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Entscheid

D-8746/2010

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

5. Januar 2011Deutsch17 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.

83.

cpv. 4 LStr); che, come già illustrato poc’anzi, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che la situazione vigente in Russia non è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, codesto Tribunale ricorda che egli è ancora piuttosto giovane, ha una solida e variata esperienza professionale come, a titolo d’esempio, meccanico o commerciante in proprio (cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 2 e del 20 dicembre 2010, pag. 4 ); che, inoltre e stando a quanto riferito, sua madre vivrebbe ancora in patria, come pure diversi suoi amici (cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 3 e del 20 dicembre 2010, pag. 5); che, comunque, avendo egli vissuto a C._______ sin dalla nascita, si può partire dal presupposto che abbia una rete sociale in loco; che l’insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che, da un esame d’ufficio degli atti, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’autore del gravame nel suo Paese d’origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che, pertanto, non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che alla luce di quanto precede, anche in materia d’allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed -- 9 of 11 -D-8746/2010 Pagina 10 inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, di fr. 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.

1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

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D-8746/2010 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:

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