collaborare (cfr. ibidem), -- 8 of 10 -D-7797/2015 Pagina 9 che tuttavia, come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, non potendo essere escluso che il ricorrente possieda la nazionalità cinese, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Cina è, ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. d LAsi, esclusa (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.11), che visto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, pertanto, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 28 dicembre 2015, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

D-7797/2015 Pagina 8 che in definitiva, i motivi d’asilo dell’insorgente non adempiono le condizioni di verosimiglianza giusta l’art. 7 LAsi, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.2, KRAUSKOPF/EMME-NEGGER/BABEY, in: Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 80-83 ad art. 13 PA; DTAF 2014/12 consid. 6), che il ricorrente, fornendo indicazioni manifestamente carenti e inverosimili in merito alla sua cittadinanza – dissimulando così la sua reale origine – ha violato il suo obbligo di collaborare impedendo alle autorità di determinare con certezza il suo Paese di origine, di effettuare l’esame del principio dello Stato terzo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi e di determinare l’esistenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2014/12 consid. 6), che dissimulando il vero Paese di origine, il ricorrente ha pure reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo, rispettivamente di ostacoli al suo reinserimento nell'effettivo Paese di origine, che l’interessato deve sopportare le conseguenze della violazione dell’obbligo di collaborare (cfr. ibidem), -- 8 of 10 -D-7797/2015 Pagina 9 che tuttavia, come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, non potendo essere escluso che il ricorrente possieda la nazionalità cinese, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Cina è, ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. d LAsi, esclusa (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.11), che visto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, pertanto, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 28 dicembre 2015, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

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D-7797/2015 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 28 dicembre 2015.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:

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