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Entscheid

D-8798/2010

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

6. Januar 2011Deutsch15 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

2.

LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.

83.

cpv. 4 LStr); che, come già illustrato poc’anzi, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, codesto Tribunale ricorda che egli è ancora giovane, ha frequentato nove anni di scuola e possiede pure un'esperienza professionale come venditore e diversi altri lavori saltuari (cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 3 e del

20.

dicembre 2010, pag. 4 ); che, inoltre e stando a quanto riferito, egli dispone ancora di una rete sociale in patria, dove vivrebbero ancora due sorelle, un fratello ed uno zio (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010); che, peraltro, nulla osta al ricorrente, se del caso, di richiedere degli eventuali aiuti e/o sussidi per problemi economici alle autorità algerine, cosa che invece egli non avrebbe mai fatto in passato (cfr. verbale del 20 dicembre 2010, pag. 4); che l’insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che, da un esame d’ufficio degli atti, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’autore del gravame nel suo Paese d’origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);

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D-8798/2010 Pagina 9 che alla luce di quanto precede, anche in materia d’allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confermata, che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.

1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

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D-8798/2010 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:

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