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Entscheid

D-954/2022

Asilo ed allontanamento

29. November 2022Deutsch17 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 gennaio 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_reg');

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Erwägungen

15.

giorni presso la casa dei suoi genitori (cfr. atto SEM n. 32/19 D130), mentre nel secondo colloquio l’interessato ha asserito di essere stato ospedalizzato per un periodo di circa 17 giorni e, dopo il ricovero, di aver speso unicamente tre giorni nella casa dei suoi genitori prima di trasferirsi a casa dello zio (cfr. atto SEM n. 43/19 D21 e D24), che l’autorità inferiore ha concesso al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito a queste incongruenze al termine dell’audizione approfondita; che, nonostante ciò, il ricorrente non ha saputo fornire delle spiegazioni convincenti (cfr. atto SEM n. 43/19 D147 e D148); che neanche attraverso il ricorso l’insorgente ha saputo far luce sulle incoerenze sollevate dall’autorità di prima istanza; che infatti, contrariamente alle argomentazioni esposte dal ricorrente, le contraddizioni emerse dal suo racconto sono difficilmente imputabili al tempo intercorso tra l’avvenimento dell’episodio e le audizioni con la SEM, ad imprecisioni di traduzione o allo stato di salute del ricorrente, che, al contrario di ciò che asserisce il ricorrente nel suo memoriale ricorsuale, l’ingente quantità di dettagli e la vasta densità di fatti descritti non costituiscono, da soli, un indicatore decisivo e determinante per considerare un racconto verosimile e credibile, che, come è stato evidenziato dall’autorità inferiore, le allegazioni da parte di terzi, oltre ad essere stereotipate e quindi inverosimili, non ossequiano nemmeno i requisiti perché possa essere stabilità l’esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto d’asilo; che, quindi, il riferimento ai racconti del padre del ricorrente per corroborare la tesi secondo la quale D. e G. sarebbero coinvolti nella presunta aggressione (…) non contribuiscono in alcun modo a persuadere questo Tribunale della verosimiglianza della narrazione, che il ricorrente non ha prodotto, peraltro nemmeno pendente causa di ricorso, alcun elemento probatorio convincente a sostegno delle sue allegazioni; che segnatamente all’immagine che ritrae il ricorrente mentre egli fotografa una coppia di sposi ad un matrimonio (cfr. atto SEM n. 24) non può essere conferito alcuno valore probatorio da cui dedurne la -- 6 of 11 -D-954/2022 Pagina 7 fondatezza di ciò che il ricorrente asserisce, poiché non atta a dimostrare presunti soprusi da parte di G. e D. o di persone a loro vicine, che in sunto il ricorrente non ha in alcun modo reso verosimile che le autorità srilankesi lo avrebbero preso di mira in ragione della sua supposta attività d’opposizione al governo, che le allegazioni del ricorrente risultano dunque inverosimili, che a giusta ragione l’autorità inferiore non ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e negato la concessione dell’asilo, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nella misura in cui conclude all’ammissione provvisoria in Svizzera, l’insorgente avversa anche tale assunto, che cionondimeno, a mente di questo Tribunale non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), poiché non gli viene riconosciuta la qualità di rifugiato, -- 7 of 11 -D-954/2022 Pagina 8 che altresì, non vi sono indizi per ritenere che l’interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che d’altronde, il ricorrente non ha in alcun modo provato di essere stato condannato ad una pena detentiva e che rischi per questo di essere esposto a trattamenti contrari alle succitate disposizioni di diritto internazionale, che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate e che in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento precitata E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all’attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell’esigibilità siano dati (in particolare l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che né il cambio di governo avvenuto il 16 novembre 2019 né l’attuale situazione in Sri Lanka sono atti a rimettere in discussione tale conclusione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-4434/2020 del 12 luglio 2022 consid. 9.3); che l’elezione di Ranil Wickremesinghe il 20 luglio 2022 quale presidente dello Sri Lanka, successore del dimissionario Gotabaya Rajapaksa, per il momento non è atta a mutare nulla riguardo alla valutazione della situazione del Paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del -- 8 of 11 -D-954/2022 Pagina 9 Tribunale D-1234/2020 del 23 novembre 2022 consid. 9.2.2, D-2423/2020 del 21 novembre 2022 consid. 8.1); che neanche l’attuale grave crisi economica, che colpisce l’intera popolazione dello Sri Lanka, conduce ad una conclusione differente (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5051/2022 del 14 novembre 2022 consid. 9.3, D-1832/2020 del 7 ottobre 2022 consid. 7.5.1), che in specie, il ricorrente è originario di E._______ (distretto di Vanni, Provincia del Nord), ma dal (…) fino al suo espatrio ha vissuto a C._______ ([…]); che attualmente la moglie e i tre figli del ricorrente vivono a F._______ ([…]) e che la famiglia dispone di una casa di proprietà (cfr. atto SEM n. 32/19 D30 e D32); che altresì, l’interessato ha esperienza professionale come venditore di materiale edilizio e come fotografo (cfr. atto SEM n. 32/19 D38 e D46); che quest’ultima attività gli permetteva di provvedere al proprio sostentamento (cfr. atto SEM n. 32/19 D54); che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l’interessato sarà in grado di far fronte ai suoi bisogni, che per quanto riguarda il suo stato di salute, l’insorgente ha asserito nel contesto dell’audizione approfondita sui motivi d’asilo di stare bene (cfr. atto SEM 43/19 D9); che nel suo gravame il ricorrente segnala di soffrire di un grave disagio psicofisico e che, nella sua patria, vi sarebbe discriminazione per le persone di etnia tamil per quanto riguarda l’accesso alle cure mediche; che tuttavia l’insorgente non certifica di soffrire di una grave patologia psicofisica; che non avendo l’insorgente prodotto certificati medici addizionali alla documentazione addotta – in cui viene diagnosticato un disturbo da stress post traumatico –, si parte dal presupposto che la patologia non abbia subito evoluzioni significative; che per costante giurisprudenza, si ritiene che in Sri Lanka vi siano sufficienti possibilità di trattamento per il quadro clinico in questione (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale E-3295/2020 del 24 ottobre 2022 consid. 12.4.5, D-3731/2022 del 6 settembre 2022); che infine l’insorgente non apporta alcuna prova concreta e sostanziata al fine di avvalorare la sua tesi secondo cui l’accesso alle cure sia ostacolato per determinati gruppi di persone, che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è quindi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), -- 9 of 11 -D-954/2022 Pagina 10 che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va quindi respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito dell’impugnativa, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-954/2022 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione:

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