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Entscheid

D-927/2022

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

9. Juni 2022Deutsch21 min

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accor... Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 28 gennaio 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

18.

gennaio 2022 consid. 6.2.3; E-1936/2018 del 23 aprile 2018 consid. 5.4. e 7.4.1), che in definitiva, si può partire dall’assunto che la versione dell’insorgente non ossequi ai succitati criteri di verosimiglianza, che altresì, come rettamente segnalato dalla SEM e nonostante le considerazioni contenute nel gravame, non sono identificabili in specie ulteriori fattori di rischio che permettano di considerare che l’insorgente possa essere esposto a pregiudizi in caso di rientro in patria (cfr. decisione avversata, pag. 7), che, la sola appartenenza all’etnia Tamil e il deposito di una domanda d’asilo all’estero non sono elementi sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6); che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, -- 9 of 13 -D-927/2022 Pagina 10 che nel proprio gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto; che egli in particolare ritiene che il suo l’allontanamento verso lo Sri Lanka sarebbe da ritenersi inammissibile e non ragionevolmente esigibile, in quanto verrebbe violato il principio del non-respingimento e l’art. 3 CEDU, che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sono indizi – non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese – per ritenere che l’interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene da D._______ – E._______ (provincia del Nord), e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto -- 10 of 13 -D-927/2022 Pagina 11 non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che infatti può contare sulla presenza di una solida rete sociale in patria (cfr. atto SEM 21/13 D29-32); che la famiglia dispone di una casa di proprietà dove egli viveva prima di espatriare (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D29); che altresì, l’interessato dispone di una solida formazione scolastica (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D40) e di un’ esperienza professionale come costruttore di case e conducente di tuk-tuk (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D42); che quest’ultima attività gli permetteva di provvedere al proprio sostentamento (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D43-45); che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l’interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che per quanto riguarda il suo stato di salute, l'insorgente ha asserito durante l’audizione ex art. 26 cpv. 3 LAsi di soffrire di (…) e di (…) (cfr. atto SEM 21/13 D6-10); che successivamente nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo egli ha dichiarato di essere stato visitato da un medico e di star assumendo dei farmaci (cfr. atto SEM 26/14 D40-42); che infine nel gravame non ha più fatto valere nessun disturbo, che di conseguenza, non risultano esservi problemi medici che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.18.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e

5.

PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili

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D-927/2022 Pagina 12 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 21 marzo 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-927/2022 Pagina 12 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 21 marzo 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-927/2022 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese versato il 21 marzo 2022.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione:

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