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Entscheid

D-815/2021

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

1. März 2021Deutsch15 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 11 febbraio 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

4.

settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi.

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D-815/2021 Pagina 6 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2), che in assenza di elementi concreti che lascino presupporre l’esistenza di altre patologie di una gravità tale da risultare ostative al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino, non è così bastevole limitarsi a sollevare la possibile esistenza di un generico stato di sofferenza, quand’anche effettivamente riconducibile ad una sindrome ansioso depressiva, per imporre ulteriori misure istruttorie, atteso che quand’anche confermata, non si tratterebbe di una patologia che rientra nella casistica convenzionale, che significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica; fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA), che ciò non di meno, una violazione dell’art. 3 CEDU può sussistere anche qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che sebbene si possa effettivamente partire dal presupposto che la Polonia – Paese vincolato dalla CartaUE e la CEDU e tenuto ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) – disponga di un’infrastruttura sanitaria funzionante ed equiparabile a quella elvetica, la SEM non risulta aver chiarito direttamente la questione dell’effettiva reperibilità del Biktarvy in questione in tale Paese, che nel provvedimento sindacato fanno peraltro difetto valutazioni sui rischi derivanti da un’eventuale sospensione del trattamento, che per quanto codesta patrocinatrice non sia stata in grado di fornire elementi in tal senso, sulla base delle fonti disponibili appare nondimeno che l’interruzione della somministrazione di biktarvy nei pazienti con coinfezione da HBV (epatite B) possa essere associata a gravi ed acute esacer-- 6 of 8 -D-815/2021 Pagina 7 bazioni dell’epatite (cfr. < https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/biktarvy-epar-product-information_it.pdf >, consultato il 25.02.2021, pag. 3), che conto tenuto delle particolari circostanze del caso di specie, tale aspetto risulta pertanto meritevole di approfondimenti supplementari, che il Tribunale ritiene giudizioso sia l’autorità inferiore, più prossima alla materia, ad esprimersi in primo luogo al soggetto, che per ciò fare il ricorso va accolto e gli atti di causa vanno rinviati all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata a procurarsi la documentazione necessaria per determinarsi (1) sulla necessità di proseguire la terapia a base di biktarvy, (2; nell’affermativa) sulla reperibilità del farmaco o di suoi succedanei nel Paese di destinazione e (3; laddove la stessa dovesse risultare problematica) sui rischi derivanti da un’eventuale sospensione, finanche temporanea, della somministrazione, che in tale contesto detta autorità resta beninteso libera di prendere in considerazione l’evoluzione successiva dello stato valetudinario dell’insorgente, che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-815/2021 Pagina 6 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2), che in assenza di elementi concreti che lascino presupporre l’esistenza di altre patologie di una gravità tale da risultare ostative al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino, non è così bastevole limitarsi a sollevare la possibile esistenza di un generico stato di sofferenza, quand’anche effettivamente riconducibile ad una sindrome ansioso depressiva, per imporre ulteriori misure istruttorie, atteso che quand’anche confermata, non si tratterebbe di una patologia che rientra nella casistica convenzionale, che significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica; fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA), che ciò non di meno, una violazione dell’art. 3 CEDU può sussistere anche qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che sebbene si possa effettivamente partire dal presupposto che la Polonia – Paese vincolato dalla CartaUE e la CEDU e tenuto ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) – disponga di un’infrastruttura sanitaria funzionante ed equiparabile a quella elvetica, la SEM non risulta aver chiarito direttamente la questione dell’effettiva reperibilità del Biktarvy in questione in tale Paese, che nel provvedimento sindacato fanno peraltro difetto valutazioni sui rischi derivanti da un’eventuale sospensione del trattamento, che per quanto codesta patrocinatrice non sia stata in grado di fornire elementi in tal senso, sulla base delle fonti disponibili appare nondimeno che l’interruzione della somministrazione di biktarvy nei pazienti con coinfezione da HBV (epatite B) possa essere associata a gravi ed acute esacer-- 6 of 8 -D-815/2021 Pagina 7 bazioni dell’epatite (cfr. < https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/biktarvy-epar-product-information_it.pdf >, consultato il 25.02.2021, pag. 3), che conto tenuto delle particolari circostanze del caso di specie, tale aspetto risulta pertanto meritevole di approfondimenti supplementari, che il Tribunale ritiene giudizioso sia l’autorità inferiore, più prossima alla materia, ad esprimersi in primo luogo al soggetto, che per ciò fare il ricorso va accolto e gli atti di causa vanno rinviati all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata a procurarsi la documentazione necessaria per determinarsi (1) sulla necessità di proseguire la terapia a base di biktarvy, (2; nell’affermativa) sulla reperibilità del farmaco o di suoi succedanei nel Paese di destinazione e (3; laddove la stessa dovesse risultare problematica) sui rischi derivanti da un’eventuale sospensione, finanche temporanea, della somministrazione, che in tale contesto detta autorità resta beninteso libera di prendere in considerazione l’evoluzione successiva dello stato valetudinario dell’insorgente, che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-815/2021 Pagina 8 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

2.

La decisione della SEM dell’11 febbraio 2021 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.

3.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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